Due mamme e una figlia

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Massimiliano Sinacori

24 Novembre 2014
Reading Time: 4 minutes

Omosessualità e genitorialità

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Rivoluzionaria la sentenza della trascorsa estate 2014 del Tribunale per i Minorenni di Roma che ha accolto, “nell’interesse della minore”, la richiesta di adozione presentata da una donna convivente con la mamma biologica della bambina.

Il caso del quale si è occupato il Tribunale è quello di una bambina di cinque anni, della sua mamma biologica, e della sua compagna, sposatesi in Spagna e registrate come coppia convivente presso l’apposito registro delle unioni civili tenuto dal Comune di residenza.

Il veicolo giuridico utilizzato è “l’adozione c.d. in casi particolari”, prevista dall’art. 44, lettera d), della Legge n. 184/1983, che risponde all’intenzione del Legislatore di voler favorire il consolidamento dei rapporti tra il minore e i parenti o le persone che già si prendono cura del minore stesso, prevedendo un’adozione con effetti più limitati rispetto a quella ‘legittimante’, ma con presupposti meno rigorosi. Soprattutto, la norma non prevede la necessità di un “rapporto di coniugio” e dunque può essere disposta a favore del convivente del genitore del bambino da adottare; pertanto, secondo la sentenza del Tribunale dei Minori di Roma, siccome tale norma non discrimina tra coppie conviventi eterosessuali o omosessuali, essa non può non applicarsi anche a conviventi del medesimo sesso.

Sul punto, peraltro, la Cassazione, con la nota sentenza n. 601/2013, aveva già stabilito che l’orientamento sessuale del genitore non incide negativamente sulla crescita dei minori, né vi è ragione per dubitare in astratto della capacità genitoriale delle persone omosessuali.

Per quanto riguarda nello specifico l’istituto dell’adozione, va sottolineato che non bisogna confondere l’adozione “legittimante” con quella “in casi particolari”; la prima riguarda l’adozione nel senso comune del termine, ovvero quella (nazionale o internazionale) che consente l’adozione di minori in stato di abbandono ai sensi dell’art. 6 L. 183/1984, ed è consentita solo alle coppie sposate da almeno tre anni, essendo, pertanto, interdetta a singoli o conviventi, siano questi etero ovvero omosessuali.

L’adozione “in casi particolari” è invece prevista dall’art. 44, che ne disciplina compiutamente i casi specifici nelle lettere a), b), c), d), le quali concernono ipotesi in cui sia già presente un legame tra il minore e l’adulto che si prende cura di lui come se ne fosse il genitore, pertanto essa è consentita anche alle persone singole e alle coppie conviventi. In questo caso lo Stato dà rilevanza giuridica e protezione alla relazione tra il bambino e chi si occupa di lui. Non vi è situazione di abbandono ma, al contrario, vi è necessità di formalizzare una situazione di cura e di accoglienza attribuendone piena efficacia giuridica.

Questa decisione del Tribunale si caratterizza per la dettagliata ed esaustiva illustrazione del ragionamento logico giuridico effettuato in relazione al caso concreto, al fine di giungere al riconoscimento dell’adozione ex art. 44 lettera d) L. 183/1984 nei confronti della convivente della madre della bambina.

I giudici hanno analizzato concretamente e compiutamente le circostanze della vicenda, decidendo secondo il miglior interesse della bambina a veder tutelato il rapporto con la persona che insieme alla madre ne segue la crescita e lo sviluppo, curandola, istruendola, educandola e mantenendola come se fosse un genitore biologico, indipendentemente dal suo orientamento sessuale: “Non si può non tenere conto – osserva il Collegio – che la bambina è nata con la ricorrente e la sua compagna, madre biologica, instaurando con loro un legame inscindibile che, a prescindere da qualsiasi “classificazione giuridica” non ha nulla di diverso rispetto a un vero e proprio vincolo genitoriale”. Dunque, “negare alla bambina i diritti e i vantaggi che derivano da questo rapporto costituirebbe certamente una scelta non corrispondente all’interesse della minore”.

Va precisato, comunque, che col caso in questione non è stato concesso un diritto ex novo, creando una situazione prima inesistente, ma si è garantita una veste giuridica a una situazione di fatto già esistente da anni, nell’esclusivo interesse di una bambina che è da sempre cresciuta e allevata da due donne, che ella stessa riconosce come riferimenti affettivi primari. E l’art. 44, lettera d), costituisce “l’apposito strumento, configurandosi come una ‘porta aperta’ sui cambiamenti che la nostra società ci propone con una continuità e una velocità cui il Legislatore fatica a tenere dietro, ma cui il Giudice non può restare indifferente, se in ogni suo provvedimento deve, effettivamente, garantire l’interesse superiore del minore”.

Del resto, annota ancora il testo della sentenza, le due donne avevano fatto tutti i passi necessari a certificare proprio quella “stabilità” richiesta dall’or dall’ordinamento alla coppia, dalla registrazione della loro unione presso il comune di Roma, al matrimonio in Spagna. A ciò si sono aggiunte le positive relazioni degli assistenti sociali e degli insegnanti della bambina, oltre alle accertate capacità economiche delle due donne – entrambe libere professioniste – per far fronte agli impegni familiari.

In definitiva, conclude il Tribunale per i Minorenni, “non si può aderire al convincimento diffuso in parte della società, esclusivamente fondato, questo sì, su pregiudizi e condizionamenti”, volto a stigmatizzare “una genitorialità diversa ma parimenti sana e meritevole di essere riconosciuta in quanto tale”.

Questa situazione è comparabile con l’istituto anglosassone stepchild adoption (l’adozione del figlio naturale ovvero adottivo da parte del partner del genitore) già riconosciuto in diverse pronunce giurisprudenziali della Corte Europea dei diritti umani. A questo proposito ricordiamo una recente sentenza di febbraio 2013, la quale ha stabilito che sia discriminatorio vietare l’adozione di bambini alle coppie omosessuali, ove i piccoli siano figli di uno dei due partner della coppia.

Oltre che nel Regno Unito, la stepchild adoption (adozione del figliastro) è prevista in Paesi europei quali Spagna, Svezia, Norvegia, Danimarca, Belgio, Francia, Germania, Finlandia e Groenlandia, che pur non consentendo l’adozione di bambini da parte di coppie dello stesso sesso, riconoscono a chi sia in convivenza registrata con persona dello stesso sesso l’adozione di figli naturali e adottivi del partner.

Una sentenza che avrà ampio seguito atteso che, secondo le stime, in Italia i bambini con genitori omosessuali sono circa 100.000.

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