I movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia tra gli Stati membri dell’Unione Europea, o provenienti da Paesi Terzi, sono armonizzati dal Regolamento (CE) n.998/2003 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 maggio 2003 relativo alle condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia e che modifica la direttiva 92/65/CEE del Consiglio, così come modificato dal Regolamento (UE) n.438/2010 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010 che modifica il regolamento (CE) n.998/2003 relativo alle condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia.
Tale regolamento identifica come “animali da compagnia” varie specie animali, ma restando nello specifico di cani, gatti e furetti, vediamo cosa serve per i loro spostamenti:
- devono essere identificati tramite un tatuaggio chiaramente leggibile applicato prima del 31 luglio 2011, oppure tramite un sistema elettronico di identificazione (trasponditore), il cosiddetto microchip;
- devono essere muniti di un passaporto rilasciato da un veterinario abilitato dall’autorità competente, attestante, tra l’altro, l’esecuzione di una vaccinazione antirabbica in corso di validità sull’animale in questione.
Il microchip deve essere conforme a una specifica norma ISO, in caso di microchip non conforme è necessario avere al seguito un idoneo strumento di lettura del dispositivo. Nel nostro paese produttori e distributori di microchip devono essere autorizzati e registrati presso il Ministero della Salute.
Il numero del microchip (o quello del tatuaggio) e la regione di inoculazione devono essere indicati nel passaporto dell’animale, al fine di attribuire univocamente il passaporto allo specifico soggetto. È bene specificare che l’inoculazione del microchip è una procedura che solo il medico veterinario può effettuare.
Il passaporto individuale è il documento di identificazione dell’animale da compagnia e, come tale, deve essere conforme alla Decisione della Commissione 2003/803/CE che stabilisce un modello di passaporto per i movimenti intracomunitari di cani, gatti e furetti. È diviso in quattro sezioni, nella prima sono riportati i dati del proprietario;
nella seconda la descrizione dell’animale; nella terza l’identificazione dell’animale, e proprio in questa sezione vengono riportati i dati relativi al microchip; nella quarta parte i dati della vaccinazione antirabbica.
La vaccinazione preventiva contro la rabbia è obbligatoria, il Regolamento (CE) n.998/2003 prevede, in via generale, che gli Stati membri possono autorizzare i movimenti di animali di meno di tre mesi, non vaccinati, purché siano muniti di un passaporto e abbiano soggiornato dalla nascita nel luogo in cui sono nati, senza entrare in contatto con animali selvatici che possono essere stati esposti a infezione o purché siano accompagnati dalla madre da cui sono ancora dipendenti.
In questo ultimo caso, quindi, è consigliabile rivolgersi a un ufficio consolare del Paese di destinazione per accertare se è consentito l’ingresso di tali animali. La vaccinazione antirabbica è considerata valida se sono passati 21 giorni dal compimento del protocollo vaccinale e fino alla scadenza che deve essere indicata sul passaporto individuale; in caso di richiamo di una precedente vaccinazione, questo non deve essere avvenuto dopo la scadenza della vaccinazione stessa, altrimenti va considerato come prima vaccinazione.
Giova specificare che per Gran Bretagna, Irlanda, Svezia, Malta, è prevista in aggiunta l’effettuazione di un esame del sangue da effettuare presso un Laboratorio riconosciuto dalla Commissione Europea teso ad accertare la titolazione di anticorpi per il virus della rabbia. Per la Finlandia, invece, è necessario anche un trattamento preventivo contro echinococco.
La Legge regionale 11 ottobre 2012 n.20, Norme per il benessere e la tutela degli animali, del F.V.G. prevede che chi detiene un animale d’affezione è responsabile della sua salute e del suo benessere dovendo ottemperare a una serie di doveri al riguardo e, nello specifico del trasporto, deve assicurarsi che il mezzo di trasporto e gli eventuali imballaggi, di cubatura e con ventilazioni adeguati, devono proteggerlo da intemperie e da lesioni, consentendone al contempo l’ispezione e la fornitura di acqua e cibo.
Per completare questa breve panoramica va doverosamente citato l’art 169 del Codice della Strada che prevede la possibilità di trasportare un solo animale domestico senza particolari attrezzature, purché sia in condizioni di non costituire impedimento o pericolo per la guida. È comunque consentito il trasporto di soli animali domestici in numero superiore a uno, ma in tal caso devono essere posti in gabbie o contenitori idonei sistemati nel vano posteriore al posto di guida opportunamente diviso da una rete o da altro dispositivo.
Pur restando nel campo delle regole che disciplinano la movimentazione di animali da compagnia a carattere non commerciale, è doveroso segnalare che la Commissione Europea, al fine di evitare che movimenti a carattere commerciali vengano dissimulati come movimenti a carattere non commerciale, ha emanato il Regolamento (UE) n.388/2010 del 6 maggio 2010, stabilendo anche nel caso di cani e gatti a seguito del proprietario l’applicazione delle norme che regolano i movimenti a carattere commerciale qualora il loro numero sia superiore a cinque.
Volendo ora affrontare brevemente la sentita problematica del trasporto illegale di cani e gatti, passiamo a illustrare la Legge n.201 del 4 dicembre 2010, Legge di ratifica ed esecuzione della Convenzione Europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, nonché norme di adeguamento dell’ordinamento interno (G.U. n.283 del 03/12/2010).
Questa legge, oltre a prevedere un aggravamento di specifiche sanzioni del Codice Penale (art.544bis-Uccisione di animali e art.544ter-Maltrattamento di animali), istituisce due nuove figure illecite: art.4-Traffico illecito di animali da compagnia, art.5-Introduzione illecita di animali da compagnia.
La differenza tra le due fattispecie, la prima a carattere penale e la seconda a carattere amministrativo, risiede nella ricerca di un profitto, cioè nell’esistenza di una attività organizzata con fini commerciali per la movimentazione di animali da compagnia privi dei sistemi di identificazione individuale e delle certificazioni richieste. Sono puniti l’introduzione, il trasporto e la cessione illegale di animali da compagnia, ma nella fattispecie più grave anche la ricezione. È anche vero che nel caso dell’illecito amministrativo è previsto un iter di regolarizzazione. Aggravante comune a entrambe le fattispecie si verifica quando gli animali introdotti hanno un’età accertata inferiore a dodici settimane.
Altra interessante caratteristica è che le sanzioni amministrative vengono applicate per ogni animale non regolarmente movimentato; particolarità, questa, che incide pesantemente considerato che normalmente chi effettua questo tipo di movimentazioni punta a un alto numero di esemplari per massimizzare i guadagni illeciti.
Naturalmente se a configurare la fattispecie amministrativa è un trasportatore o il titolare di un’azienda commerciale, costui rischia la sospensione o la revoca dell’autorizzazione per l’esercizio dell’attività.
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