{"id":27181,"date":"2018-09-03T00:00:00","date_gmt":"2018-09-02T23:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/imagazine.it\/?p=27181"},"modified":"2018-09-03T00:00:00","modified_gmt":"2018-09-02T23:00:00","slug":"vacanza-rovinata-arriva-il-risarcimento","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/imagazine.it\/home_desk\/vacanza-rovinata-arriva-il-risarcimento\/","title":{"rendered":"Vacanza rovinata? Arriva il risarcimento"},"content":{"rendered":"<p>La vacanza \u00e8 quel momento di libert\u00e0 dal lavoro e dagli obblighi quotidiani in cui ciascuno di noi pu\u00f2 riposarsi,\u00a0viaggiare o impiegare il proprio tempo seguendo le proprie passioni e facendo ci\u00f2 che pi\u00f9 gli piace. Per gli amanti dei viaggi sono purtroppo molti i disagi che potrebbero rovinare i tanto agognati periodi di riposo (dai ritardi nelle partenze allo smarrimento dei bagagli, furti, etc.): in questi casi, la legge prevede il diritto alla tutela risarcitoria a chi ha acquistato un cosiddetto \u201cpacchetto turistico\u201d affidandosi direttamente a un tour operator, o a un\u2019agenzia di viaggio.<\/p>\n<p>La definizione di pacchetto turistico, fornita dall\u2019art. 33 del Codice del Turismo (D.Lgs. 79\/2011), fa riferimento a\u00a0una formula contrattuale scritta con cui si acquista una vacanza \u201ctutto compreso\u201d, caratterizzata dall\u2019offerta di almeno due dei seguenti servizi: trasporto e alloggio; servizi turistici non accessori al trasporto e all\u2019alloggio (si pensi a escursioni organizzate, visite guidate, noleggio di auto o di altri mezzi e via dicendo).<\/p>\n<p>Nell\u2019ipotesi in cui il viaggiatore subisca eventuali disagi o danni collegati alla totale mancanza o all\u2019inesatta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto stipulato, l\u2019organizzatore, se non prova che il mancato o inesatto adempimento \u00e8 stato determinato dall\u2019impossibilit\u00e0 della prestazione derivante da causa a lui non imputabile, sar\u00e0 tenuto a risarcire il danno subito dal cliente.<\/p>\n<p>Tale responsabilit\u00e0 dell\u2019organizzatore sussiste anche nel caso in cui lo stesso si avvalga di soggetti terzi per \u00a0\u00a0l\u2019erogazione di alcuni dei servizi proposti, ferma la possibilit\u00e0 di rivalersi poi nei confronti dei diretti responsabili.<\/p>\n<p>La normativa di derivazione comunitaria, che disciplina la responsabilit\u00e0 dei tour operator e delle agenzie che vendono un pacchetto turistico, non si limita a ristorare i soli danni patrimoniali subiti dal viaggiatore, estendendo la propria tutela anche alla sfera del danno non patrimoniale: infatti, il viaggiatore che, a causa di un disagio subito da un disservizio, si \u00e8 visto rovinare significativamente le vacanze, potr\u00e0 richiedere anche l\u2019ulteriore risarcimento per il cosiddetto danno da vacanza rovinata.<\/p>\n<p>Nel nostro ordinamento il danno non patrimoniale, ai sensi dell\u2019art. 2059 c.c. pu\u00f2 essere richiesto solamente ove vi sia un\u2019espressa previsione di legge che ne sancisce la risarcibilit\u00e0. Il diritto a essere risarciti per la vacanza rovinata, conseguentemente, trova la sua fonte nell\u2019art. 46 del Codice del Turismo, il quale stabilisce che: \u201cnel caso in cui l\u2019inadempimento o l\u2019inesatta esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico non sia di scarsa importanza ai sensi dell\u2019art. 1455, il turista pu\u00f2 chiedere, oltre e indipendentemente dalla risoluzione del contratto, un risarcimento del danno correlato al tempo di vacanza inutilmente trascorso e alla irripetibilit\u00e0 dell\u2019occasione perduta\u201d.<\/p>\n<p>Ad esempio, alla luce di questa previsione normativa, il viaggiatore che, a causa del bagaglio smarrito dal vettore, sia costretto a spendere parte della propria vacanza al fine di rimediare al disagio subito, oltre al risarcimento patrimoniale per il danno economicamente valutabile, potr\u00e0 altres\u00ec richiedere al giudice la liquidazione di un\u2019ulteriore somma di denaro, determinata secondo equit\u00e0, volta a ristorare quella sofferenza determinata, per l\u2019appunto, dalla vacanza rovinata.<\/p>\n<p>La particolare tutela, di natura non patrimoniale, del danno da vacanza rovinata trova il proprio fondamento nell\u2019art. 2 della Costituzione. Il bene \u201cvacanza\u201d, nella sua ampia accezione, costituirebbe, dunque, una di quelle attivit\u00e0 nelle quali si realizza la personalit\u00e0 dell\u2019individuo. Anche la pi\u00f9 recente giurisprudenza di Cassazione in materia di tutela dei lavoratori ha evidenziato come le ferie non debbano essere considerate esclusivamente quale semplice corrispettivo del rapporto di lavoro, bens\u00ec quale momento di libera espressione dell\u2019individuo.<\/p>\n<p>Il termine per richiedere all\u2019organizzatore il risarcimento dei danni patiti durante il viaggio pu\u00f2 variare in ragione del tipo di disservizio che ha determinato il disagio, nonch\u00e9 in ragione del tipo di danno che si \u00e8 verificato. In linea generale, \u00e8 opportuno provvedere a una denuncia tempestiva formalizzata a mezzo raccomandata o attraverso altro mezzo idoneo a fornire la prova dell\u2019avvenuto ricevimento da parte dell\u2019organizzatore. Nello specifico, ai sensi del secondo comma dell\u2019art. 46 del Codice del Turismo, il termine prescrizionale previsto al fine di richiedere il risarcimento per il danno da vacanza rovinata \u00e8 di tre anni a decorrere dalla data di rientro del viaggiatore nel luogo di partenza. Qualora il danno da vacanza rovinata sia conseguenza di un danno alla persona previsto dalle disposizioni che regolano i servizi compresi nel pacchetto turistico, il termine di prescrizione triennale pu\u00f2 essere eccezionalmente esteso.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Ferie e disguidi<\/p>\n","protected":false},"author":25,"featured_media":27182,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"dwc-title":[],"dwc-content":[],"footnotes":""},"categories":[6],"tags":[],"class_list":["post-27181","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-societa"],"rttpg_featured_image_url":{"full":["https:\/\/imagazine.it\/wp-content\/uploads\/2024\/01\/26620-1.webp",750,500,false],"landscape":["https:\/\/imagazine.it\/wp-content\/uploads\/2024\/01\/26620-1.webp",750,500,false],"portraits":["https:\/\/imagazine.it\/wp-content\/uploads\/2024\/01\/26620-1.webp",750,500,false],"thumbnail":["https:\/\/imagazine.it\/wp-content\/uploads\/2024\/01\/26620-1-150x150.webp",150,150,true],"medium":["https:\/\/imagazine.it\/wp-content\/uploads\/2024\/01\/26620-1-300x200.webp",300,200,true],"large":["https:\/\/imagazine.it\/wp-content\/uploads\/2024\/01\/26620-1.webp",640,427,false],"thumblist":["https:\/\/imagazine.it\/wp-content\/uploads\/2024\/01\/26620-1.webp",300,200,false],"thumbrelated":["https:\/\/imagazine.it\/wp-content\/uploads\/2024\/01\/26620-1.webp",500,333,false],"meccarouselthumb":["https:\/\/imagazine.it\/wp-content\/uploads\/2024\/01\/26620-1.webp",474,316,false],"gridsquare":["https:\/\/imagazine.it\/wp-content\/uploads\/2024\/01\/26620-1.webp",391,260,false],"tileview":["https:\/\/imagazine.it\/wp-content\/uploads\/2024\/01\/26620-1.webp",300,200,false],"1536x1536":["https:\/\/imagazine.it\/wp-content\/uploads\/2024\/01\/26620-1.webp",750,500,false],"2048x2048":["https:\/\/imagazine.it\/wp-content\/uploads\/2024\/01\/26620-1.webp",750,500,false],"newsup-slider-full":["https:\/\/imagazine.it\/wp-content\/uploads\/2024\/01\/26620-1.webp",750,500,false],"newsup-featured":["https:\/\/imagazine.it\/wp-content\/uploads\/2024\/01\/26620-1.webp",750,500,false],"newsup-medium":["https:\/\/imagazine.it\/wp-content\/uploads\/2024\/01\/26620-1-720x380.webp",720,380,true],"tptn_thumbnail":["https:\/\/imagazine.it\/wp-content\/uploads\/2024\/01\/26620-1.webp",250,167,false],"sow-carousel-default":["https:\/\/imagazine.it\/wp-content\/uploads\/2024\/01\/26620-1-272x182.webp",272,182,true]},"rttpg_author":{"display_name":"Massimiliano Sinacori","author_link":"https:\/\/imagazine.it\/home_desk\/author\/sinacori\/"},"rttpg_comment":0,"rttpg_category":"<a href=\"https:\/\/imagazine.it\/home_desk\/category\/societa\/\" rel=\"category tag\">SOCIET\u00c0<\/a>","rttpg_excerpt":"Ferie e disguidi","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/imagazine.it\/home_desk\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/27181","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/imagazine.it\/home_desk\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/imagazine.it\/home_desk\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/imagazine.it\/home_desk\/wp-json\/wp\/v2\/users\/25"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/imagazine.it\/home_desk\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=27181"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/imagazine.it\/home_desk\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/27181\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/imagazine.it\/home_desk\/wp-json\/wp\/v2\/media\/27182"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/imagazine.it\/home_desk\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=27181"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/imagazine.it\/home_desk\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=27181"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/imagazine.it\/home_desk\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=27181"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}