{"id":24306,"date":"2017-10-10T00:00:00","date_gmt":"2017-10-09T23:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/imagazine.it\/?p=24306"},"modified":"2017-10-10T00:00:00","modified_gmt":"2017-10-09T23:00:00","slug":"assistere-il-parente-disabile-attenzione","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/imagazine.it\/home_desk\/assistere-il-parente-disabile-attenzione\/","title":{"rendered":"Assistere il parente disabile&#8230; Attenzione!"},"content":{"rendered":"<p>Il nostro ordinamento, all\u2019art. 33, comma 3, della legge 104\/1992, prevede la possibilit\u00e0, per il lavoratore che debba assistere un familiare in grave situazione di disabilit\u00e0, di usufruire, ogni mese, di tre giornate di permesso lavorativo retribuito. I soggetti che possono richiedere tali permessi sono il coniuge, il parente e l\u2019affine entro il secondo grado, ovvero entro il terzo grado qualora i genitori della persona disabile abbiano compiuto i sessantacinque anni di et\u00e0 oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancati; inoltre, detti soggetti devono necessariamente rivestire la qualifica di lavoratore dipendente. Da ultimo, con la circolare 38\/2017, l\u2019Inps ha esteso la possibilit\u00e0 di beneficiare dei permessi lavorativi per l\u2019assistenza ai disabili anche alle parti di un\u2019unione civile e ai conviventi di fatto con riferimento al proprio partner. Tuttavia, tale apertura non ha ricompreso nell\u2019ambito di applicazione della normativa l\u2019assistenza ai parenti del \u201ccompagno\u201d.<\/p>\n<p>I permessi non possono mai essere utilizzati quando la persona che necessita di assistenza sia ricoverata presso una struttura sanitaria, poich\u00e9, in tale situazione, l\u2019attivit\u00e0 assistenziale verrebbe prestata in modo continuativo da parte degli operatori della struttura e, pertanto, verrebbe meno il presupposto su cui si fonda il diritto.<\/p>\n<p>In riferimento alla norma attributiva di tale beneficio sono sorti molti dubbi interpretativi, in particolare, con riguardo alle concrete modalit\u00e0 con cui deve essere prestata l\u2019attivit\u00e0 assistenziale in favore del parente disabile. Le conseguenze legate a un\u2019errata interpretazione della normativa, da parte del lavoratore, si sono rivelate molto gravi, comportando in alcuni casi il licenziamento, nonch\u00e9 la condanna per truffa ai danni dello Stato.<\/p>\n<p><strong>Molteplici sono stati i casi in cui i datori di lavoro hanno dato incarico ad agenzie investigat<\/strong><strong>i e\u00a0di seguire il lavoratore, durante i permessi<\/strong>, al fine di accertare se lo stesso avesse utilizzato tali benefici per prestare effettivamente assistenza o si fosse dedicato ad attivit\u00e0 del tutto estranee, come ad esempio l\u2019attivit\u00e0 sportiva. Fino al 2010 il dato normativo si presentava pi\u00f9 stringente, in quanto, i benefici assistenziali riconosciuti dal Legislatore erano riservati solamente a coloro che avessero assistito i parenti disabili gravi in via \u201ccontinuativa ed esclusiva\u201d.<\/p>\n<p>Anche a seguito della modifica, avvenuta con la Legge 183\/2010, del testo normativo che ha eliminato i requisiti di continuit\u00e0 ed esclusivit\u00e0, la giurisprudenza ha continuato a fornire un\u2019interpretazione molto rigida della disposizione in commento, ritenendo che il lavoratore dovesse impiegare il permesso lavorativo prestando completa assistenza al parente disabile. Tuttavia la realt\u00e0 dei fatti ha presentato delle fattispecie che non si conciliavano facilmente con la rigida impostazione della Corte e che, certamente, non configuravano un abuso del diritto da parte del lavoratore. Non di rado, infatti, la persona disabile, in ragione del proprio grado di disabilit\u00e0, <strong>non necessita di un\u2019assistenza domiciliare fissa <\/strong>e, allo stesso tempo, l\u2019assistenza pu\u00f2 essere prestata anche attraverso <strong>attivit\u00e0 indirette che non implicano necessariamente la presenza del lavoratore presso il domicilio\u00a0dell\u2019assistito<\/strong>; basti pensare ai colloqui con i medici, agli acquisti dei medicinali, alla spesa e a tutta una serie di attivit\u00e0 prodromiche all\u2019assistenza concreta del disabile.<\/p>\n<p>Di recente, la Corte di Cassazione \u00e8 stata chiamata a pronunciarsi, con la sentenza 54712\/2016, sul caso di una lavoratrice dipendente che aveva usufruito dei permessi lavorativi per farsi una vacanza, omettendo di prestare assistenza alla madre disabile. Fermo restando che, nel caso in questione, la condotta tenuta dalla lavoratrice aveva, certamente, configurato un abuso del diritto, tale, addirittura,\u00a0da integrare il reato di truffa, la Suprema Corte, con tale pronuncia, ha colto l\u2019occasione per fare chiarezza sul dato normativo, andando a indagare il bene giuridico che il Legislatore intendeva tutelare attraverso tal disciplina.<\/p>\n<p>Sul punto, il provvedimento ricalca i principi di diritto gi\u00e0 delineati nella sentenza 4106\/2016\u00a0della stessa Corte di Cassazione, individuando\u00a0la ratio posta a fondamento del diritto nella necessit\u00e0, da un lato, di tutelare le persone disabili\u00a0e, dall\u2019altro, di garantire benefici a favore di coloro che se ne prendono cura. Secondo la Corte di Cassazione l\u2019istituto in commento si configura come uno strumento di politica socio assistenziale, teso a valorizzare le relazioni di solidariet\u00e0 interpersonale e intergenerazionale, attraverso il quale il Legislatore intende supportare le famiglie che si fanno carico dell\u2019impegno che comporta l\u2019assistenza\u00a0di un parente disabile. Rispetto all\u2019interpretazione normativa che veniva data dalla giurisprudenza precedente, questa pronuncia valorizza l\u2019aspetto per cui questi permessi retribuiti andrebbero utilizzati sia allo scopo di garantire una maggiore quantit\u00e0 nell\u2019assistenza del parente disabile sia al fine di permettere al lavoratore dei ritagli di tempo per lo svolgimento di proprie esigenze personali o\u00a0di attivit\u00e0 che gli consentano il proprio ristoro psico-fisico. <strong>Parrebbe irragionevole, dunque, riten<\/strong><strong>e<\/strong><strong>re illegittimo lo svolgimento di alcune attivit\u00e0 personali durante i permessi lavorativi<\/strong>, poich\u00e9 \u00e8 illogico vincolare il momento dell\u2019assistenza in un arco temporale, in quanto questa deve svolgersi in termini di continuit\u00e0 in senso lato e non con riferimento all\u2019orario del singolo permesso.<\/p>\n<p>Alla luce dei nuovi spunti offerti dalla Suprema Corte, \u00e8 auspicabile un intervento legislativo che possa mettere ulteriore chiarezza su questo istituto, che rappresenta certamente un importante strumento a tutela delle famiglie e delle persone.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Permessi lavorativi<\/p>\n","protected":false},"author":25,"featured_media":24307,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"dwc-title":[],"dwc-content":[],"footnotes":""},"categories":[6],"tags":[],"class_list":["post-24306","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-societa"],"rttpg_featured_image_url":{"full":["https:\/\/imagazine.it\/wp-content\/uploads\/2024\/01\/21754-1.webp",750,479,false],"landscape":["https:\/\/imagazine.it\/wp-content\/uploads\/2024\/01\/21754-1.webp",750,479,false],"portraits":["https:\/\/imagazine.it\/wp-content\/uploads\/2024\/01\/21754-1.webp",750,479,false],"thumbnail":["https:\/\/imagazine.it\/wp-content\/uploads\/2024\/01\/21754-1-150x150.webp",150,150,true],"medium":["https:\/\/imagazine.it\/wp-content\/uploads\/2024\/01\/21754-1-300x192.webp",300,192,true],"large":["https:\/\/imagazine.it\/wp-content\/uploads\/2024\/01\/21754-1.webp",640,409,false],"thumblist":["https:\/\/imagazine.it\/wp-content\/uploads\/2024\/01\/21754-1.webp",300,192,false],"thumbrelated":["https:\/\/imagazine.it\/wp-content\/uploads\/2024\/01\/21754-1.webp",500,319,false],"meccarouselthumb":["https:\/\/imagazine.it\/wp-content\/uploads\/2024\/01\/21754-1.webp",474,303,false],"gridsquare":["https:\/\/imagazine.it\/wp-content\/uploads\/2024\/01\/21754-1.webp",391,250,false],"tileview":["https:\/\/imagazine.it\/wp-content\/uploads\/2024\/01\/21754-1.webp",300,192,false],"1536x1536":["https:\/\/imagazine.it\/wp-content\/uploads\/2024\/01\/21754-1.webp",750,479,false],"2048x2048":["https:\/\/imagazine.it\/wp-content\/uploads\/2024\/01\/21754-1.webp",750,479,false],"newsup-slider-full":["https:\/\/imagazine.it\/wp-content\/uploads\/2024\/01\/21754-1.webp",750,479,false],"newsup-featured":["https:\/\/imagazine.it\/wp-content\/uploads\/2024\/01\/21754-1.webp",750,479,false],"newsup-medium":["https:\/\/imagazine.it\/wp-content\/uploads\/2024\/01\/21754-1-720x380.webp",720,380,true],"tptn_thumbnail":["https:\/\/imagazine.it\/wp-content\/uploads\/2024\/01\/21754-1.webp",250,160,false],"sow-carousel-default":["https:\/\/imagazine.it\/wp-content\/uploads\/2024\/01\/21754-1-272x182.webp",272,182,true]},"rttpg_author":{"display_name":"Massimiliano Sinacori","author_link":"https:\/\/imagazine.it\/home_desk\/author\/sinacori\/"},"rttpg_comment":0,"rttpg_category":"<a href=\"https:\/\/imagazine.it\/home_desk\/category\/societa\/\" rel=\"category tag\">SOCIET\u00c0<\/a>","rttpg_excerpt":"Permessi lavorativi","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/imagazine.it\/home_desk\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/24306","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/imagazine.it\/home_desk\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/imagazine.it\/home_desk\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/imagazine.it\/home_desk\/wp-json\/wp\/v2\/users\/25"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/imagazine.it\/home_desk\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=24306"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/imagazine.it\/home_desk\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/24306\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/imagazine.it\/home_desk\/wp-json\/wp\/v2\/media\/24307"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/imagazine.it\/home_desk\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=24306"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/imagazine.it\/home_desk\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=24306"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/imagazine.it\/home_desk\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=24306"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}