La videosorveglianza vìola la privacy?

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Massimiliano Sinacori

18 Gennaio 2018
Reading Time: 3 minutes
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Sicurezza e riservatezza

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Atti e immagini carpiti da privati mediante telecamere installate all’esterno delle loro proprietà sono assolutamente legittimi e, a detta dei giudici di legittimità, pienamente utilizzabili senza alcuna autorizzazione dell’autorità giudiziaria, costituendo prove atipiche comunque idonee ad assicurare l’accertamento dei fatti.

Capita spesso che una videocamera installata, per ragioni di sicurezza, sulla propria dimora finisca col riprendere anche spazi comuni o di proprietà altrui, ponendo quindi un problema di tutela della inviolabilità del domicilio ai sensi degli art. 14 Cost. e CEDU nonché del diritto alla riservatezza di chi dispone dei luoghi videosorvegliati.

Il Garante per la Privacy ha fissato alcuni principi base che devono essere rispettati dai soggetti che intendono dotarsi di un sistema di videosorveglianza che possa interferire con il diritto altrui alla riservatezza:

– il principio di liceità: l’attività di videosorveglianza deve anzitutto rispettare la normativa di riferimento in materia di trattamento dei dati personali e di quanto previsto, nello specifico, per i dati captati attraverso l’utilizzo di apparecchi audiovisivi;

– il principio di necessità: va escluso ogni uso che esuli dalla finalità di garantire la sicurezza dei beni oggetto di tutela;

– il principio di proporzionalità: la videosorveglianza che lede la riservatezza altrui può essere attivata solo quando altre misure volte a tutelare il diritto alla sicurezza risultino inefficaci o inattuabili.

Nell’ambito dei luoghi di privata dimora altrui, è necessario distinguere fra ambienti esposti al pubblico e, al contrario, ambienti la cui visione dall’esterno è occultata o sarebbe possibile attraverso una serie di accorgimenti o col consenso del titolare. Mentre, infatti, per questi ultimi l’acquisizione di videoriprese è impedita dalla tutela apportata da chi è ivi domiciliato, viceversa è ammessa la captazione di ciò che accade negli ambienti esposti al pubblico, come ad esempio ingressi, cortili e balconi del domicilio di terzi trattandosi di luoghi liberamente visibili da più persone e dall’esterno senza ricorrere a particolari accorgimenti; motivo per cui i titolari di detti spazi non possono vantare alcuna pretesa al rispetto della riservatezza (cfr. Cass. Pen. Sent. n. 22093/2015).

È altresì lecito avvalersi di telecamere puntate sulla via pubblica per prevenire eventuali illeciti anche se invadono involontariamente la privacy altrui: in tal caso non può sussistere il reato di interferenza illecita nella vita privata per mancanza di dolo. Questo il principio stabilito dalla Quinta Sezione Penale della Corte di Cassazione, nell’annullare una sentenza emessa in grado di appello che condannava il proprietario di un’autorimessa il quale, utilizzando una telecamera puntata sulla strada per prevenire furti già avvenuti in precedenza, si era procurato indebitamente immagini relative allo svolgimento dell’attività lavorativa di una signora. La Suprema Corte, dopo aver precisato che il nostro ordinamento non riconosce alcun diritto di documentazione della vita privata altrui, se non con il consenso dell’avente diritto o in presenza di causa di giustificazione, afferma che, qualora, come nel caso in questione, le immagini siano state procurate involontariamente e nell’esercizio di un proprio diritto ad autotutelarsi (da furti nell’autorimessa), il reato non può sussistere per difetto dell’elemento soggettivo, a causa della mancanza della rappresentazione, da parte del soggetto agente, del carattere antigiuridico del fatto.

In sintesi, quando le riprese sono fatte per tutelarsi e senza alcuna intenzione di invadere la privacy altrui, sono perfettamente lecite. In applicazione del principio di proporzionalità, anche la durata della conservazione dei dati deve, ragionevolmente, essere commisurata all’indispensabilità delle riprese e per il solo tempo necessario alla tutela del diritto alla sicurezza. Alla luce di tali considerazioni, si ritiene che il diritto alla conservazione, salvo i casi ove si renda necessario l’intervento delle autorità giudiziarie, sia, tendenzialmente, limitato alle 24 ore successive.

Va ricordato, inoltre, che sussiste l’obbligo per chi pone in essere l’attività di videosorveglianza di informare adeguatamente i soggetti che potenzialmente potrebbero essere violati nel proprio diritto alla riservatezza.

In proposito, il Garante ha individuato un modello di informativa semplificata che si può reperire sul sito del ministero della difesa www.carabinieri.it.

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