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redazione

29 Aprile 2013
Reading Time: 7 minutes
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Sicurezza al volante

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Negli ultimi anni lo Stato ha manifestato una precisa volontà di punire severamente (penalmente e con ritiro/sospensione della patente) chi si metta al volante di un veicolo in stato di ebbrezza dopo aver abusato di sostanze alcoliche, al fine di porre un freno ai gravissimi incidenti che si verificano proprio a causa di chi guida in tale stato. E infatti il legislatore con le norme del luglio 2009 (legge n. 94/2009) e le recenti del 2010 (L. nr 120/2010) ha introdotto ulteriori disposizioni al codice della strada (articoli 186 e 186 bis) con sanzioni di carattere amministrativo e penale per chi guida sotto l’effetto dell’alcol.

L’assunzione di alcol, e in particolare di etanolo, presente nelle bevande alcoliche in quantità variabile in funzione della loro gradazione, produce euforia, disinibizione e difetti di coordinamento motorio che si ripercuotono in modo significativo sulle capacità di guida e sui riflessi.

Gli effetti di manifestano dopo 20-30 minuti dall’assunzione della bevanda e permangono per alcune ore. Si riscontrano, tuttavia, significative differenze di tasso alcolemico in base a sesso, peso, condizioni fisiche della persona e modalità di assunzione.

L’alcol ha un’azione “depressiva” sul sistema nervoso centrale e provoca un rallentamento dei processi mentali concretizzato, a seconda delle dosi assunte, in:

• riduzione della concentrazione;

• riduzione della capacità di reagire a eventi inattesi;

• allungamento dei tempi di reazione;

• riduzione della capacità di coordinare l’informazione visiva con movimenti manuali (volante).

L’effetto disinibitorio dell’alcol a basse dosi può portare a una diminuita percezione del pericolo (guida più veloce, sorpasso azzardato, ecc). L’effetto comportamentale è, invece, piuttosto variabile a seconda dei soggetti. I livelli dei valori di alcolemia sono orientativi con differenze anche considerevoli tra soggetto e soggetto.

L’alcol produce, inoltre, effetti specifici sulla visione, ovvero:

• visione sfuocata e annebbiata perché provoca il rilascio della muscolatura che, modificando la forma del cristallino, consente la messa a fuoco delle immagini;

• riduce la capacità di adattamento alla luce a causa del rilasciamento muscolare della pupilla;

• influenza la visione binoculare (coordinamento degli occhi) provocando: diplopia, perdita della vista in profondità;

• riduce la visione periferica (lato della strada: segnaletica, pedoni, ecc).

Tasso alcolemico e sanzioni

IPOTESI LIEVE, non sanzionabile dal punto di vista penale e soggetta esclusivamente a sanzioni amministrative (sospensione patente e sanzione amministrativa). Accertamento di un valore corrispondente a un tasso alcolemico accertato > di 0,5 e < di 0,8 gr. per litro (g/l). Sanzione: pagamento di una somma da € 527 a € 2.108, e sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da tre a sei mesi. Decurtazione di 10 punti.

IPOTESI GRAVE, reato penale e con sanzioni amministrative. Accertamento di un valore corrispondente a un

tasso alcolemico > di 0,8 e < di 1,5 gr. per litro (g/l). Sanzione penale dell’ammenda da € 800 a € 3.200 e l’arresto fino a sei mesi. All’accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi a un anno. Decurtazione di 10 punti.

IPOTESI GRAVISSIMA, reato penale con sanzioni amministrative. Accertamento dell’ebbrezza con un valore corrispondente a un tasso alcolemico > di 1,5 gr. per litro (g/l). Sanzione penale dell’ammenda da € 1.500 a € 6.000, l’arresto da sei mesi a un anno. All’accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni. Decurtazione di 10 punti. Se il veicolo appartiene a persona estranea al reato, la durata della sospensione della patente di guida è raddoppiata. La patente di guida è sempre revocata in caso di recidiva nel biennio. Con la sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti, anche se è stata applicata la sospensione condizionale della pena, è sempre disposta la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato, salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato.

L’ammenda prevista aumentata da un terzo alla metà quando il reato è commesso dopo le ore 22 e prima delle ore 7.

Rifiuto di sottoporsi all’accertamento con l’etilometro

Nel caso in cui si è fermati dalle Forze di Polizia, se ci si oppone all’accertamento con l’etilometro per la verifica dell’ebbrezza, la legge prevede che, salvo che il fatto costituisca più grave reato, si venga puniti con le medesime sanzioni penali previste per l’ipotesi gravissima, oltre alla sospensione della patente da sei mesi ad due anni e la confisca del veicolo se di proprietà del trasgressore. Decurtazione di 10 punti.

Ipotesi di incidente con guida in stato di ebbrezza da alcol

Il legislatore ha previsto un forte inasprimento del sistema sanzionatorio per fare fronte all’enorme numero di incidenti stradali causati dall’alcol: un incidente su quattro, infatti, può essere direttamente o indirettamente addebitato all’abuso di sostanze alcoliche. La legge prevede inoltre che, in caso di omicidio colposo conseguente a un incidente stradale, lo stato di ebbrezza del guidatore costituisca una aggravante. In caso di incidente stradale le pene di cui sopra sono raddoppiate, ed è disposto il fermo amministrativo del veicolo per centottanta giorni, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea all’illecito. Nel caso si sia coinvolti in un incidente stradale guidando in stato di ebbrezza da alcol e provocando il ferimento o la morte di terze persone, le pene sono aumentate, come previsto dagli artt. 589 e 590 del cod. penale. Segue la sospensione della patente, la confisca del veicolo e il controllo del tasso di alcol nel sangue in strutture sanitarie.

Neopatentati e conducenti professionali

Non possono guidare dopo aver assunto sostanze alcoliche:

• i neopatentati (per i primi tre anni dal conseguimento della patente di guida);

• i conducenti professionali, nell’ambito della loro attività (autisti di autobus, taxi, NCC, autoarticolati, autosnodati, autocarri con massa complessiva a pieno carco sup. a 3,5 t e complessi di veicoli con massa complessiva totale sup. a 3,5 t).

Per queste categorie, in caso di accertamento di un valore corrispondente ad un tasso alcolemico non superiore a 0,5 g/l, è prevista una sanzione da € 163 a € 658 e la decurtazione di 5 punti sulla patente. Nei casi più gravi: tasso > di 0,5 g/l, sanzione aumentata di 1/3; tasso > di 0,8 g/l, sanzioni aumentate da 1/3 alla metà. Inoltre, in caso di rilevamento di un tasso alcolemico > di 1,5 g/l è prevista la revoca della patente; a tale regola non sono soggetti i neopatentati, gli autisti di taxi e NCC, per i quali tale sanzione si applica in caso di recidiva nel corso di un triennio.

I lavori socialmente utili

La L. nr. 120/10 ha modificato l’art. 186 del C.d.S. e introdotto, per il reato di guida in stato di ebbrezza, la possibilità di sostituire la pena, detentiva e pecuniaria con il lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di un’attività non retribuita a favore della collettività.

Il lavoro di pubblica utilità ha una durata corrispondente a quella della sanzione detentiva irrogata e della conversione della pena pecuniaria ragguagliando € 250 a un giorno di lavoro di pubblica utilità. Con lo svolgimento positivo del lavoro di pubblica utilità il reato viene dichiarato estinto, il periodo di sospensione della patente è ridotto alla metà ed è revocata la confisca del veicolo.

In conclusione, se si viene fermati alla guida in stato di ebbrezza da alcol si subirà la sospensione della patente in via cautelare da parte del Prefetto e poi in via definitiva (a seguito del processo penale), e si subirà un processo penale che prevede la condanna alla pena dell’ammenda e dell’arresto, ovvero nei casi previsti al lavoro di pubblica utilità.

Naturalmente, come in ogni aspetto della vita sociale, chi viene fermato alla guida in stato di ebbrezza da alcol ha e avrà diritto di difendersi con l’avvocato per vedersi “assolvere” se il suo comportamento non rientra nelle ipotesi normative di guida in stato di ebbrezza.

La difesa con l’avvocato, in caso di accertamento dello stato di ebbrezza, potrà svilupparsi sia davanti al Giudice di Pace per difendersi contro i provvedimenti di sospensione o revoca (ritiro) della patente per guida in stato di ebbrezza da alcol, sia davanti al Giudice penale.

Il commento del Comandante

«Condurre un veicolo – afferma il dottor Gianluca Romiti, Dirigente Sezione Polizia Stradale di Gorizia – è una attività complessa che mette in gioco molte prerogative comportamentali: dai riflessi alla concentrazione e, non ultimo, il visus. Questo breve ma esaustivo commento alla fenomenologia “guida in stato di ebbrezza” ha reso chiaro come queste attitudini, necessarie per la guida sicura, siano complessivamente e marcatamente condizionate dall’effetto che l’alcol provoca sull’organismo. Proprio per questo il legislatore da diversi anni e in maniera sempre più aspra sanziona la condotta di chi si pone alla guida in stato di ebbrezza. Ma per ottenere risultati in termini di diminuzione di incidenti stradali alcol-correlati occorreva disporre controlli generali dove al motto “patente e libretto” si aggiungesse “prego ora soffi qui”.

All’effettività del controllo alcolemico la Polizia Stradale ha integrato una mirata campagna di comunicazione, soprattutto giovanile (progetto Icaro – SICURAMENTE) che sta portando buoni frutti: i nostri operatori mi riferiscono dell’adozione ormai diffusa del sistema “Autista Designato” soprattutto fra i più giovani: allora possiamo dire di essere veramente sulla buona strada».

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