In un momento di crisi e difficoltà economiche che attanagliano il mercato del lavoro non è sempre facile reperire un’occupazione. Oggi avviare un’agenzia d’affari può rappresentare una efficace opportunità lavorativa per quei giovani in cerca di una occupazione o per coloro che voglio reinserirsi nel mondo del lavoro, proiettandosi in un’attività in proprio dinamica e stimolante.
Recenti novità normative hanno interessato l’esercizio delle attività di agenzie d’affari permettendo di avviare in tempi ancora più rapidi e con un investimento limitato questo tipo di attività.
È opportuno ora, prima di conoscere le modifiche normative apportate, capire quali sono queste attività e quali sono gli elementi principali che le caratterizzano.
Le agenzie di affari sono quelle imprese che si offrono, professionalmente e a scopo di lucro, come intermediarie nell’assunzione o nella trattazione abituale di affari altrui, prestando la propria opera a chiunque ne faccia richiesta.
Spesso è possibile imbattersi in un’attività denominata “agenzia” che offre direttamente prestazioni e servizi ai suoi clienti (es. consulenze). In questo caso però questo tipo di attività non può essere definita “agenzia d’affari” in quanto non dispone di uno dei suoi elementi essenziali: l’intermediazione tra più soggetti.
Oltre all’intermediazione, gli altri elementi che identificano un’agenzia d’affari sono: lo scopo di lucro secondo un tariffario, la prestazione d’opera nei confronti di chiunque ne faccia richiesta (quindi pubblica), la trattazione di affari per conto di terzi, l’esigenza di un’organizzazione e l’abitualità nello svolgimento dell’attività. Per una maggiore chiarezza e una miglior comprensione dell’argomento, si riporta di seguito un elenco esemplificativo e non esaustivo delle agenzie di affari più comuni: abbonamenti a giornali e riviste, informazioni commerciali, allestimento e organizzazione di spettacoli, organizzazione di mostre ed esposizioni di prodotti, mercati e vendite televisive, collocamento complessi di musica leggera, organizzazione di congressi, riunioni o feste, compravendita di autoveicoli e motoveicoli usati a mezzo mandato o procura a vendere, compravendita - esposizione di cose usate o oggetti d’arte o di antiquariato su mandato di terzi, prenotazione e vendita di biglietti per spettacoli e manifestazioni, disbrigo pratiche amministrative inerenti il rilascio di documenti o certificazioni, pubblicità, disbrigo pratiche infortunistiche e assicurative, disbrigo pratiche inerenti le onoranze funebri, gestione e servizi immobiliari, recupero crediti stragiudiziale, pubblici incanti, agenzia matrimoniale, pubbliche relazioni e cambia valute.
In passato l’apertura di un’agenzia di affari era regolata dall’art. 115 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS), in base al quale era necessario richiedere una licenza di polizia rilasciata dalle Questure. A seguito del Decreto Legislativo 112/98, la competenza amministrativa in materia è passata ai Comuni, con l’esclusione di alcune tipologie di agenzie d’affari per le quali la competenza amministrativa rimaneva alle Questure.
Per quanto riguarda la regione Friuli Venezia Giulia, in ragione della sua autonomia, la competenza per il rilascio delle licenze è sempre rimasta alle Questure fino all’emissione del Decreto Legge n. 5 del 9 febbraio 2012 convertito con modifiche nella legge n. 35 del 4 aprile 2012 con la quale la “licenza del Questore”, prevista per tutte le agenzie d’affari, è stata sostituita dalla “comunicazione al Questore”. La procedura è rimasta invariata, invece, solo per la licenza di agenzia d’affari per il recupero stragiudiziale dei crediti per conto di terzi, per la quale è tuttora necessario produrre istanza di rilascio al Questore della provincia competente. Per le altre tipologie di agenzie è attualmente sufficiente una tempestiva comunicazione (obbligatoria) al Questore della Provincia nella quale si segnala l’inizio dell’attività. Non è più necessario quindi attendere che venga emessa la licenza entro sessanta giorni dal deposito dell’istanza ma, dopo aver effettuato la comunicazione di inizio attività, attendere solo alcuni giorni necessari alle operazioni di vidimazione del registro delle operazioni effettuate.
Per tutte le tipologie di agenzie d’affari il Questore potrà prescrivere, nel pubblico interesse, ulteriori adempimenti da eseguire nonché sospendere o revocare l’attività in caso di abuso. Inoltre ufficiali o agenti di pubblica sicurezza potranno accedere nei locali destinati all’esercizio dell’attività al fine di accertare la permanenza dei requisiti previsti.
Di seguito si riporta la documentazione da allegare all’atto della comunicazione di inizio attività:
- dichiarazione sostitutiva in cui l’interessato dichiara la tariffa delle operazioni (Fatto salvo l’obbligo, ai sensi dell’art. 120 del T.U.L.P.S., di tenere permanentemente affissa nei locali, ben visibile, la tabella delle operazioni alle quali attendono gli esercenti le agenzie d’affari, con le relative mercedi);
- dichiarazione di consenso del rappresentante in cui lo stesso dichiara di non trovarsi nelle condizioni ostative previste dagli artt. 11, 12, 92 e 131 del T.U.L.P.S.
- pianta planimetrica dei locali sede dell’agenzia;
- registro giornale degli affari (che sarà poi vidimato dalla questura) indicante i dati del committente, data e natura della commissione, il premio pattuito e l’esito dell’operazione.
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