{"id":35465,"date":"2020-12-21T00:00:00","date_gmt":"2020-12-20T23:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/imagazine.it\/?p=35465"},"modified":"2020-12-21T00:00:00","modified_gmt":"2020-12-20T23:00:00","slug":"decreto-natale-visite-a-parenti-o-amici-consentite-anche-fuori-dal-proprio-comune","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/imagazine.it\/home_desk\/decreto-natale-visite-a-parenti-o-amici-consentite-anche-fuori-dal-proprio-comune\/","title":{"rendered":"Decreto Natale, visite a parenti o amici consentite anche fuori dal proprio comune"},"content":{"rendered":"<p>Il Governo italiano ha precisato alcune delle disposizioni previste nel Decreto Natale per il contenimento della diffusione del Coronavirus durante il periodo delle festivit\u00e0.<\/p>\n<p>Eccole nel dettaglio.<\/p>\n<p><strong>Dopo l\u2019approvazione del cosiddetto \u201cdecreto Natale\u201d (decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172), sar\u00e0 ancora possibile, dal 24 dicembre al 6 gennaio, tornare alla propria residenza, domicilio o abitazione, se per qualche motivo ci si trova in un\u2019altra Regione?<\/strong><\/p>\n<p>S\u00ec, il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione \u00e8 sempre un motivo legittimo di spostamento.<\/p>\n<p> <strong>E sar\u00e0 possibile spostarsi per tornare al proprio luogo di lavoro o per motivi di necessit\u00e0 o di salute?<\/strong><\/p>\n<p>S\u00ec, gli spostamenti per comprovati motivi di lavoro, salute o necessit\u00e0 sono sempre possibili, senza distinzione tra giorni e orari.<\/p>\n<p> <strong>Durante le feste sar\u00e0 consentito andare a trovare amici o parenti?<\/strong><\/p>\n<p>La risposta a questa domanda varia in relazione ai giorni, al luogo di partenza e alla destinazione del proprio spostamento.<br \/> Dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021, sono vietati tutti gli spostamenti, anche per far visita ad amici o parenti, che comportino l\u2019uscita dalla Regione in cui si vive o in cui si ha la residenza.<br \/> Inoltre, tra il 24 dicembre e il 6 gennaio, le disposizioni in vigore prevedono che:<\/p>\n<ul>\n<li>nei giorni festivi e prefestivi (24, 25, 26, 27 e 31 dicembre e 1\u00b0, 2, 3, 5 e 6 gennaio) sar\u00e0 possibile, una sola volta al giorno, spostarsi per fare visita a parenti o amici, anche verso altri Comuni, ma sempre e solo all\u2019interno della stessa Regione, tra le 5 e le 22 e nel limite massimo di due persone. La persona o le due persone che si spostano potranno comunque portare con s\u00e9 i figli minori di 14 anni (o altri minori di 14 anni sui quali le stesse persone esercitino la potest\u00e0 genitoriale) e le persone disabili o non autosufficienti che con loro convivono;<\/li>\n<li>nei giorni 28, 29 e 30 dicembre e 4 gennaio sar\u00e0 possibile spostarsi liberamente, fra le 5.00 e le 22.00, all\u2019interno del proprio Comune: conseguentemente sar\u00e0 possibile anche andare a fare visita ad amici e parenti entro tali orari e ambiti territoriali. Negli stessi giorni sar\u00e0 possibile anche, una sola volta al giorno, spostarsi per fare visita a parenti o amici, in un Comune diverso dal proprio, ma sempre e solo all\u2019interno della stessa Regione, tra le 5 e le 22 e nel limite massimo di due persone. La persona o le due persone che si spostano potranno comunque portare con s\u00e9 i figli minori di 14 anni (o altri minori di 14 anni sui quali le stesse persone esercitino la potest\u00e0 genitoriale) e le persone disabili o non autosufficienti che con loro convivono;<\/li>\n<li>sempre nei giorni 28, 29, 30 dicembre e 4 gennaio, sar\u00e0 possibile, per chi vive in un Comune fino a 5.000 abitanti, spostarsi liberamente, tra le 5.00 e le 22.00, entro i 30 km dal confine del proprio Comune (quindi eventualmente anche in un\u2019altra Regione), con il divieto per\u00f2 di spostarsi verso i capoluoghi di Provincia: conseguentemente, sar\u00e0 possibile anche andare a fare visita ad amici e parenti entro tali orari e ambiti territoriali.<\/li>\n<\/ul>\n<p><a href=\"http:\/\/imagazinevideotruck.it\/outlet\/relink_euro.html\" target=\"_top\" rel=\"noopener\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" align=\"LEFT\" height=\"250\" src=\"http:\/\/imagazinevideotruck.it\/outlet\/euromobili_banner_art.jpg\" width=\"300\" alt=\"\" title=\"\"><\/a><\/p>\n<p>\u00a0<\/p>\n<p>\u00a0<\/p>\n<p>\u00a0<\/p>\n<p>\u00a0<\/p>\n<p>\u00a0<\/p>\n<p>\u00a0<\/p>\n<p>\u00a0<\/p>\n<p>\u00a0<\/p>\n<p>\u00a0<\/p>\n<p><strong>Cosa si intende con i termini \u201cresidenza\u201d, \u201cdomicilio\u201d e \u201cabitazione\u201d?<\/strong><\/p>\n<ul>\n<li><em>Residenza<\/em><br \/> \tLa residenza \u00e8 definita giuridicamente come il luogo in cui la persona ha la dimora abituale. La residenza risulta dai registri anagrafici ed \u00e8 quindi conoscibile in modo preciso e verificabile in ogni momento.<\/li>\n<li><em>Domicilio<\/em><br \/> \tIl domicilio \u00e8 definito giuridicamente come il luogo in cui una persona ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi. Il domicilio pu\u00f2 essere diverso dalla propria residenza.<\/li>\n<li><em>Abitazione<\/em><br \/> \tIl concetto di abitazione non ha una precisa definizione tecnico-giuridica. Ai fini dell\u2019applicazione del dpcm, dunque, l\u2019abitazione va individuata come il luogo dove si abita di fatto, con una certa continuit\u00e0 e stabilit\u00e0 (quindi per periodi continuativi, anche se limitati, durante l\u2019anno) o con abituale periodicit\u00e0 e frequenza (per esempio in alcuni giorni della settimana per motivi di lavoro, di studio o per altre esigenze), tuttavia sempre con esclusione delle seconde case utilizzate per le vacanze.<br \/> \tPer fare un ulteriore esempio, le persone che per motivi di lavoro vivono in un luogo diverso da quello del proprio coniuge o partner, ma che si riuniscono ad esso con regolare frequenza e periodicit\u00e0 nella stessa abitazione, potranno spostarsi per ricongiungersi per il periodo dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 nella stessa abitazione in cui sono soliti ritrovarsi.<\/li>\n<\/ul>\n<p><strong>In quali casi \u00e8 possibile spostarsi nella seconda casa nel periodo dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021? C&#39;\u00e8 un regime speciale nelle giornate del 25, 26 dicembre e 1\u00b0 gennaio?<\/strong><\/p>\n<p>Le regole speciali in precedenza previste per le giornate del 25, 26 dicembre e 1\u00b0 gennaio sono state assorbite, e quindi venute meno, dalla disciplina unica per i giorni prefestivi e festivi del periodo natalizio introdotta dal cosiddetto &#8220;decreto Natale&#8221; (decreto-legge 18 dicembre 2020, n 172). Conseguentemente, nel periodo compreso tra il 21 dicembre 2020 e il 6 gennaio 2021, gli spostamenti di un nucleo familiare convivente verso le seconde case sono sempre consentiti, dalle 5 alle 22, all\u2019interno della propria Regione e sempre vietati verso le altre Regioni. \u00c8 consentito lo spostamento verso la seconda casa, anche se intestata a pi\u00f9 comproprietari, di un solo nucleo familiare convivente.<\/p>\n<p><strong>Io e il mio coniuge\/partner viviamo in citt\u00e0 diverse per esigenze di lavoro (o per altri motivi). Sar\u00e0 possibile per me o per lui\/lei raggiungerlo\/a, tra il 21 dicembre e il 6 gennaio, per trascorrere insieme le feste?<\/strong><\/p>\n<p>Sar\u00e0 possibile solo se il luogo scelto per il ricongiungimento coincider\u00e0 con quello in cui si ha la residenza, il domicilio o l\u2019abitazione, definite nei sensi di cui alla FAQ precedente.<\/p>\n<p> <strong>Le regole su spostamenti, aperture dei negozi, ristoranti etc. saranno valide per tutti, a prescindere dal \u201ccolore\u201d dell\u2019area in cui si vive o si trovano il negozio o il ristorante?<\/strong><\/p>\n<p>Fino al 23 dicembre 2020, rimangono valide le distinzioni tra area rossa, arancione e gialla.<br \/> Dal 24 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 si applicano, invece, le nuove disposizioni previste dal cosiddetto \u201cdecreto Natale\u201d (decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172), che ha introdotto disposizioni valide su tutto il territorio nazionale, con la sola distinzione tra i giorni festivi e prefestivi e gli altri giorni.<br \/> In particolare:<\/p>\n<ul>\n<li>nei giorni festivi e prefestivi (24, 25, 26, 27 e 31 dicembre 2020 e 1, 2, 3, 5 e 6 gennaio 2021), si applicano su tutto il territorio nazionale le disposizioni previste per le \u201czone rosse\u201d (si veda l\u2019apposita sezione FAQ);<\/li>\n<li>negli altri giorni (28, 29 e 30 dicembre 2020 e 4 gennaio 2021), si applicano su tutto il territorio nazionale le disposizioni previste per le \u201czone arancioni\u201d (si veda l\u2019apposita sezione FAQ).<\/li>\n<\/ul>\n<p><strong>Io e la mia famiglia ci siamo trasferiti nella nostra seconda casa, in un\u2019altra regione, entro il 20 dicembre. Io dovr\u00f2 tornare al lavoro, nella regione di provenienza, per alcuni giorni. Potr\u00f2 tornare da loro entro il 6 gennaio?<\/strong><\/p>\n<p>No. Gli spostamenti verso le seconde case in una regione diversa dalla propria sono vietati dal 21 dicembre al 6 gennaio.<br \/> Pertanto, nel caso specifico, lo spostamento dalla seconda casa al luogo di lavoro nel periodo tra il 21 dicembre e il 6 gennaio non pu\u00f2 essere addotto come motivo giustificativo di un nuovo rientro nella seconda casa, in un\u2019altra regione, nello stesso periodo. Quindi si potr\u00e0 tornare al lavoro ma poi non si potr\u00e0 rientrare nella seconda casa.<\/p>\n<p> <strong>I miei genitori, anziani ma in buona salute, vivono in una regione diversa dalla mia. Posso andare a trovarli per le feste?<\/strong><\/p>\n<p>No, nel periodo compreso tra il 21 dicembre e il 6 gennaio questi spostamenti sono vietati.<\/p>\n<p><a href=\"http:\/\/imagazinevideotruck.it\/outlet\/relink.html\" target=\"_top\" rel=\"noopener\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" align=\"LEFT\" height=\"250\" src=\"http:\/\/imagazinevideotruck.it\/outlet\/outlet30.gif\" width=\"300\" alt=\"\" title=\"\"><\/a><\/p>\n<p>\u00a0<\/p>\n<p>\u00a0<\/p>\n<p>\u00a0<\/p>\n<p>\u00a0<\/p>\n<p>\u00a0<\/p>\n<p>\u00a0<\/p>\n<p>\u00a0<\/p>\n<p>\u00a0<\/p>\n<p>\u00a0<\/p>\n<p><strong>Posso andare a trovare un parente che, pur essendo autosufficiente, vive da solo, per alleviare la sua solitudine durante le feste?<\/strong><\/p>\n<p>Fino al 23 dicembre, tale spostamento \u00e8 consentito esclusivamente restando all\u2019interno della propria Regione, dalle ore 5 alle ore 22.<br \/> Dal 24 dicembre al 6 gennaio sar\u00e0 possibile, una sola volta al giorno, spostarsi per fare visita a parenti o amici, solo all\u2019interno della stessa Regione, dalle 5 alle 22 e nel limite massimo di due persone. La persona o le due persone che si spostano potranno comunque portare con s\u00e9 i figli minori di 14 anni (o altri minori di 14 anni sui quali le stesse persone esercitino la potest\u00e0 genitoriale) e le persone disabili o non autosufficienti che con loro convivono.<\/p>\n<p><strong>I genitori separati\/affidatari possono spostarsi tra il 21 dicembre e il 6 gennaio per andare in comuni\/regioni diverse o all\u2019estero per trascorrere le feste con i figli minorenni, nel rispetto dei provvedimenti del giudice o degli accordi con l\u2019altro genitore?<\/strong><\/p>\n<p>S\u00ec, come gi\u00e0 precisato, questi spostamenti rientrano tra quelli motivati da \u201cnecessit\u00e0\u201d, pertanto non sono soggetti a limitazioni. Nel caso di spostamenti da\/per l\u2019estero, \u00e8 comunque necessario consultare l\u2019apposita sezione sul sito del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per avere informazioni sulle specifiche prescrizioni sanitarie relative al Paese da cui si proviene o ci si deve recare.<\/p>\n<p><strong>Ho dei parenti non autosufficienti che vivono in casa da soli, in un altro comune\/regione, e ai quali periodicamente do assistenza. Potr\u00f2 continuare a farlo anche dal 21 dicembre al 6 gennaio? Potranno venire con me anche il mio coniuge\/partner e i nostri figli?<\/strong><\/p>\n<p>Lo spostamento per dare assistenza a persone non autosufficienti sar\u00e0 consentito anche dal 21 al 6 gennaio, anche tra comuni\/regioni in aree diverse, ove non sia possibile assicurare loro la necessaria assistenza tramite altri soggetti presenti nello stesso comune\/regione.<br \/> Non \u00e8 possibile, comunque, spostarsi in numero superiore alle persone strettamente necessarie a fornire l\u2019assistenza necessaria: di norma la necessit\u00e0 di prestare assistenza non pu\u00f2 giustificare lo spostamento di pi\u00f9 di un parente adulto, eventualmente accompagnato dai minori o disabili che abitualmente egli gi\u00e0 assiste.<\/p>\n<p> <strong>In base alle disposizioni in vigore, \u00e8 consentito recarsi in un altro comune o in un\u2019altra regione per turismo?<\/strong><\/p>\n<p>Gli spostamenti per turismo verso un\u2019altra Regione non sono consentiti fino al 6 gennaio 2021 compreso.<br \/> Dal 24 dicembre non sono consentiti neanche all&#39;interno della stessa Regione, ma ci sono due eccezioni, valide solo nei giorni 28, 29, 30 dicembre 2020 e 4 gennaio 2021, nei quali sono consentiti gli spostamenti per turismo:<\/p>\n<ul>\n<li>all&#39;interno dello stesso Comune;<\/li>\n<li>dai Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, entro 30 chilometri dai confini del Comune, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di Provincia.<\/li>\n<\/ul>\n<p><strong>Come posso sapere se uno dei miei spostamenti rientra tra quelli ammissibili per \u201cmotivi di necessit\u00e0\u201d?<\/strong><\/p>\n<p>La valutazione circa l\u2019eventuale sussistenza di motivi di necessit\u00e0, in ciascuna vicenda concreta, rispetto alle variegate situazioni che possono verificarsi, resta rimessa all\u2019Autorit\u00e0 competente indicata dall\u2019articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 19 del 2020 (che, per le violazioni delle prescrizioni dei dpcm, \u00e8 di norma il Prefetto del luogo dove la violazione \u00e8 stata accertata). Il cittadino che non condivida il verbale di accertamento di violazione redatto dall\u2019agente operante pu\u00f2 pertanto fare pervenire scritti e documenti difensivi al Prefetto, secondo quanto previsto dagli artt. 18 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689.<\/p>\n<p> <strong>In caso di violazione dei pi\u00f9 stringenti divieti di spostamento previsti durante le prossime festivit\u00e0, si applica comunque la consueta sanzione amministrativa da 400 a 1.000 euro?<\/strong><\/p>\n<p>S\u00ec, come previsto dall\u2019art.1, comma 3, del cosiddetto \u201cdecreto Natale\u201d (decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172), la sanzione applicabile \u00e8 quella amministrativa, da 400 a 1.000 euro, eventualmente aumentata fino a un terzo se la violazione avviene mediante l\u2019utilizzo di un veicolo.<\/p>\n<p> <strong>In caso di accertamento di una violazione alle disposizioni che non ritengo motivato, come posso far valere le mie ragioni?<\/strong><\/p>\n<p>La valutazione circa la sussistenza di motivi giustificativi, e in particolare quelli per le situazioni di necessit\u00e0, rispetto alle variegate situazioni che possono verificarsi in ciascuna vicenda concreta, resta rimessa all\u2019Autorit\u00e0 competente indicata dall\u2019articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 19 del 2020 (che, per le violazioni delle prescrizioni dei dpcm, \u00e8 di norma il Prefetto del luogo dove la violazione \u00e8 stata accertata). Il cittadino che non condivida il verbale di accertamento di violazione redatto dall\u2019agente operante pu\u00f2 pertanto fare pervenire scritti e documenti difensivi al Prefetto, secondo quanto previsto dagli artt. 18 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La FAQ del governo<\/p>\n","protected":false},"author":28,"featured_media":35466,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"dwc-title":[],"dwc-content":[],"footnotes":""},"categories":[5],"tags":[],"class_list":["post-35465","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-attualita"],"rttpg_featured_image_url":{"full":["https:\/\/imagazine.it\/wp-content\/uploads\/2024\/01\/37484-1.webp",1000,756,false],"landscape":["https:\/\/imagazine.it\/wp-content\/uploads\/2024\/01\/37484-1.webp",1000,756,false],"portraits":["https:\/\/imagazine.it\/wp-content\/uploads\/2024\/01\/37484-1.webp",1000,756,false],"thumbnail":["https:\/\/imagazine.it\/wp-content\/uploads\/2024\/01\/37484-1-150x150.webp",150,150,true],"medium":["https:\/\/imagazine.it\/wp-content\/uploads\/2024\/01\/37484-1-300x227.webp",300,227,true],"large":["https:\/\/imagazine.it\/wp-content\/uploads\/2024\/01\/37484-1.webp",640,484,false],"thumblist":["https:\/\/imagazine.it\/wp-content\/uploads\/2024\/01\/37484-1.webp",300,227,false],"thumbrelated":["https:\/\/imagazine.it\/wp-content\/uploads\/2024\/01\/37484-1.webp",500,378,false],"meccarouselthumb":["https:\/\/imagazine.it\/wp-content\/uploads\/2024\/01\/37484-1.webp",429,324,false],"gridsquare":["https:\/\/imagazine.it\/wp-content\/uploads\/2024\/01\/37484-1.webp",344,260,false],"tileview":["https:\/\/imagazine.it\/wp-content\/uploads\/2024\/01\/37484-1.webp",300,227,false],"1536x1536":["https:\/\/imagazine.it\/wp-content\/uploads\/2024\/01\/37484-1.webp",1000,756,false],"2048x2048":["https:\/\/imagazine.it\/wp-content\/uploads\/2024\/01\/37484-1.webp",1000,756,false],"newsup-slider-full":["https:\/\/imagazine.it\/wp-content\/uploads\/2024\/01\/37484-1-1000x720.webp",1000,720,true],"newsup-featured":["https:\/\/imagazine.it\/wp-content\/uploads\/2024\/01\/37484-1.webp",1000,756,false],"newsup-medium":["https:\/\/imagazine.it\/wp-content\/uploads\/2024\/01\/37484-1-720x380.webp",720,380,true],"tptn_thumbnail":["https:\/\/imagazine.it\/wp-content\/uploads\/2024\/01\/37484-1.webp",250,189,false],"sow-carousel-default":["https:\/\/imagazine.it\/wp-content\/uploads\/2024\/01\/37484-1-272x182.webp",272,182,true]},"rttpg_author":{"display_name":"redazione","author_link":"https:\/\/imagazine.it\/home_desk\/author\/redazione\/"},"rttpg_comment":0,"rttpg_category":"<a href=\"https:\/\/imagazine.it\/home_desk\/category\/attualita\/\" rel=\"category tag\">ATTUALIT\u00c0<\/a>","rttpg_excerpt":"La FAQ del governo","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/imagazine.it\/home_desk\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/35465","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/imagazine.it\/home_desk\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/imagazine.it\/home_desk\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/imagazine.it\/home_desk\/wp-json\/wp\/v2\/users\/28"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/imagazine.it\/home_desk\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=35465"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/imagazine.it\/home_desk\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/35465\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/imagazine.it\/home_desk\/wp-json\/wp\/v2\/media\/35466"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/imagazine.it\/home_desk\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=35465"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/imagazine.it\/home_desk\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=35465"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/imagazine.it\/home_desk\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=35465"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}