Il 26 giugno 2012 la Corte di Cassazione ha pronunciato la sentenza n. 10619 intervenendo su una questione ampiamente dibattuta: la differenza tra le clausole limitative della responsabilità e le clausole limitative dell’oggetto del contratto. Ciò prestando particolare attenzione alle conseguenze concrete connesse all’una o all’altra qualificazione.
L’applicazione più rilevante in materia si ha senz’altro nell’ambito dei contratti di assicurazione, dove si tratta spesso di stabilire se la specifica clausola della polizza intervenga a limitare o escludere il rischio garantito, piuttosto che a circoscrivere l’oggetto del contratto. È certamente utile evidenziarne la differenza considerando la diffusione dei contratti assicurativi, cui il contraente deve avvicinarsi informato, consapevole.
Sulle clausole limitative della responsabilità poniamo in rilievo:
1. la formalità della specifica approvazione per iscritto ex art. 1341, comma 2, c.c. (le c.d. clausole vessatorie);
2. la presunzione di abusività, nel caso di contratti dei consumatori ex art. 33 Codice del Consumo;
3. la nullità delle clausole di esonero da responsabilità per dolo o colpa grave ex art. 1229 c.c.
Nella pronuncia in esame, la Corte muove dal concetto stesso di vessatorietà di cui all’art. 1341 c.c., comma 2, attinente a contratti unilateralmente predisposti da un contraente in base a moduli o formulari da utilizzare per una serie indefinita di rapporti: “In ogni caso non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l’esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell’altro contraente decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti con i terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell’autorità giudiziaria”.
Nel caso specifico del contratto di assicurazione, sono da considerare clausole limitative della responsabilità ex art. 1341 c.c. solo quelle clausole che limitano le conseguenze della colpa o dell’inadempimento o che escludono il rischio garantito; mentre attengono all’oggetto del contratto e non sono, perciò, assoggettate al regime previsto dal comma 2 di detta norma, le clausole che riguardano il contenuto ed i limiti della garanzia assicurativa a specificazione del rischio garantito.
L’ipotesi esaminata dalla richiamata sentenza della Cassazione n. 10619/2012 attiene alla presenza di una clausola “temporale” che riduca il termine prescrizionale rispetto a quello ordinario decennale della responsabilità contrattuale. Tale prescrizione è stata ritenuta non vessatoria, mirando la stessa solamente a delimitare l’oggetto della garanzia prestata sotto il profilo temporale, fissando la durata entro cui i rischi sarebbero stati assicurati.
La Corte, peraltro, ha sostenuto che per potersi configurare l’ipotesi contemplata nel secondo comma dell’art. 1341 c.c. – sopra riportato – in tema di condizioni generali di contratto, non sarebbe stata sufficiente la predisposizione dell’intero contratto a cura della compagnia assicurativa, ma sarebbe stato altresì necessario che lo schema negoziale fosse stato precostituito e che le condizioni generali fossero state determinate mediante moduli o formulari finalizzati ad una serie indefinita di rapporti, ciò senza che all’assicurato fosse stato consentito di apportare eventuali modifiche. Nel caso di specie la clausola “temporale” era contenuta nelle condizioni particolari di polizza, approvate specificamente dall’assicurato e non contenute in un modulo o in un formulario già predisposto.
La specifica clausola, pertanto, non incontra nel caso concreto le conseguenze sopra sintetizzate ai punti 1, 2, 3, che opererebbero invece nel caso in cui una clausola limitativa della colpa, dell’inadempimento, ovvero escludente il rischio garantito, fosse stata inserita tra le condizioni generali di un contratto il cui schema negoziale rimandasse a moduli o formulari standardizzati.
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