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	<title>Massimiliano Sinacori &#8211; imagazine.it</title>
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	<title>Massimiliano Sinacori &#8211; imagazine.it</title>
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	<item>
		<title>Compravendita condizionata</title>
		<link>https://imagazine.it/home_desk/compravendita-condizionata/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Massimiliano Sinacori]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Dec 2025 14:51:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[SOCIETÀ]]></category>
		<category><![CDATA[affari]]></category>
		<category><![CDATA[case]]></category>
		<category><![CDATA[diritto]]></category>
		<category><![CDATA[legale]]></category>
		<category><![CDATA[legge]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>La sottoscrizione di un contratto preliminare può comportare un vincolo giuridico significativo. Ecco perché è fondamentale la clausola di mutuo</p>
<p><img src="https://imagazine.it/wp-content/uploads/2025/12/casa.jpg" style="display: block; margin: 1em auto"> L'articolo <a rel="nofollow" href="https://imagazine.it/home_desk/compravendita-condizionata/">Compravendita condizionata</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://imagazine.it/home_desk">imagazine.it</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p>Acquistare o vendere un immobile rappresenta una delle decisioni economiche più rilevanti nella vita di una persona.</p>
<p>Spesso, prima di arrivare alla stipula del rogito notarile, le parti sottoscrivono un <strong>contratto preliminare di compravendita </strong>(o compromesso), in cui vengono definiti gli elementi essenziali della compravendita: l’immobile oggetto di trattativa, il prezzo e le modalità di pagamento e consegna.</p>
<p>Le parti si impegnano così a stipulare il contratto definitivo entro una data prestabilita.</p>
<p>La sottoscrizione di un preliminare, o anche di una semplice offerta successivamente “accettata”, può comportare un <strong>vincolo giuridico significativo</strong>.</p>
<p>In caso di inadempimento, qualora una delle parti si rifiuti di stipulare il rogito nei termini concordati, l’altra può rivolgersi al Tribunale per richiedere l’esecuzione specifica del contratto ai sensi dell’articolo 2932 del codice civile.</p>
<p>Il giudice, in tal caso, emette una sentenza che produce effetti equivalenti a quelli del contratto non concluso.</p>
<p>È prassi comune inserire nel preliminare una clausola che subordina l’efficacia del contratto all’erogazione del mutuo da parte di un istituto di credito, necessario al pagamento totale o parziale del prezzo concordato.</p>
<p>Per <strong>vincolare il preliminare all’ottenimento del mutuo </strong>esistono due strumenti giuridici principali: la <strong>clausola sospensiva </strong>e la <strong>clausola risolutiva</strong>. La scelta tra una o l’altra clausola dipende dal livello di tutela che le parti intendono garantire: la clausola sospensiva protegge l’acquirente, in quanto, il contratto non produce gli effetti fino alla concessione del mutuo; la clausola risolutiva, al contrario, disciplina in maniera chiara i termini di scioglimento del contratto.</p>
<p>Ma come deve essere formulata correttamente la clausola di mutuo?</p>
<p>Per essere efficace, la clausola che vincola il preliminare all’ottenimento del mutuo dev’essere redatta con attenzione. Due aspetti principali vanno considerati.</p>
<p>Se si tratta di una clausola sospensiva è necessario sia formulata in modo chiaro: vi dev’essere l’indicazione espressa che l’efficacia del contratto dipende dalla concessione del finanziamento, specificando l’importo richiesto, la durata prevista, il tasso di interesse e ogni altro elemento rilevante. Oltretutto, dev’essere indicato un termine entro il quale l’acquirente deve ottenere la delibera da parte della banca, evitando che il venditore rimanga per troppo tempo in una sorta di “limbo”.</p>
<p>In tale ipotesi, per quanto riguarda la caparra confirmatoria, è consigliabile affidare al mediatore un assegno (bancario o circolare) intestato al promittente venditore con l’espresso incarico di: restituirlo nell’ipotesi di mancato avveramento della condizione sospensiva; consegnarlo al promittente venditore in ipotesi di avveramento della condizione.</p>
<p>Nel caso invece si tratti di clausola risolutiva è opportuno specificare le <strong>sorti della caparra confirmatoria</strong>: nel preliminare dev’essere indicato che, qualora il mutuo non venga concesso entro i termini stabiliti, la caparra venga integralmente restituita all’acquirente, salvo che il mancato ottenimento derivi da comportamenti negligenti o dolosi dello stesso.</p>
<p>Attenzione anche al ruolo del mediatore: ha diritto alla provvigione solo al momento dell’erogazione concreta del finanziamento.</p>
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		<item>
		<title>Morso da un cane? Colpa dei genitori</title>
		<link>https://imagazine.it/home_desk/morso-da-un-cane-colpa-dei-genitori/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Massimiliano Sinacori]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Oct 2025 09:56:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[SOCIETÀ]]></category>
		<category><![CDATA[animali]]></category>
		<category><![CDATA[bambini]]></category>
		<category><![CDATA[genitori]]></category>
		<category><![CDATA[incidenti]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>La Corte di Cassazione riapre il dibattito tra responsabilità del proprietario dell’animale e obbligo di vigilanza sui figli minori</p>
<p><img src="https://imagazine.it/wp-content/uploads/2025/10/cane.jpg" style="display: block; margin: 1em auto"> L'articolo <a rel="nofollow" href="https://imagazine.it/home_desk/morso-da-un-cane-colpa-dei-genitori/">Morso da un cane? Colpa dei genitori</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://imagazine.it/home_desk">imagazine.it</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Una recente ordinanza della Cassazione (n. 17200 del 26.06.2025) ha escluso la responsabilità del padrone di un cane che aveva morso un bambino di otto anni, addossando invece l’intera responsabilità alla condotta definita “imprudente” del minore e, oltretutto, all’omessa vigilanza dei suoi genitori.</p>
<p>Le reazioni scaturite hanno riaperto il dibattito su due questioni: la <strong>responsabilità del proprietario di animali </strong>e <strong>l’obbligo di vigilanza dei genitori sui figli minori</strong>.</p>
<p>Nello specifico, il bambino di otto anni era entrato da solo in un giardino recintato ma con cancello non chiuso; all’interno si trovava un cane legato a una catena. Il bambino si è avvicinato all’animale e ha iniziato a provocarlo con un bastoncino.</p>
<p>Di conseguenza, il cane ha reagito, mordendolo e procurandogli lesioni.</p>
<p>Il Tribunale di Avellino, in primo grado, aveva condannato il proprietario del cane a risarcire i danni. Tuttavia, la Corte d’Appello di Napoli ha ribaltato la sentenza, ritenendo che la responsabilità fosse interamente del minore e dei suoi genitori.</p>
<p>La Corte di Cassazione, infine, ha dichiarato <strong>inammissibile il ricorso </strong>presentato dal ragazzo confermando interamente quanto stabilito nel giudizio di secondo grado.</p>
<p>Il comportamento del bambino è stato ritenuto <strong>imprevedibile, eccezionale e idoneo a interrompere il nesso causale </strong>tra l’azione dell’animale e il danno subito. Una condotta riconducibile a ipotesi di caso fortuito, ai sensi dell’art. 2052 del Codice Civile, che disciplina la responsabilità del proprietario di animali.</p>
<p>La responsabilità del detentore dell’animale per i danni che questo può provocare, indipendentemente dalla sua pericolosità o dalla diligenza del proprietario nella custodia, può infatti escludersi ove si dimostri l’esistenza di un <em>caso fortuito, </em>ovvero un evento esterno, imprevedibile e inevitabile che interrompe il nesso causale.</p>
<p>La novità della pronuncia consiste proprio nell’<strong>aver ricondotto a caso fortuito il comportamento del danneggiato stesso</strong>, pur trattandosi di un bambino di otto anni: secondo i giudici la sua condotta sarebbe stata talmente irrazionale e pericolosa da non poter essere prevista nemmeno con la normale diligenza, e pertanto sufficiente a escludere la responsabilità del proprietario.</p>
<p>La Cassazione, riprendendo quanto sostenuto dalla Corte di Appello, ha valorizzato l’assenza dei genitori del bambino nel momento dell’incidente, ritenendoli responsabili per <strong>omessa vigilanza</strong>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Auto spenta se si beve</title>
		<link>https://imagazine.it/home_desk/auto-spenta-se-si-beve/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Massimiliano Sinacori]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Nov 2023 23:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[SOCIETÀ]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Il nuovo strumento sarà installato sulle vetture dei guidatori recidivi. Revisioni dei veicoli monitorate con gli autovelox</p>
<p><img src="https://imagazine.it/wp-content/uploads/2024/02/54975-1.webp" style="display: block; margin: 1em auto"> L'articolo <a rel="nofollow" href="https://imagazine.it/home_desk/auto-spenta-se-si-beve/">Auto spenta se si beve</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://imagazine.it/home_desk">imagazine.it</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p> 	La riforma del Codice della Strada (C.d.S.), voluta dal ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, prevista per l’autunno del 2023, andrà a inasprire la disciplina previgente delineando un <strong>sistema di “tolleranza zero” </strong>soprattutto in riferimento alla <strong>guida in stato di ebbrezza </strong>o sotto l’<strong>effetto di stupefacenti</strong>.</p>
<p> 	Il disegno di legge, già deliberato dall’esecutivo il 27 giugno 2023 e ora al vaglio del Parlamento, si compone di 18 articoli volti a offrire una tutela maggiore agli utenti della strada e delle sanzioni più severe ai trasgressori.</p>
<p> 	La proposta di rinnovamento ha alla base l’analisi effettuata sul tasso di incidentalità la quale dimostra un <strong>forte aumento dei sinistri sulle strade italiane</strong>, pertanto, si è reso necessario un progetto di riforma che coniugasse la sicurezza stradale con un sistema sanzionatorio efficace e finalizzato alla prevenzione.</p>
<p> 	La nuova disciplina introduce consistenti novità sulla guida in stato di ebbrezza; prima fra tutte è l’apposizione sulla patente del conducente recidivo, quindi già sanzionato per guida in stato di ebbrezza, di un codice rappresentato dal numero “68” che comporterà il <strong>divieto assoluto per il soggetto di consumare alcolici prima di mettersi alla guida </strong>per un periodo che varia tra due e tre anni.</p>
<p> 	Il controllo sul tasso alcolemico del conducente contrassegnato dal “codice 68” sarà effettuato mediante l’utilizzo dell’<strong>alcolock </strong>ovvero un nuovo strumento, con funzionamento analogo all’etilometro, che quest’ultimo dovrà obbligatoriamente installare sulla sua autovettura e <strong>impedirà di avviare il motore </strong>qualora rilevi un valore superiore allo zero.</p>
<p> 	Sul fronte della prevenzione della guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti verrà ritoccato l’art. 187 del vigente C.d.S. non prevedendo più che il conducente debba essere colto in uno stato di alterazione psico-fisica, dovuto alle sostanze, bensì sarà <strong>sufficiente che il soggetto abbia assunto stupefacenti </strong>e si sia messo successivamente alla guida pur non permanendo lo stato di alterazione.</p>
<p> 	In tal senso, per i soggetti risultati positivi agli accertamenti degli organi di polizia, sarà <strong>immediatamente ritirata la patente </strong>e imposto il divieto di utilizzare il veicolo; seguirà poi un provvedimento di <strong>revoca della patente con impossibilità di conseguirne una nuova per 3 anni</strong>.</p>
<p> 	Ulteriori novità riguardano i <strong>monopattini elettrici e le biciclette</strong>, sempre più presenti sulle strade cittadine.</p>
<p> 	In riferimento ai primi, alla luce dei numerosi incidenti, la proposta prevede la possibilità di utilizzo <strong>esclusivamente su strade urbane </strong>previa l’apposizione obbligatoria di una <strong>targa </strong>e una <strong>copertura assicurativa, </strong>nonché la <strong>presenza di frecce </strong>sul monopattino e l’uso del <strong>casco </strong>per il conducente a prescindere dall’età.</p>
<p> 	Per quanto riguarda i <strong>velocipedi </strong>si imporrà l’obbligo, per i veicoli che si apprestano a <strong>sorpassarli</strong>, di mantenere una <strong>distanza di almeno un metro e mezzo </strong>e inoltre sarà introdotta una zona di attestamento ciclabile, volta alla sicurezza dei ciclisti, consistente in una <strong>linea di arresto dedicata e posta in posizione avanzata </strong>rispetto a quella per gli altri veicoli.</p>
<p> 	La riforma del Codice della Strada interesserà anche i <strong>giovani patentati</strong>, prevedendo l’innalzamento a 3 anni del divieto di utilizzo di auto con potenza specifica superiore a 55 kW/t, e interverrà sugli <strong>Autovelox </strong>i quali avranno la <strong>capacità di rilevare contemporaneamente più violazioni</strong>, ad esempio l’eccesso di velocità unitamente alla mancata revisione del veicolo.</p>
<p> 	Ancora, il nuovo Codice della Strada si prospetta più severo di quello attuale anche dal punto di vista sanzionatorio con la previsione della sanzione accessoria della sospensione della patente, da 7 a 15</p>
<p> 	giorni, sommata alla classica sanzione amministrativa, qualora il conducente che commetta una delle violazioni che statisticamente producono più incidenti (tassativamente elencate) abbia un punteggio inferiore a 20 punti sulla sua patente di guida.</p>
<p> 	 </p>
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			</item>
		<item>
		<title>Come funziona l&#8217;assegno unico familiare</title>
		<link>https://imagazine.it/home_desk/come-funziona-lassegno-unico-familiare/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Massimiliano Sinacori]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Jan 2022 23:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[SOCIETÀ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://imagazine.it/?p=42698</guid>

					<description><![CDATA[<p>Figli e sostegni</p>
<p><img src="https://imagazine.it/wp-content/uploads/2024/01/45666-1.webp" style="display: block; margin: 1em auto"> L'articolo <a rel="nofollow" href="https://imagazine.it/home_desk/come-funziona-lassegno-unico-familiare/">Come funziona l&#8217;assegno unico familiare</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://imagazine.it/home_desk">imagazine.it</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p> 	Da luglio 2021 è entrato in vigore un assegno “ponte”, una misura transitoria, cui possono accedere coloro che sono esclusi dagli ordinari assegni al nucleo familiare (ANF) e cioè tutti coloro che non sono lavoratori dipendenti o che godono di prestazioni previdenziali da lavoro dipendente (ad esempio lavoratori autonomi, disoccupati non percettori di NASPI o lavoratori agricoli).</p>
<p> 	Pertanto, mentre nell’ultimo semestre del 2021 al tradizionale ANF si affianca l’assegno unico “ponte”, da gennaio 2022 l’assegno diventerà una misura di carattere universale, cui potranno accedere, a domanda, tutti i nuclei familiari con figli a carico, a partire dal settimo mese di gravidanza ai 21 anni di età.</p>
<p> 	Per quel che riguarda i requisiti di accesso, l’assegno unico è riconosciuto in favore dei <strong>nuclei familiari con ISEE fino a 50.000 euro</strong>, in cui siano presenti figli minorenni (compresi i figli minori adottati o in affido preadottivo) nel rispetto di uno dei seguenti requisiti: essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione europea, o suo familiare titolare del diritto di soggiorno; essere cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione europea, in possesso del permesso di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno semestrale; essere soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia; essere domiciliato o residente in Italia e avere i figli a carico sino al compimento del diciottesimo anno d’età; essere residente in Italia da almeno 2 anni, anche non continuativi, oppure essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale.</p>
<p> 	L’importo dell’assegno decresce in rapporto al valore dell’ISEE, ma in sintesi, è prevista una soglia minima, in quanto con un ISEE fino a 7.000 euro si potrà accedere all’importo mensile in misura piena (<strong>167,50 euro per ciascun figlio </strong>nel caso di nuclei con uno o due figli o <strong>217,80 euro per figlio </strong>nel caso di nuclei più numerosi) e una soglia massima, in quanto nel caso di ISEE pari a 50.000 euro non si potrà accedere al beneficio.</p>
<p> 	Poiché la ratio della misura è quella di sostenere la genitorialità, l’assegno deve essere riconosciuto a chi, nella pratica, si prende cura del minore, sia che si tratti di coppie non sposate ma conviventi (incluse nel medesimo stato di famiglia), sia che si tratti di genitori non conviventi o anche coppie separate o divorziate.</p>
<p> 	In quest’ultimo scenario, nel caso di affidamento condiviso del minore, l’assegno unico temporaneo per i figli verrà accreditato in misura pari al 50% sull’IBAN di entrambi i genitori affidatari, salvo diverso accordo.</p>
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		<title>Mi minacci? Ti registro&#8230;</title>
		<link>https://imagazine.it/home_desk/mi-minacci-ti-registro/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Massimiliano Sinacori]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Jul 2019 23:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[SOCIETÀ]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Intercettazioni e registrazioni</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Siamo abituati a vivere in un contesto dove molto di ciò che facciamo lascia una traccia: dalle ricerche su internet ai post sui social, tutto è tracciato e tracciabile, tutto lascia un segno e può riemergere anche molto tempo dopo.</p>
<p>Paradossalmente, proprio i momenti di cui vorremmo avere traccia rimangono senza prova: quando subiamo un’ingiuria, una molestia, un torto, un comportamento illecito di terzi. Mille sono gli esempi che si potrebbero fare per descrivere situazioni in cui qualcuno ha pensato “se solo avessi registrato o filmato l’accaduto!”</p>
<p>In realtà oggi praticamente tutti abbiamo un registratore in tasca: il nostro <em>smartphone</em>. La domanda allora diventa: se con il cellulare registro il vicino che mi minaccia e sulla base di quelle registrazioni vado dai Carabinieri, non è che rischio qualcosa per aver registrato di nascosto?</p>
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<p>Pensando al rigido regime che vincola le intercettazioni telefoniche verrebbe da pensare che, se è estremamente circoscritta la possibilità di intercettare per la Polizia Giudiziaria, a maggior ragione lo sarà anche per il privato cittadino. In realtà le intercettazioni telefoniche sono degli strumenti a disposizione del Pubblico Ministero e, in sua vece, della Polizia Giudiziaria, per ricavare elementi che consentano di verificare l’ipotesi di reato su cui sta indagando. Trattandosi di un’ingerenza dello Stato nella vita privata di un cittadino, esse devono essere rispettose dai principi costituzionali posti a tutela del corretto svolgersi del processo penale.</p>
<p>In uno Stato di diritto, dove l’indagato è “innocente fino a prova contraria”, deve poter confidare che se si indaga su di lui c’è un giudice che garantisce la correttezza e la legittimità di tali indagini. L’intercettazione è tale solo se effettuata da un soggetto che intende conservare prova di un colloquio tra terze persone.</p>
<p>Se queste, in massima sintesi, sono le intercettazioni, è chiaro che il privato cittadino che registra il suo interlocutore rientra in ben altro schema come afferma anche la Corte di Cassazione penale, sez. II, che con sentenza n. 50986 del 2016, mette ben in evidenza la differenza tra intercettazione e registrazione fonografica tra privati.</p>
<p>Di recente la Corte di Cassazione penale, sez. VI questa volta, con sentenza n. 1422 del 2017 ha ribadito l’ormai consolidato principio secondo il quale “<em>La registrazione fonografica di colloqui tra presenti, eseguita d’iniziativa della persona offesa dal reato, costituisce prova documentale ex art. 234 cod. proc. pen., utilizzabile in dibattimento</em>”.</p>
<p>In altri termini se il vicino di casa si rivolge a voi con improperi, magari minacciando di fare del male a qualcuno, ecco che allora la registrazione fatta con il vostro <em>smartphone </em>diventa spendibile nel processo. Attenzione però: la possibilità di procedere a registrare, anche di nascosto, le persone che interloquiscono con noi è, e deve essere, finalizzata alla tutela di un diritto proprio e non può certo essere utilizzata per raccogliere informazioni da diffondere per interesse o per dispetto. Anche qui la Corte di Cassazione penale, sez. III, pronunciatasi con il provvedimento n. 18908 del 2011, non lascia molti margini di interpretazione: “<em>Integra il reato di trattamento illecito di dati personali (art. 167, d.lg. 30 giugno 2003, n. 196) il diffondere, per scopi diversi dalla tutela di un diritto proprio o altrui, una conversazione documentata mediante registrazione</em>”. Attenzione dunque a utilizzare gli strumenti del diritto secondo la loro funzione per evitare di incorrere in spiacevoli conseguenze.</p>
<p>Volendo, in massima sintesi, ricapitolare i punti essenziali di questo elaborato, potremmo dire questo: registrare una conversazione alla quale state partecipando, allo scopo di tutelare un vostro diritto è lecito, non lo è invece il diffondere, per scopi diversi, le conversazioni che avete registrato.</p>
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		<title>Mi ha tradito! Sì, però&#8230;</title>
		<link>https://imagazine.it/home_desk/mi-ha-tradito-si-pero/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Massimiliano Sinacori]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 May 2019 23:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[SOCIETÀ]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Affectio coniugalis</p>
<p><img src="http://imagazinevideotruck.it/outlet/outlet30.gif" style="display: block; margin: 1em auto"> L'articolo <a rel="nofollow" href="https://imagazine.it/home_desk/mi-ha-tradito-si-pero/">Mi ha tradito! Sì, però&#8230;</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://imagazine.it/home_desk">imagazine.it</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Il diritto di famiglia è sempre materia complessa da trattare perché si inserisce, giocoforza, negli aspetti più intimi di una coppia, toccando corde tra le più delicate: dal tradimento all’affido dei figli, dagli assegni di mantenimento all’assegnazione della casa coniugale. Fallita l’esperienza della vita in comune tutto, dal patrimonio agli affetti, dai torti ai rancori, diventa occasione di litigio.</p>
<p>L’articolo 143, comma secondo, codice civile dispone che “<em>dal matrimonio deriva l’obbligo reciproco alla fedeltà, all’assistenza morale e materiale, alla collaborazione nell’interesse della famiglia e alla coabitazione</em>”.</p>
<p>Questa comunione materiale e spirituale che deve esistere tra i coniugi viene chiamata <em>affectio coniugalis</em>, che, insieme alla coabitazione, costituisce l’essenza del matrimonio. Possiamo quindi dire che questa norma individua i pilastri su cui si fonda la famiglia, e di conseguenza il venir meno di anche uno solo di questi elementi conduce, quasi inevitabilmente, alla conclusione del rapporto.</p>
<p>Il divorzio (anche se per correttezza si dovrebbe sempre distinguere tra scioglimento del matrimonio e cessazione dei suoi effetti civili) segue alla separazione personale dei coniugi ed è in questa fase che inizia il momento difficile teso alla regolazione dei rapporti economici. È chiaro che in caso di separazione consensuale non ci sono molti problemi: i coniugi, tra loro, trovano un accordo che viene poi, una volta esperito il tentativo di conciliazione e tenuto conto dell’interesse dei figli, omologato dal tribunale. Questo avviene generalmente nei casi in cui alla fine della vita in comune si giunge senza rancori reciproci o, perlomeno, quando questi non impediscono di mantenere uno spirito conciliativo.</p>
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<p>Diversa è l’ipotesi della separazione giudiziale, quella cioè in cui i coniugi non riescono a trovare un accordo tra di loro. In questo caso la separazione è pronunciata dal giudice che cerca di comporre le diverse volontà.</p>
<p>In questo contesto dispiega la sua efficacia l’art. 151, comma secondo, cod. civ. il quale stabilisce che “i<em>l giudice, pronunziando la separazione, dichiara, ove ne ricorrano le circostanze e ne sia richiesto, a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione, in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio</em>”.</p>
<p>In poche parole, il giudice cerca di capire se i comportamenti di un coniuge in particolare hanno portato alla separazione. Perché questo è importante? Perché la legge, e più precisamente l’art. 156 cod. civ., prevede che “<em>il giudice, pronunziando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall’altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri</em>”.</p>
<p>Dunque capire se la separazione è addebitabile all’uno o all’altro coniuge è fondamentale perché ad esempio ci permette di stabilire se sussista o meno il diritto a percepire, oltre agli alimenti, un assegno di mantenimento.</p>
<p>È chiaro che la violazione del dovere di fedeltà costituisce motivo di addebito per la separazione, tuttavia la giurisprudenza sta adottando atteggiamenti sempre più elastici nell’imputazione dell’addebito, valutando, caso per caso, il peso di comportamenti contrari ai doveri che il matrimonio impone.</p>
<p>Così, ad esempio, già nel 2013 la Corte di cassazione con ordinanza n. 16285, aveva stabilito che l’abbandono della casa coniugale non fosse rilevante ai fini dell’addebito perché era già venuta meno l’<em>affectio coniugalis</em>.</p>
<p>A proposito di violazione del dovere di fedeltà invece, più recentemente, la Corte di cassazione ha affermato che “<em>la persistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto rende irrilevante la successiva inosservanza dell’obbligo di fedeltà coniugale ai fini della dichiarazione di addebito della separazione</em>” (Cassazione Civile n. 1715 del 23.1.2019).</p>
<p>Questa decisione, che peraltro conferma un orientamento che si stava consolidando, riveste particolare importanza perché tratta della fedeltà, in qualche modo riducendone l’importanza, in un momento storico dove le possibilità di tradire sono sempre più amplificate. Quello che la Cassazione vuole dire è che il tradimento assume un peso diverso a seconda che avvenga in un contesto di serenità della vita coniugale oppure in un momento dove la crisi del rapporto è irrimediabilmente in essere. Dove, nei fatti, i pilastri del matrimonio si sono già sgretolati.</p>
<p>Dobbiamo però porci una domanda: quando può dirsi essere venuto meno l’<em>affectio coniugalis</em>? Sembra strano ma la risposta è tutt’altro che semplice. Ad esempio, il tradimento che segue a una crisi temporanea della coppia è irrilevante ai fini dell’addebito all’atto della separazione o la causa di questa? Che dimensione deve avere la crisi per rendere irrilevanti, ai fini dell’addebito, eventuali successive relazioni extraconiugali?</p>
<p>Tutte domande cui è difficile, se non impossibile, dare una risposta in generale ma che necessitano di un’attenta analisi caso per caso. Da questa pronuncia della Corte, ragionevole sotto molti punti di vista, deriva però un ulteriore motivo di scontro tra le parti, volto alla ricerca dell’esatta individuazione del momento in cui l’<em>affectio coniugalis </em>sia venuta meno e di come il tradimento si ponga in relazione ad esso. Testimonianze di amici e confidenti, messaggi di Whatsapp e commenti su Facebook: tutto confluirà nel processo e sarà filtrato dalle norme della procedura civile, rendendo molto difficile, per coloro che non hanno una buona esperienza di contenzioso matrimoniale, azzardare giudizi prognostici sul possibile risultato.</p>
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		<item>
		<title>Il rischio della condivisione</title>
		<link>https://imagazine.it/home_desk/il-rischio-della-condivisione/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Massimiliano Sinacori]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Nov 2018 23:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[SOCIETÀ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://imagazine.it/?p=27575</guid>

					<description><![CDATA[<p>Social e diritto d'autore</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Al giorno d’oggi molte persone pubblicano e condividono le proprie foto sui social network e, in molti casi, può accadere che il materiale fotografico messo in rete venga poi riutilizzato da parte di altri utenti. Tali azioni sono diventate per noi un’abitudine e, ormai, fanno parte della nostra quotidianità, ma siamo davvero sicuri di poter disporre liberamente delle foto pubblicate sui social da qualcun altro?</p>
<p>Ad esempio, andando a leggere con attenzione le condizioni d’uso di Facebook, uno dei social più utilizzati, all’art. 2 si può rilevare che l’utente è proprietario di tutti i contenuti e le informazioni dallo stesso pubblicati sul social e, inoltre, ha il diritto di controllare e decidere le modalità di condivisione attraverso le impostazioni sulla privacy e attraverso le impostazioni delle applicazioni. Pertanto, contrariamente a quanto si potrebbe pensare, la scelta di avere un profilo pubblico da parte di alcuni utenti non determina un’autorizzazione degli stessi all’utilizzo da parte di terzi del materiale pubblicato, salvo che ciò si limiti alla condivisione all’interno della stessa piattaforma e, tuttavia, mantenendo sempre riconoscibile la paternità del materiale condiviso.</p>
<p>È bene sapere che, nel nostro ordinamento, <strong>tutte le fotografie</strong>, comprese quelle pubblicate sui social network, <strong>sono tutelate dalla legge sul diritto d’autore </strong>L. 633/1941. Tale normativa fornisce tutela sia alle semplici fotografie che alle “opere fotografiche” in senso tecnico. Ai sensi dell’art. 87 della citata normativa, per semplici fotografie si intendono le “immagini di persone o di aspetti, elementi o fatti della vita naturale e sociale, ottenute col processo fotografico o con processo analogo, comprese le riproduzioni di opere dell’arte figurativa e i fotogrammi delle pellicole cinematografiche”, mentre le “opere fotografiche” si differenziano dalle prime in quanto sono connotate dai caratteri dell’originalità e della creatività della rappresentazione, secondo un’interpretazione soggettiva da parte dell’autore.</p>
<p>Gli articoli da 87 a 92 della Legge 633/1941 prevedono per la fotografia semplice una tutela che si estende per una durata di vent’anni dalla sua produzione e garantisce all’autore il diritto di esclusiva sulla riproduzione e diffusione del materiale fotografato, nonché il diritto al compenso derivante dall’eventuale sfruttamento della fotografia. Per quanto attiene invece le “opere fotografiche”, queste sono tutelate dalla disciplina generale sul diritto d’autore, pertanto, il creatore dell’opera potrà godere dei diritti patrimoniali e morali per una durata pari alla vita dello stesso autore e tale tutela si protrarrà per ulteriori settant’anni solari dopo la sua morte.</p>
<p>In linea generale, in base a quanto previsto dall’art. 90, affinché possano ritenersi applicabili le tutele sopra descritte è necessario che la foto, o l’opera, debba contenere il nome del fotografo, la data dell’anno di produzione della fotografia e il nome dell’opera d’arte fotografata. Tuttavia, la giurisprudenza di merito in materia è concorde nel riconoscere che la pubblicazione di una foto o di un’opera fotografica sul profilo social dell’autore rappresenti una presunzione, grave precisa e concordante in ordine alla titolarità dei diritti fotografici legati al materiale pubblicato (cfr. Trib. Roma sent. 12076/2015).</p>
<p>Alla luce di tale disciplina, è necessario fare grande attenzione alle modalità di utilizzo del materiale fotografico pubblicato da parte di terzi sui social perché, come evidenziato, si potrebbe incorrere in spiacevoli inconvenienti. Si deve tenere presente che per utilizzare materiale fotografico altrui, con modalità che non si limitino alla sola condivisione all’interno della piattaforma dove è avvenuta la pubblicazione da parte dello stesso autore (rendendo possibile risalire all’autore, alla data e al nome dell’opera), è necessario il consenso da parte dell’autore. L’eventuale utilizzo delle foto o delle “opere fotografiche” altrui, in assenza di tale autorizzazione, integrerebbe la lesione del diritto d’autore, determinando la possibilità per il creatore della foto di pretendere il risarcimento di tutti i danni morali e patrimoniali conseguenti.</p>
<p>I criteri che verranno presi in considerazione ai fini della valutazione dell’entità del danno da risarcire tengono conto dell’interazione di diversi fattori tra i quali: la qualità dell’opera, il tempo per cui si è protratto l’utilizzo non autorizzato, il mancato guadagno che l’autore non ha potuto percepire a causa dell’altrui sfruttamento dell’opera e l’eventuale utilità percepita dall’utilizzatore abusivo. Ai fini della liquidazione del danno nella pratica si è fatto riferimento anche alle tabelle utilizzate dalla SIAE nel “Compendio delle norme e dei compensi per la produzione dell’arte figurativa, plastica e fotografica”.</p>
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		<title>Vacanza rovinata? Arriva il risarcimento</title>
		<link>https://imagazine.it/home_desk/vacanza-rovinata-arriva-il-risarcimento/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Massimiliano Sinacori]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Sep 2018 23:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[SOCIETÀ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://imagazine.it/?p=27181</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ferie e disguidi</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>La vacanza è quel momento di libertà dal lavoro e dagli obblighi quotidiani in cui ciascuno di noi può riposarsi, viaggiare o impiegare il proprio tempo seguendo le proprie passioni e facendo ciò che più gli piace. Per gli amanti dei viaggi sono purtroppo molti i disagi che potrebbero rovinare i tanto agognati periodi di riposo (dai ritardi nelle partenze allo smarrimento dei bagagli, furti, etc.): in questi casi, la legge prevede il diritto alla tutela risarcitoria a chi ha acquistato un cosiddetto “pacchetto turistico” affidandosi direttamente a un tour operator, o a un’agenzia di viaggio.</p>
<p>La definizione di pacchetto turistico, fornita dall’art. 33 del Codice del Turismo (D.Lgs. 79/2011), fa riferimento a una formula contrattuale scritta con cui si acquista una vacanza “tutto compreso”, caratterizzata dall’offerta di almeno due dei seguenti servizi: trasporto e alloggio; servizi turistici non accessori al trasporto e all’alloggio (si pensi a escursioni organizzate, visite guidate, noleggio di auto o di altri mezzi e via dicendo).</p>
<p>Nell’ipotesi in cui il viaggiatore subisca eventuali disagi o danni collegati alla totale mancanza o all’inesatta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto stipulato, l’organizzatore, se non prova che il mancato o inesatto adempimento è stato determinato dall’impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile, sarà tenuto a risarcire il danno subito dal cliente.</p>
<p>Tale responsabilità dell’organizzatore sussiste anche nel caso in cui lo stesso si avvalga di soggetti terzi per   l’erogazione di alcuni dei servizi proposti, ferma la possibilità di rivalersi poi nei confronti dei diretti responsabili.</p>
<p>La normativa di derivazione comunitaria, che disciplina la responsabilità dei tour operator e delle agenzie che vendono un pacchetto turistico, non si limita a ristorare i soli danni patrimoniali subiti dal viaggiatore, estendendo la propria tutela anche alla sfera del danno non patrimoniale: infatti, il viaggiatore che, a causa di un disagio subito da un disservizio, si è visto rovinare significativamente le vacanze, potrà richiedere anche l’ulteriore risarcimento per il cosiddetto danno da vacanza rovinata.</p>
<p>Nel nostro ordinamento il danno non patrimoniale, ai sensi dell’art. 2059 c.c. può essere richiesto solamente ove vi sia un’espressa previsione di legge che ne sancisce la risarcibilità. Il diritto a essere risarciti per la vacanza rovinata, conseguentemente, trova la sua fonte nell’art. 46 del Codice del Turismo, il quale stabilisce che: “nel caso in cui l’inadempimento o l’inesatta esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico non sia di scarsa importanza ai sensi dell’art. 1455, il turista può chiedere, oltre e indipendentemente dalla risoluzione del contratto, un risarcimento del danno correlato al tempo di vacanza inutilmente trascorso e alla irripetibilità dell’occasione perduta”.</p>
<p>Ad esempio, alla luce di questa previsione normativa, il viaggiatore che, a causa del bagaglio smarrito dal vettore, sia costretto a spendere parte della propria vacanza al fine di rimediare al disagio subito, oltre al risarcimento patrimoniale per il danno economicamente valutabile, potrà altresì richiedere al giudice la liquidazione di un’ulteriore somma di denaro, determinata secondo equità, volta a ristorare quella sofferenza determinata, per l’appunto, dalla vacanza rovinata.</p>
<p>La particolare tutela, di natura non patrimoniale, del danno da vacanza rovinata trova il proprio fondamento nell’art. 2 della Costituzione. Il bene “vacanza”, nella sua ampia accezione, costituirebbe, dunque, una di quelle attività nelle quali si realizza la personalità dell’individuo. Anche la più recente giurisprudenza di Cassazione in materia di tutela dei lavoratori ha evidenziato come le ferie non debbano essere considerate esclusivamente quale semplice corrispettivo del rapporto di lavoro, bensì quale momento di libera espressione dell’individuo.</p>
<p>Il termine per richiedere all’organizzatore il risarcimento dei danni patiti durante il viaggio può variare in ragione del tipo di disservizio che ha determinato il disagio, nonché in ragione del tipo di danno che si è verificato. In linea generale, è opportuno provvedere a una denuncia tempestiva formalizzata a mezzo raccomandata o attraverso altro mezzo idoneo a fornire la prova dell’avvenuto ricevimento da parte dell’organizzatore. Nello specifico, ai sensi del secondo comma dell’art. 46 del Codice del Turismo, il termine prescrizionale previsto al fine di richiedere il risarcimento per il danno da vacanza rovinata è di tre anni a decorrere dalla data di rientro del viaggiatore nel luogo di partenza. Qualora il danno da vacanza rovinata sia conseguenza di un danno alla persona previsto dalle disposizioni che regolano i servizi compresi nel pacchetto turistico, il termine di prescrizione triennale può essere eccezionalmente esteso.</p>
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		<title>Diffamazione sui social network</title>
		<link>https://imagazine.it/home_desk/diffamazione-sui-social-network/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Massimiliano Sinacori]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Jul 2018 23:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[SOCIETÀ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://imagazine.it/?p=27045</guid>

					<description><![CDATA[<p>Internet e onorabilità</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>La <strong>diffamazione </strong>consiste nell’<strong>offesa dell’altrui reputazione</strong>, comunicando con più persone, anche in tempi diversi, attraverso affermazioni, allusioni o insinuazioni riferite a una persona determinata o facilmente determinabile. La diffamazione è volta a screditare l’onore di una persona, inteso come la stima e l’opinione di una persona in un determinato ambiente sociale e si differenzia dall’ingiuria, a oggi depenalizzata, in quanto quest’ultima richiede la presenza dell’offeso al momento in cui i fatti denigratori sono compiuti.</p>
<p>Tale condotta sanzionabile penalmente con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a 1.032 euro ai sensi dell’art. 595 c.p., si inserisce tra i delitti contro l’onore ed è punibile a querela della persona diffamata entro 3 mesi dal momento della scoperta, da parte di quest’ultima, dei fatti diffamatori.</p>
<p>La diffamazione può avvenire attraverso modalità e canali comunicativi diversi, ciascuno sanzionabile diversamente. Infatti la norma prevede un inasprimento sanzionatorio, se l’offesa consiste nell’attribuzione di un fatto determinato (comma 2), se è recata con il mezzo della stampa o altro mezzo di pubblicità (comma 3), ovvero se è recata a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario (comma 4).</p>
<p>Una particolare ipotesi di diffamazione aggravata è quella prevista dall’art. 13 della legge n. 47 del 1948 (legge sulla stampa) e consiste nell’attribuire a qualcuno un fatto determinato servendosi del mezzo della stampa, intesa come qualsiasi riproduzione tipografica o comunque ottenuta con mezzi meccanici o fisico chimici, in qualsiasi modo destinata alla pubblicazione.</p>
<p>Orbene, in un mondo sempre più digitale, caratterizzato da un’interazione costante con i social network, il web è presto diventato il luogo e il mezzo attraverso il quale le persone possono esplicare la propria personalità manifestando liberamente il proprio pensiero ed esercitando ampiamente il proprio diritto di critica; diritti, questi, costituzionalmente garantiti. Naturalmente, tali interazioni ed esternazioni avvengono attraverso dispositivi quali smartphone o computer, quindi in assenza di un interlocutore fisicamente presente, e tale circostanza induce gli utenti a manifestare le proprie idee in modo spesso più disinibito, tanto da rendere molto sfumato il confine tra l’esercizio del diritto di critica e l’offesa all’altrui reputazione.</p>
<p>A tal riguardo, occorre tenere a mente che le comunicazioni offensive a mezzo Internet, attraverso pubblicazioni di “post” sulle così dette “bacheche” dei social network, integrano a tutti gli effetti il reato di diffamazione di cui all’art. 595 c.p. nella forma particolare (aggravata) prevista dal comma 3, in quanto l’offesa è recata con “qualsiasi mezzo di pubblicità” (diverso dalla stampa).</p>
<p>La condotta, punita con la <strong>reclusione da sei mesi a tre anni o con la multa non inferiore a 516 euro</strong>, è potenzialmente capace di raggiungere un numero indeterminato, o comunque quantitativamente apprezzabile, di persone. Peraltro, in una recentissima sentenza la Corte di Cassazione ha ritenuto legittimo il sequestro preventivo tramite oscuramento della pagina Facebook di chi è indagato per diffamazione connessa all’utilizzo dei social network. Ciò in quanto le forme di comunicazione telematica quali blog, newsletter, eccetera, pur rientrando nell’art. 21 della Costituzione, non godono delle garanzie costituzionali previste per la stampa; in essi, infatti, chiunque può esprimere il proprio pensiero su ogni argomento, suscitando opinioni e commenti da parte dei frequentatori del mondo virtuale (Cass. Pen., sez. V, n. 21521/2018).</p>
<p>Il codice penale prevede una particolare causa di non punibilità prevista dall’art. 599 c.p. che rende non punibile chi ha commesso alcuno dei fatti previsti dall’art. 595 c.p. in stato d’ira determinato da un fatto altrui, e subito dopo di esso. Si tratta dunque della così detta provocazione, in merito alla quale la giurisprudenza ha ritenuto che il requisito dell’immediatezza non deve intendersi come reazione attuata nello stesso momento dell’offesa ma può consistere in una reazione successiva, purché dipenda sempre dalla natura della ritorsione all’offesa.</p>
<p>Ciò che si percepisce è dunque il sostanziale allineamento e adeguamento della legislazione alle evoluzioni tecnologiche e ai comportamenti sociali connessi all’utilizzo dei social network, ciò al fine di evitare che l’assenza di materialità e fisicità renda il <em>cyberspazio </em>un vero e proprio <em>far west</em>.</p>
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		<title>Dati personali: protezione più severa</title>
		<link>https://imagazine.it/home_desk/dati-personali-protezione-piu-severa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Massimiliano Sinacori]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 May 2018 23:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[SOCIETÀ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://imagazine.it/?p=26698</guid>

					<description><![CDATA[<p>Regolamento GDPR</p>
<p><img src="https://imagazine.it/wp-content/uploads/2024/01/25476-1.webp" style="display: block; margin: 1em auto"> L'articolo <a rel="nofollow" href="https://imagazine.it/home_desk/dati-personali-protezione-piu-severa/">Dati personali: protezione più severa</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://imagazine.it/home_desk">imagazine.it</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Il 25 maggio 2018 entra in vigore il Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione, trattamento e libera circolazione dei dati personali relativi alle persone fisiche. Tale regolamento, meglio noto come GDPR (General Data Protection Regulation), va a sostituire la direttiva CE 95/46 fornendo una tutela più completa in merito alla protezione, trattamento, gestione, custodia e circolazione dei dati in un mondo sempre più digitale.</p>
<p>A distanza di oltre 20 anni, quindi, l’Unione europea interviene nuovamente in materia di protezione dei dati personali attraverso un atto di legislazione, il regolamento, caratterizzato per essere direttamente applicabile a tutti gli Stati membri, senza interventi nazionali che ne recepiscano il contenuto e lo rendano obbligatorio a tutti i cittadini. Ciò al fine di stabilire regole uniformi in tutti gli Stati membri.</p>
<p>L’obiettivo principale del GDPR è quello di <strong>dare all’individuo il controllo sulle informazioni che lo riguardano </strong>e, in secondo luogo, fornire agli operatori indicazioni certe e uniformi in relazione alla modalità di trattamento dei dati forniti dagli utenti. Oggetto di protezione del GDPR sono i dati personali, vale a dire tutte le informazioni che identificano una persona fisica, fornendo dettagli sullo stile di vita, sulle sue abitudini, sullo stato di salute&#8230;</p>
<p>I dati possono suddividersi in <strong>identificativi </strong>(riguardanti informazioni anagrafiche, dati biometrici, immagini), <strong>sensibili </strong>(relativi alle origini etniche, alle idee politiche o religiose, allo stato di salute), <strong>giudiziari </strong>(indicano l’esistenza di provvedimenti giudiziari soggetti a iscrizione nel casellario giudiziario, rivelano la qualità di indagato o di imputato in procedimenti penali).</p>
<p>In via esemplificativa, nell’esercizio di un’attività di impresa questi dati possono derivare da: servizio clienti (nomi, indirizzi, telefoni di clienti, fornitori, dipendenti, ecc.), elaborazione di ordini (codici IBAN o di carte di credito, storico di vendite, tipologie di merci acquistate), informazioni raccolte attraverso siti web, apps, <em>cookies </em>e altre modalità di raccolta dati che consentono di ottenere informazioni in merito a quando viene visitato un sito, che tipo di contenuti ha e in che modo l’utente interagisce con essi attraverso collegamenti contenenti materiale pubblicitario mirato.</p>
<p>Il regolamento, dunque, è rivolto a tutti quei soggetti (aziende, società, enti pubblici o privati) che, per il tipo di attività che svolgono, devono raccogliere, conservare, elaborare, trasmettere dati personali. In una parola “trattare” dati personali.</p>
<p>In tali contesti, il GDPR delinea due figure principali: il <strong>titolare del trattamento </strong>e il <strong>responsabile del trattamento</strong>. Il titolare del trattamento è la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o altro organismo che singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali; mentre il responsabile del trattamento è colui che tratta i dati personali per conto del titolare del trattamento e nel rispetto delle disposizioni del regolamento.</p>
<p>Alla base della legittimazione al trattamento di questi dati non può che esservi il consenso dell’interessato al quale sono attribuiti <em>ex lege </em>i diritti di accesso, rettifica, di cancellazione (oblio) e di portabilità dei dati che lo riguardano. Al titolare del trattamento (o al responsabile del trattamento), viene richiesta massima trasparenza in merito alla tipologia dei dati raccolti, al trattamento che questi dati ricevono e allo scopo per il quale vengono raccolti. Oneri di trasparenza che devono essere ben compresi non solo da parte dei propri clienti e fornitori ma anche dei propri dipendenti che nel concreto raccolgono e utilizzano le informazioni dei clienti.</p>
<p>Per garantire una tutela efficace dei dati personali, la normativa richiede ai titolari del trattamento, ovvero ai responsabili del trattamento, di compiere un’analisi costante e aggiornata che prenda in seria considerazione i rischi connessi al trattamento e conseguentemente di adottare adeguate misure tecniche e organizzative idonee a garantire la sicurezza nel trattamento. Misure che, in base alle dimensioni dell’organismo, alle tipologie di dati trattati e al volume degli stessi, possono prevedere la tenuta di particolari registri per il trattamento e/o la nomina di un soggetto terzo (cd. responsabile della protezione o <em>data protection officer </em>– DPO) con funzioni consulenziali, di vigilanza e di contatto con l’autorità di controllo.</p>
<p>Ulteriore e significativa novità contenuta nel GDPR è la sua efficacia anche oltre i confini dell’Unione europea: sebbene si tratti di un regolamento europeo, la sua efficacia si estende a qualunque trattamento di dati personali dall’UE verso un paese terzo, oppure al trattamento da parte di soggetti terzi con riferimento ai dati personali di soggetti interessati che si trovano nell’Unione. La condivisione di tali dati può aver luogo soltanto se il trattamento avviene nel rispetto delle disposizioni del GDPR. Non ultimo, aspetto affatto trascurabile è il <strong>pesante impianto sanzionatorio </strong>contenuto nel nuovo regolamento: l’accertamento di violazioni del GDPR comporta, a seconda della gravità della violazione, l’applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie che variano dai 10 ai 20 milioni di euro ovvero, per le imprese, dal 2 al 4% del fatturato totale annuo dell’esercizio precedente.</p>
<p>Inoltre, se l’interessato ritiene che la modalità di trattamento dei propri dati non avvenga in conformità con il GDPR ha diritto di proporre reclamo dinanzi all’autorità di controllo, la quale svolgerà un’attività di indagine per accertare l’effettiva violazione e per verificarne l’entità. L’interessato potrà altresì proporre ricorso giurisdizionale sia avverso una decisione dell’autorità medesima che nei confronti del titolare del trattamento che abbia violato i diritti previsti dal regolamento.</p>
<p>Ragion per cui, è calorosamente consigliabile adoperarsi quanto prima per elaborare insieme a consulenti legali e tecnici un sistema di protezione che da un lato prenda in considerazione le esigenze correlate al tipo di attività svolta e alla tipologia dei dati in essa trattati e dall’altro renda tale attività in linea con la nuova normativa.</p>
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