Novità per l’espatrio

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redazione

6 Ottobre 2014
Reading Time: 4 minutes

Minori all’estero

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Nello scorso mese di giugno sono state introdotte alcune novità amministrative relative al rilascio del passaporto e alle procedure per l’espatrio dei minori di anni 14 non accompagnati dai genitori o da chi ne fa le veci.

Per quanto riguarda il passaporto (con la legge di conversione 89/2014 del D.L. 24 aprile 2014 n.66, entrata in vigore il 24 giugno) è stato introdotto un contributo amministrativo di 73,50 euro per il rilascio del passaporto ordinario, da versare sotto forma di contrassegno telematico acquistabile in una rivendita di valori bollati; contestualmente sono state abolite la tassa di concessione governativa per il rilascio e quella annuale di 40,29 euro da applicare qualora ci si rechi in paesi non appartenenti all’Unione Europea.

È rimasto inalterato, invece, il contributo di 42,50 euro da versare per il costo del libretto. Quindi chi ha già un passaporto in corso di validità e deve recarsi all’estero (extra UE) non dovrà corrispondere alcuna tassa. In pratica, per ottenere il rilascio del passaporto ordinario occorrerà: un documento di riconoscimento valido (suggeriamo di premunirsi anche di una fotocopia del documento); due foto formato tessera identiche e recenti; un contributo amministrativo di € 73,50 (contrassegno telematico acquistabile presso una rivendita di valori bollati); la ricevuta del versamento di € 42,50, effettuato tramite bollettino postale precompilato, sul conto corrente n. 67422808 intestato a Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento del Tesoro con la causale “importo per il rilascio del passaporto elettronico”.

Il richiedente il passaporto (anche se minore) dovrà comparire nella ricevuta come l’esecutore del versamento. Se si è genitori di figli minori (coniugati, conviventi, separati, divorziati o genitori naturali) per richiedere il proprio passaporto sarà necessario l’assenso dell’altro genitore. Qualora quest’ultimo fosse impossibilitato a presentarsi personalmente, il richiedente del passaporto potrà consegnare la dichiarazione scritta di assenso all’espatrio firmata in originale dal genitore assente, allegando la fotocopia del documento di identità dello stesso.

In mancanza di assenso bisognerà presentare il nulla osta del giudice tutelare. Inoltre sarà necessario compilare allo sportello un modulo in cui sia dichiarato il numero dei figli minori e i dati dell’altro genitore. Si ricorda che dal giugno del 2012 non è più valida l’iscrizione del minore sul passaporto del genitore e, pertanto, anche i minori di anni 18 devono essere in possesso di un documento individuale. In questo caso la validità del passaporto (così come quella della carta d’identità) non sarà decennale ma triennale per i minori da 0 a 3 anni e quinquennale per i minori da 3 a 18 anni.

Inoltre, la normativa prevede che i minori di anni dodici siano esenti dall’acquisizione delle impronte e della firma digitalizzata. Anche per il rilascio del passaporto per i minori di anni 18 sono valide le novità relative al nuovo importo per il contrassegno telematico. Si ricorda che per il rilascio del passaporto di un minore sarà necessario l’atto di assenso tra i genitori.

Tra le novità introdotte vi sono anche l’abolizione della tassa di rilascio del passaporto collettivo e del contrassegno telematico di 40,29 euro per il rilascio del passaporto temporaneo; per quest’ultimo dovrà essere corrisposto il solo costo del libretto di 5 euro.

Per quanto riguarda l’espatrio di minori di anni 14, non accompagnati dai genitori o da chi esercita la responsabilità tutoria, dal 4 giugno 2014 è in vigore una nuova procedura che prevede il rilascio di una dichiarazione cartacea o in alternativa l’iscrizione di una menzione sul passaporto del minore.

Pertanto i genitori che intendano affidare un minore di anni 14 a una persona fisica, a un ente o ad una società di trasporto dovranno sottoscrivere la dichiarazione di accompagnamento – che resterà agli atti della Questura – e, al momento della compilazione del predetto modulo, optare per il rilascio di una dichiarazione cartacea (che l’accompagnatore presenterà in frontiera insieme al documento di identità del minore) o la stampa della menzione direttamente sul passaporto del minore.

Nel caso in cui il minore di anni 14 sia affidato ad un ente o a una compagnia di trasporto sarà rilasciata unicamente la dichiarazione cartacea. Si ricorda che prima di acquistare il biglietto della compagnia di trasporto è necessario verificare che la stessa accetti che il minore di 14 anni viaggi a loro affidato.

Si possono indicare fino a un massimo di due accompagnatori e la validità della dichiarazione (sia cartacea che con la menzione sul passaporto) è circoscritta ad un viaggio (da intendersi come andata e/o ritorno) con destinazione determinata e ha una durata massima di 6 mesi e comunque non può oltrepassare la data di scadenza del passaporto del minore.

Si ricorda, in aggiunta, di presentare oltre alla dichiarazione di accompagnamento anche la fotocopia del documento di identità in corso di validità dei genitori, del minore e dell’accompagnatore.

È bene sottolineare che la dichiarazione di accompagnamento è applicabile ai soli minori italiani e solo nel caso in cui viaggino fuori dai confini nazionali con persona diversa dall’esercente la responsabilità genitoriale o tutoria.

Ciò significa che non può essere rilasciata per viaggi sul territorio nazionale (ad esempio da Roma a Milano), cosa che invece alcune compagnie aeree richiedono affinché il minore viaggi accompagnato da persone diverse dai genitori.

Perciò, per non avere spiacevoli sorprese all’imbarco, è necessario informarsi in anticipo presso le stesse compagnie per vedere cosa prevede il loro regolamento interno.

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