Rivoluzione affitti: attivo il fondo contributivo

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Massimiliano Sinacori

7 Ottobre 2014
Reading Time: 3 minutes
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Morosità incolpevole

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In tempi di crisi, si è posta più attenzione anche a chi non riesce a pagare l’affitto dell’immobile in cui vive: gli inquilini, se in possesso di determinati requisiti, potranno accedere a un fondo contributivo in grado di sanare questo ritardo nei pagamenti. È quanto previsto dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto col Ministero dell’Economia e delle Finanze, col decreto del 14.05.2014, in vigore dal 14.07.2014, data della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Il provvedimento prende le mosse dal Decreto Legge 31.08.2013 n. 102 recante “Disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici” convertito, con modificazioni, nella Legge 28.10.2013, n. 124: il comma 5 dell’art. 6 del citato Decreto Legge istituiva presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti un fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli, con una dotazione di circa 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015.

La “morosità incolpevole” – recita l’articolo 2 del Decreto Ministeriale – è quella situazione di sopravvenuta impossibilità a provvedere al pagamento del canone locativo in ragione della perdita o consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare. Le cause della perdita/consistente riduzione della capacità reddituale possono essere dovute a una delle seguenti cause, tassativamente elencate: a) perdita del lavoro per licenziamento; b) accordi aziendali o sindacali con consistente riduzione dell’orario di lavoro; c) cassa integrazione ordinaria o straordinaria che limiti notevolmente la capacità reddituale; d) mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipici; e) cessazioni di attività libero-professionali o di imprese registrate, derivanti da cause di forza maggiore o da perdita di avviamento in misura consistente; f) malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare che abbia comportato o la consistente riduzione del complessivo reddito del nucleo medesimo, o la necessità dell’impiego di parte notevole del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche e assistenziali.

Il Decreto indica altresì i criteri per l’accesso ai contributi previsti dal Fondo, demandando ai Comuni la verifica della sussistenza dei requisiti per l’erogabilità. In particolare, il richiedente deve: 1) avere un reddito I.S.E. non superiore ad € 35.000,00, o un reddito derivante da regolare attività lavorativa con un valore I.S.E.E. non superiore ad € 26.000,00; 2) essere destinatario di un atto di intimazione di sfratto per morosità, con citazione per la convalida; 3) essere titolare di un regolare contratto di locazione di unità immobiliare a uso abitativo regolarmente registrato (sono esclusi gli immobili appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9) e risiedere nell’alloggio oggetto della procedura di rilascio da almeno un anno; 4) avere cittadinanza italiana, di un Paese dell’Unione Europea ovvero, nei casi di cittadini non appartenenti all’Unione Europea, possedere un regolare titolo di soggiorno.

Il Comune, inoltre, deve verificare che il richiedente, ovvero un componente del nucleo familiare, non sia titolare di diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione nella provincia di residenza di altro immobile fruibile e adeguato alle esigenze del proprio nucleo familiare. Criterio preferenziale, per la concessione del contributo, è la presenza all’interno del nucleo familiare di almeno un componente che sia: minore, ovvero ultrasettantenne, ovvero con invalidità accertata per almeno il 74%, ovvero in carico ai servizi sociali o alle competenti aziende sanitarie locali per l’attuazione di un progetto assistenziale individuale.

L’importo massimo di contributo concedibile per sanare la morosità incolpevole accertata può essere pari, nel massimo, a 8.000 euro. Ad avere priorità nella concessione dei contributi saranno, nell’ordine, gli inquilini nei cui confronti sia stato emesso provvedimento di rilascio esecutivo per morosità incolpevole, che sottoscrivano con il proprietario dell’alloggio un nuovo contratto a canone concordato, gli inquilini la cui ridotta capacità economica non consenta il versamento di un deposito cauzionale per stipulare un nuovo contratto di locazione (e in tal caso il Comune dovrà prevedere le modalità per assicurare che il contributo sia versato contestualmente alla consegna dell’immobile); infine, gli inquilini – ai fini del ristoro, anche parziale, del proprietario dell’alloggio – che dimostrino la disponibilità di quest’ultimo a consentire il differimento dell’esecuzione del provvedimento di rilascio dell’immobile.

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