Vicini, dissidi e… reati

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Massimiliano Sinacori

21 Gennaio 2015
Reading Time: 4 minutes

Lo stalking condominiale

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Nell’immaginario comune il termine stalking si ricollega all’immagine di un ex partner o un corteggiatore che perseguita una donna o un uomo per motivi strettamente sentimentali, tuttavia le statistiche rilevano che una buona percentuale dei reati di stalking si commette nell’ambito condominiale, una realtà che da sempre rappresenta terreno fertile per la nascita di contrasti e dissidi che possono dirompere nell’area penalmente rilevante.

Le ipotesi di minacce o molestie reiterate nel tempo e poste in essere, anche nei confronti di soggetti di volta in volta diversi, ma facenti parte di un gruppo identificabile, quale quello dei condomini che abitano in uno stesso palazzo, acquisiscono un disvalore particolare proprio dal punto di vista degli effetti del reato.

La fattispecie

Non si tratta di un’ipotesi speciale della ormai nota figura criminosa dello stalking, bensì di una sua particolare applicazione giurisprudenziale. Secondo i nuovi orientamenti della giurisprudenza le minacce rivolte nei confronti di una persona sola possono coinvolgerne altre, dunque anche coloro che vivono nello stesso complesso abitativo.

La definizione del reato di stalking condominiale è stata recentemente delineata dalla V Sezione della Corte di Cassazione penale (sentenza dell’8 maggio 2014, n.18999) ritenendo integrato dalle “sistematiche vessazioni ed i soprusi subiti da un condomino per opera di un altro condomino, il più delle volte un vicino di casa, nonché quelle ripetute indistintamente a danno di tutti i soggetti facenti parte di un condominio, tali da provocare agli stessi uno stato di ansia”.

Concretamente, quindi, si realizza nei casi in cui il soggetto persecutore volontariamente prosegua nella propria sistematica azione molesta e di disturbo, nonostante le numerose lamentele dei vicini condomini vittime di tali atteggiamenti, arrivando addirittura alla reazione minacciosa in caso qualcuno “osi” opporsi, ovviamente al fine di intimidire i condomini stessi e creare così un clima di ansia e paura nel condominio medesimo.

La Corte ha inoltre superato l’orientamento consolidato per il quale la fattispecie del reato di stalking necessita che dalla condotta molesta derivi un mutamento delle abitudini di vita della persona offesa o il timore per l’incolumità propria o di un congiunto. Tali conseguenze non sono pertanto essenziali ai fini della sussistenza del reato, ritenendo sufficiente che la condotta abbia indotto nella vittima anche solo uno stato di ansia e di paura.

La fattispecie dello stalking in tali ambiti di riferimento consente, pertanto, una maggiore tutela delle vittime poiché valorizza la reale incidenza dell’effetto delle condotte delittuose nella vita delle medesime e sanziona in maniera più adeguata reati che possono avere una portata devastante, mentre le contravvenzioni valutate in forma continuata prima dell’introduzione del reato di atti persecutori creavano un effetto deterrente relativo poiché si connotavano per una portata sanzionatoria molto blanda.

Tre casi pratici

Il primo caso si è verificato nella primavera 2010 in una palazzina di Contrà Do Rode, a Vicenza. La vicenda ha visto protagonisti una coppia di giovani fidanzati ai quali è stato intimato di allontanarsi dal condominio per salvaguardare la serenità dei vicini

sopraffatti dalla eccessiva goliardia dei due ragazzi. Le molestie erano iniziate con alcuni disturbi notturni ai quali erano conseguiti delle gentili e timide richieste di rispetto da parte degli altri condomini. Alle stesse sono seguite richieste più stringenti soprattutto da parte di una famiglia in particolare, nei confronti della quale la coppia ha messo in atto sgradevoli comportamenti, dalle telefonate anonime fino al distacco della corrente dell’appartamento vicino approfittando dell’assenza della famiglia in ferie, con la conseguenza di aver fatto scongelare il frigorifero e il freezer provocando l’avaria dei cibi e l’inondazione dei pavimenti.

La famiglia esasperata ha esposto denuncia, e i due giovani, indagati per stalking, hanno ricevuto l’ordinanza di allontanamento dall’appartamento dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Vicenza, e sono stati costretti a traslocare alla presenza delle forze dell’ordine.

Un altro caso di interesse, sul quale si è pronunciata nel 2011 la Corte di Cassazione penale (sentenza del 25 maggio 2011, n.20895), ha riguardato un condomino, affetto da una grave sindrome maniacale, il quale aveva posto in essere una serie di atti molesti contro alcune donne dell’edificio abitativo. Sia le persone offese che i comportamenti tenuti dall’uomo erano diversi, l’unica cosa che accumunava la condotta dolosa era aver rivolto tali atti al genere femminile in un luogo determinato. La Corte ha ritenuto corretto ampliare la portata dell’art.612 bis.

L’imputato, pertanto, è stato condannato per il reato di stalking ai danni dell’intero genere femminile residente nel condominio. Benché, infatti, vittime indirette degli atti persecutori siano state solo alcune donne, il fatto ha generato nelle altre paure e stati d’ansia nell’eventualità di incontrare l’aggressore nell’edificio, costringendole a mutare le proprie abitudini.

Nel terzo caso, il reato di stalking condominiale è stato anche riconosciuto con riguardo alla gestione dei rifiuti. Nel 2013 sempre la Corte di Cassazione penale (sentenza del 26 settembre 2013, n.39933) ha condannato un condomino, ancorché parente della parte direttamente offesa, responsabile del reato di atti persecutori realizzato insozzando quasi quotidianamente l’abitazione ed il cortile di proprietà di quest’ultimo gettandovi rifiuti di ogni genere, cagionandogli in tal modo un perdurante e grave stato d’ansia e il fondato pericolo per l’incolumità, al punto che la parte offesa si trasferiva altrove per alcuni periodi e rinunciava a coltivare presso la propria abitazione relazioni con i terzi. All’imputato è stato addebitato il pagamento in 5.000 euro della provvisionale destinati alla pulizia dell’aerea che necessitava di interventi di sanificazione.

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