Soli davanti al computer

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Massimiliano Sinacori

14 Luglio 2017
Reading Time: 4 minutes
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Cyberbullismo

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Nella quotidianità di ognuno di noi il confronto con l’utilizzo degli strumenti informatici è oramai divenuto inevitabile. Saper utilizzare correttamente il Web è un requisito necessario e imprescindibile per chi si interfaccia con qualsiasi realtà lavorativa. Ferma restando l’indiscussa utilità della rete Internet, si deve tuttavia rilevare che tale strumento si presta a essere utilizzato anche per la commissione di attività illecite e di reati.

I recenti fatti di cronaca legati al fenomeno Blue Whale Challenge ci hanno mostrato quanto la nostra società sia ancora debole e impreparata di fronte alle nuove manifestazioni di criminalità informatica, sia dal punto di vista normativo che dal punto di vista culturale. Nel caso in questione, dei ragazzini di età compresa fra i sette e i sedici anni sarebbero stati invitati (tramite dei social network), da parte di soggetti ignoti, a partecipare a una sfida che li avrebbe spinti a superare prove sempre più estreme fino a portarli alla decisione di togliersi la vita.

Tali eventi, in corso di indagine presso alcuni uffici della Procura della Repubblica, sono solo la testimonianza più recente del pericolo che corrono i minori lasciati da “soli” davanti al computer. In questo quadro di giustificato allarme sociale, è certamente da accogliere con favore la recente novella legislativa del 29 maggio 2017, n. 71, avente a oggetto le nuove “Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del cyberbullismo”.

Per meglio comprendere di che cosa si tratta, è bene sapere che la definizione di cyberbullismo contiene un vasto elenco di condotte illecite che possono ledere a soggetti minorenni. Per cyberbullismo si intende “qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d’identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi a oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo”.

Con l’introduzione di questa normativa il Legislatore intende contrastare le condotte summenzionate attraverso un duplice binario di azione che individua da un lato dei rimedi a carattere preventivo e dall’altro delle misure di contrasto successive alla realizzazione delle condotte. Ai sensi dell’art. 3 del testo normativo, si prevede l’istituzione di un Tavolo Tecnico al quale parteciperanno diversi enti allo scopo di attuare progetti di prevenzione per i fenomeni di questa natura.

Ponendo l’attenzione ai soggetti deputati alla concreta applicazione della legge, si comprende chiaramente l’intenzione del Legislatore di favorire la creazione di una “Rete Sociale” dove, oltre ai minori, sono coinvolti i gestori dei siti internet, il MIUR, gli istituti scolastici, gli organi di Polizia Postale, le questure e una rete di sostegno composta da professori e psicologi.

Il MIUR, ai sensi dell’art. 4, dovrà individuare le linee guida per dare efficace attuazione al testo normativo all’interno degli istituti scolastici, formando, in particolare, il personale docente che dovrà concretamente operare sul campo. In ogni istituto sarà individuato tra i professori un referente per le iniziative in materia di contrasto e prevenzione e spetterà al preside (salvo che il fatto non costituisca già reato) l’obbligo di segnalazione alle famiglie di ragazzi coinvolti in vicende di cyberbullismo. A seguito della segnalazione da parte del dirigente scolastico sarà possibile adottare dei percorsi congiunti di sostegno a favore della vittima e delle misure disciplinari nei confronti di chi ha posto in essere determinate condotte. Di grande rilievo è la circostanza che il percorso di sostegno e di ascolto coinvolge anche il cosiddetto “cyber-bullo”, permettendo, dunque, una rieducazione dell’autore senza limitarsi a censurarne il comportamento tout-court.

Fra i passaggi più significativi della normativa si deve evidenziare la possibilità, per il minore ultraquattordicenne e per i genitori o esercenti la responsabilità sul minore, di richiedere, ai Gestori dei siti Internet, la rimozione immediata di qualsiasi dato personale a prescindere dal fatto che la condotta segnalata costituisca o meno reato di illecito trattamento dei dati ex art. 167 del Codice della Privacy. Il Gestore avrà 48 ore di tempo per rimuovere il contenuto oggetto di segnalazione, qualora non ottemperasse ai propri obblighi sarà possibile effettuare una segnalazione al Garante della Privacy che provvederà ad intervenire entro le 48 ore successive.

Ulteriore misura di contrasto introdotta per fatti che assumono rilievo penale, ma per i quali non sia stata presentata querela, è costituita dall’ammonimento del questore. I minorenni ultraquattordicenni che pongono in essere, attraverso la rete internet, condotte di ingiuria, diffamazione, minaccia e trattamento illecito di dati personali su istanza della persona offesa possono essere convocati innanzi al questore assieme ad almeno un genitore o esercente la responsabilità genitoriale; nell’occasione, il questore, assunte le informazioni dagli organi investigativi e sentite le persone informate sulla vicenda può decidere di ammonire oralmente il minore, invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge e redigendone processo verbale.

Questo rimedio rappresenta un ulteriore tentativo per cercare di recuperare e rieducare il minorenne autore di questi reati: al compimento del diciottesimo anno di età, ove non siano state reiterate condotte analoghe, gli effetti dell’ammonimento cesseranno automaticamente.

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