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Morso da un cane? Colpa dei genitori

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La Corte di Cassazione riapre il dibattito tra responsabilità del proprietario dell’animale e obbligo di vigilanza sui figli minori

cane

Una recente ordinanza della Cassazione (n. 17200 del 26.06.2025) ha escluso la responsabilità del padrone di un cane che aveva morso un bambino di otto anni, addossando invece l’intera responsabilità alla condotta definita “imprudente” del minore e, oltretutto, all’omessa vigilanza dei suoi genitori.

Le reazioni scaturite hanno riaperto il dibattito su due questioni: la responsabilità del proprietario di animali e l’obbligo di vigilanza dei genitori sui figli minori.

Nello specifico, il bambino di otto anni era entrato da solo in un giardino recintato ma con cancello non chiuso; all’interno si trovava un cane legato a una catena. Il bambino si è avvicinato all’animale e ha iniziato a provocarlo con un bastoncino.

Di conseguenza, il cane ha reagito, mordendolo e procurandogli lesioni.

Il Tribunale di Avellino, in primo grado, aveva condannato il proprietario del cane a risarcire i danni. Tuttavia, la Corte d’Appello di Napoli ha ribaltato la sentenza, ritenendo che la responsabilità fosse interamente del minore e dei suoi genitori.

La Corte di Cassazione, infine, ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato dal ragazzo confermando interamente quanto stabilito nel giudizio di secondo grado.

Il comportamento del bambino è stato ritenuto imprevedibile, eccezionale e idoneo a interrompere il nesso causale tra l’azione dell’animale e il danno subito. Una condotta riconducibile a ipotesi di caso fortuito, ai sensi dell’art. 2052 del Codice Civile, che disciplina la responsabilità del proprietario di animali.

La responsabilità del detentore dell’animale per i danni che questo può provocare, indipendentemente dalla sua pericolosità o dalla diligenza del proprietario nella custodia, può infatti escludersi ove si dimostri l’esistenza di un caso fortuito, ovvero un evento esterno, imprevedibile e inevitabile che interrompe il nesso causale.

La novità della pronuncia consiste proprio nell’aver ricondotto a caso fortuito il comportamento del danneggiato stesso, pur trattandosi di un bambino di otto anni: secondo i giudici la sua condotta sarebbe stata talmente irrazionale e pericolosa da non poter essere prevista nemmeno con la normale diligenza, e pertanto sufficiente a escludere la responsabilità del proprietario.

La Cassazione, riprendendo quanto sostenuto dalla Corte di Appello, ha valorizzato l’assenza dei genitori del bambino nel momento dell’incidente, ritenendoli responsabili per omessa vigilanza.