{"id":23448,"date":"2017-05-23T00:00:00","date_gmt":"2017-05-22T23:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/imagazine.it\/?p=23448"},"modified":"2017-05-23T00:00:00","modified_gmt":"2017-05-22T23:00:00","slug":"investimenti-sbagliati-chi-paga","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/imagazine.it\/home_desk\/investimenti-sbagliati-chi-paga\/","title":{"rendered":"Investimenti sbagliati: chi paga?"},"content":{"rendered":"<p>Negli ultimi anni si \u00e8 registrato un forte incremento del numero di cause tra i risparmiatori (cosiddetti \u201cinvestitori retail\u201d) e alcuni dei maggiori istituti di credito nazionali, in particolare per quanto riguarda la materia degli investimenti.<\/p>\n<p>Il proliferare incalzante di questa forma di contenzioso ha portato il nostro ordinamento a dotarsi di un nuovo strumento stragiudiziale finalizzato a fornire una valida alternativa alla via giudiziaria, che sia in grado di rispondere con celerit\u00e0 ed efficienza alle esigenze degli investitori e del sistema finanziario. Con delibera n. 19602 del 4 maggio 2016 la Consob (Commissione nazionale per le societ\u00e0 e la Borsa) ha istituto l\u2019ACF (Arbitro per le controversie finanziarie) che si occupa esclusivamente di problematiche in materia di violazione da parte degli\u00a0intermediari di obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza quando prestano servizi di investimento e di gestione collettiva del risparmio. L\u2019ACF si affianca al gi\u00e0 esistente ABF (Arbitro bancario e finanziario) che \u00e8 competente per tutte le altre controversie di natura bancaria.<\/p>\n<p>I soggetti che possono adire l\u2019ACF sono quegli investitori che non possiedono particolari competenze professionali, che sono invece possedute da parte di operatori del settore \u201cqualificati\u201d, come banche,\u00a0compagnie assicurative e imprese di grandi dimensioni. Chi vuole proporre il ricorso all\u2019ACF deve, necessariamente, aver gi\u00e0 presentato un reclamo all\u2019intermediario, senza aver ricevuto una risposta entro\u00a0i successivi 60 giorni, ovvero, qualora abbia ricevuto una risposta nei termini e questa sia stata ritenuta insoddisfacente; inoltre, ai fini della procedibilit\u00e0, non devono essere pendenti altre procedure di risoluzione extragiudiziale per i medesimi fatti oggetto dell\u2019istanza che si intende proporre all\u2019Arbitro Finanziario. Il ricorso\u00a0pu\u00f2 essere presentato, gratuitamente, online sul sito dell\u2019ACF per richieste di risarcimento che non superino complessivamente la somma di 500.000 euro.<\/p>\n<p>\u00c8 possibile proporre il ricorso personalmente o con l\u2019ausilio di un procuratore o di un\u2019associazione rappresentativa dei consumatori; tuttavia \u00e8 bene evidenziare che, alla luce della complessit\u00e0 della materia, la redazione del ricorso da parte di un procuratore con competenze specifiche sui temi trattati rende maggiori le probabilit\u00e0 di una decisione favorevole per il ricorrente.<\/p>\n<p>L\u2019organo decisionale \u00e8 costituito da un unico Collegio con sede a Roma, ed \u00e8 composto da professionisti del settore con comprovata competenza, esperienza e onorabilit\u00e0, al fine di garantire l\u2019imparzialit\u00e0 e l\u2019indipendenza necessaria. Il Collegio in funzione decisionale \u00e8 composto dal Presidente e da altri quattro membri, di cui due nominati dalla Consob (come avviene per il Presidente), uno nominato dalle associazioni di categoria degli intermediari maggiormente rappresentative a livello nazionale e uno designato dal Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti.<\/p>\n<p>L\u2019aspetto che rende questo nuovo strumento pi\u00f9 appetibile rispetto agli altri rimedi stragiudiziali esperibili \u00e8 certamente rappresentato dalle tempistiche che si propone di rispettare: infatti, l\u2019intera procedura dovrebbe esaurirsi entro il termine di 180 giorni. Una volta ricevuto il ricorso, nei 7 giorni successivi, l\u2019ACF valuta se questo \u00e8 stato redatto in modo completo e corretto e, in caso di esito positivo, provvede a inviarlo tempestivamente\u00a0all\u2019intermediario attraverso la piattaforma informatica. Dal ricevimento del ricorso l\u2019intermediario ha 30 giorni di tempo (45 se assistito da un\u2019associazione di categoria) per depositare sulla piattaforma le proprie deduzioni difensive e la relativa documentazione, volte a provare di aver tenuto un comportamento corretto rispetto\u00a0ai doveri imposti dalla legge in materia di investimenti.<\/p>\n<p>Scaduto questo termine, il ricorrente pu\u00f2, nei 15 giorni successivi, controdedurre con osservazioni ed eventuale documentazione, a cui l\u2019intermediario pu\u00f2 replicare in via definitiva con un ulteriore termine di 15 giorni, seguendo\u00a0le stesse modalit\u00e0. All\u2019esito di questa fase la controversia passa in decisione al Collegio che dovrebbe deliberare\u00a0nel termine di 90 giorni. Nel prossimo mese di luglio verranno emesse le prime decisioni. Nel caso di esito positivo per il ricorrente \u00e8 necessario sapere che l\u2019intermediario non \u00e8 tenuto a rispettare la decisione, come invece\u00a0avviene per le sentenze giudiziarie che hanno forza vincolante per le parti, tuttavia, la decisione dell\u2019ACF \u00e8 rafforzata da una serie di sanzioni accessorie che rendono tale rimedio interessante.<\/p>\n<p>In primo luogo, se l\u2019intermediario non adempie alla decisione, ne viene data notizia tramite pubblicazione sul sito dell\u2019ACF e su due quotidiani nazionali, e pertanto ne consegue un danno reputazionale che non \u00e8 di poco conto\u00a0per un istituto di credito.<\/p>\n<p>In secondo luogo, poich\u00e9 l\u2019ACF costituisce una condizione di procedibilit\u00e0 per l\u2019eventuale giudizio ordinario innanzi alle autorit\u00e0 giurisdizionali, la decisione favorevole avr\u00e0 certamente un peso significativo nella causa civile contro\u00a0l\u2019intermediario. Parimenti, la decisione dell\u2019ACF non \u00e8 vincolante nemmeno nei confronti del risparmiatore\u00a0che, qualora non ritenesse soddisfacente l\u2019esito dell\u2019arbitrato, potrebbe sempre instaurare un nuovo giudizio davanti al giudice civile.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>L&#8217;Arbitrato per le controversie finanziarie<\/p>\n","protected":false},"author":25,"featured_media":23449,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"dwc-title":[],"dwc-content":[],"footnotes":""},"categories":[6],"tags":[],"class_list":["post-23448","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-societa"],"rttpg_featured_image_url":{"full":["https:\/\/imagazine.it\/wp-content\/uploads\/2024\/01\/19471-1.webp",750,449,false],"landscape":["https:\/\/imagazine.it\/wp-content\/uploads\/2024\/01\/19471-1.webp",750,449,false],"portraits":["https:\/\/imagazine.it\/wp-content\/uploads\/2024\/01\/19471-1.webp",750,449,false],"thumbnail":["https:\/\/imagazine.it\/wp-content\/uploads\/2024\/01\/19471-1-150x150.webp",150,150,true],"medium":["https:\/\/imagazine.it\/wp-content\/uploads\/2024\/01\/19471-1-300x180.webp",300,180,true],"large":["https:\/\/imagazine.it\/wp-content\/uploads\/2024\/01\/19471-1.webp",640,383,false],"thumblist":["https:\/\/imagazine.it\/wp-content\/uploads\/2024\/01\/19471-1.webp",300,180,false],"thumbrelated":["https:\/\/imagazine.it\/wp-content\/uploads\/2024\/01\/19471-1.webp",500,299,false],"meccarouselthumb":["https:\/\/imagazine.it\/wp-content\/uploads\/2024\/01\/19471-1.webp",474,284,false],"gridsquare":["https:\/\/imagazine.it\/wp-content\/uploads\/2024\/01\/19471-1.webp",391,234,false],"tileview":["https:\/\/imagazine.it\/wp-content\/uploads\/2024\/01\/19471-1.webp",300,180,false],"1536x1536":["https:\/\/imagazine.it\/wp-content\/uploads\/2024\/01\/19471-1.webp",750,449,false],"2048x2048":["https:\/\/imagazine.it\/wp-content\/uploads\/2024\/01\/19471-1.webp",750,449,false],"newsup-slider-full":["https:\/\/imagazine.it\/wp-content\/uploads\/2024\/01\/19471-1.webp",750,449,false],"newsup-featured":["https:\/\/imagazine.it\/wp-content\/uploads\/2024\/01\/19471-1.webp",750,449,false],"newsup-medium":["https:\/\/imagazine.it\/wp-content\/uploads\/2024\/01\/19471-1-720x380.webp",720,380,true],"tptn_thumbnail":["https:\/\/imagazine.it\/wp-content\/uploads\/2024\/01\/19471-1.webp",250,150,false],"sow-carousel-default":["https:\/\/imagazine.it\/wp-content\/uploads\/2024\/01\/19471-1-272x182.webp",272,182,true]},"rttpg_author":{"display_name":"Massimiliano Sinacori","author_link":"https:\/\/imagazine.it\/home_desk\/author\/sinacori\/"},"rttpg_comment":0,"rttpg_category":"<a href=\"https:\/\/imagazine.it\/home_desk\/category\/societa\/\" rel=\"category tag\">SOCIET\u00c0<\/a>","rttpg_excerpt":"L'Arbitrato per le controversie finanziarie","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/imagazine.it\/home_desk\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/23448","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/imagazine.it\/home_desk\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/imagazine.it\/home_desk\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/imagazine.it\/home_desk\/wp-json\/wp\/v2\/users\/25"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/imagazine.it\/home_desk\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=23448"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/imagazine.it\/home_desk\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/23448\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/imagazine.it\/home_desk\/wp-json\/wp\/v2\/media\/23449"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/imagazine.it\/home_desk\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=23448"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/imagazine.it\/home_desk\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=23448"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/imagazine.it\/home_desk\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=23448"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}