Negoziazione assistita e divorzio lampo

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Massimiliano Sinacori

24 Marzo 2015
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Leggi e matrimoni

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Nel recente decreto giustizia (decreto legge n. 132 del 12 settembre 2014, convertito nella legge n. 162/2014), recante “misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell’arretrato in materia di processo civile”, ha trovato ingresso nell’ordinamento giuridico italiano la procedura di negoziazione assistita da uno o più avvocati finalizzata a definire fuori dalle aule dei tribunali alcuni tipi di contenziosi, bloccando a monte l’afflusso dei processi, offrendo un’alternativa stragiudiziale all’ordinaria risoluzione dei conflitti.

La nuova procedura, che ha acquistato piena efficacia dal 9 febbraio 2015, prevede che le parti compongano un negoziato affidando all’avvocato la gestione della controversia ma mantenendo anche un diretto coinvolgimento e presenza durante tutta la trattativa. Nell’accordo (c.d. convenzione di negoziazione) le parti in lite convengono “di cooperare in buona fede e lealtà” al fine di risolvere in via amichevole una controversia tramite l’assistenza di avvocati, è redatta in forma scritta a pena di nullità ed è, in alcuni casi, anche condizione di procedibilità per la domanda giudiziale.

La legge prevede infatti che in taluni casi la procedura di negoziazione assistita, intesa almeno come invito a svolgerla, sia obbligatoria. L’art. 3 del d.l. n. 132/2014 impone espressamente il nuovo sistema in caso di liti riguardanti il risarcimento del danno da circolazione dei veicoli e natanti (di qualunque valore), nonché a coloro che intendano proporre in giudizio una domanda di pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti 50.000 euro. Tra le ipotesi esenti da tale obbligo ricordiamo i procedimenti per ingiunzione (inclusa l’opposizione), i procedimenti di consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite (art.696-bis c.p.c.), i procedimenti di opposizione o incidentali di cognizione relativi alla esecuzione forzata, i procedimenti in camera di consiglio e l’azione civile esercitata nel processo penale. Sono inoltre escluse dalla obbligatorietà le controversie su obbligazioni contrattuali derivanti da contratti conclusi tra professionisti e consumatori.

Il nuovo istituto assegna un ruolo determinante agli avvocati, ai quali vengono conferiti determinati poteri e attribuiti una serie di obblighi, cui attenersi scrupolosamente al fine di non incorrere in illeciti deontologici e disciplinari. All’atto di conferimento dell’incarico, l’avvocato ha l’obbligo di informare il proprio cliente della possibilità o dell’obbligo di ricorrere alla negoziazione assistita. La legge, tuttavia non prevede una sanzione nel caso di omessa informativa, ma considera tale obbligo un dovere deontologico.

La negoziazione assistita è stata prevista anche in via facoltativa per giungere ad accordi tra coniugi in materia di separazione personale, alla cessazione degli effetti civili del matrimonio e modificazione delle condizioni di separazione o divorzio. La procedura rispecchia totalmente quella stabilita per la negoziazione assistita obbligatoria, salvo il fatto che non si ritiene l’invito alla negoziazione condizione di procedibilità della domanda giudiziale e che i compensi all’avvocato vadano pagati indipendentemente dal fatto che il soggetto si trovi nelle condizioni di poter essere ammesso al gratuito patrocinio. Nelle cause di separazione e divorzio il procedimento di negoziazione è esperibile sia in assenza che in presenza di figli minori, di figli maggiorenni portatori di handicap gravi e di figli maggiorenni non autosufficienti: nel primo caso l’accordo concluso è vagliato esclusivamente dal procuratore della Repubblica; nel secondo caso (figli minori o non autosufficienti), al vaglio del pubblico ministero si aggiunge il possibile passaggio dinanzi al presidente del Tribunale.

L’accordo raggiunto è equiparato ai provvedimenti giudiziali che definiscono i procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.

Divorzio lampo. Sempre in materia di procedimenti di separazione o di divorzio il decreto giustizia n. 132/2014, Capo III, art. 12, ha previsto anche una notevole semplificazione per ottenere lo scioglimento dei vincoli matrimoniali ove la domanda dei coniugi sia congiunta. I coniugi potranno comparire innanzi al Sindaco, quale ufficiale dello stato civile del loro Comune di residenza di uno di loro o presso il quale è iscritto o trascritto l’atto di matrimonio, per concludere un accordo di separazione o di scioglimento del matrimonio.

L’assistenza dei difensori non è obbligatoria. Tale modalità semplificata è a disposizione dei coniugi solo se il rapporto non si presenti gravato da questioni interne e dunque richieda una più accurata analisi della situazione. Nello specifico è richiesto che non vi siano figli minori, figli portatori di handicap, figli non economicamente autosufficienti e a condizione che l’accordo non contenga atti con cui si dispone il trasferimento di diritti patrimoniali.

Al fine di promuovere una riflessione sulla decisioni in questione è stato comunque previsto un doppio passaggio dinanzi al Sindaco in qualità di ufficiale di Stato civile a distanza di 30 giorni. Oltre alla economicità della durata è conveniente anche il costo di tale procedimento che consiste in 16 euro. All’art. 12, co. 6, è infatti previsto che “il diritto fisso da esigere da parte del comune all’atto della conclusione dell’accordo (…) e ricevuto dall’ufficiale di stato civile del comune non può essere stabilito in misura superiore all’imposta di bollo prevista per le pubblicazioni di matrimonio”, che appunto è di solo 16 euro.

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