{"id":22995,"date":"2017-03-23T00:00:00","date_gmt":"2017-03-22T23:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/imagazine.it\/?p=22995"},"modified":"2017-03-23T00:00:00","modified_gmt":"2017-03-22T23:00:00","slug":"il-diritto-allascensore","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/imagazine.it\/home_desk\/il-diritto-allascensore\/","title":{"rendered":"Il diritto all&#8217;ascensore"},"content":{"rendered":"<p>Al giorno d\u2019oggi l\u2019ascensore, oltre a costituire un utile strumento diretto a eliminare le barriere architettoniche, pu\u00f2 ritenersi un elemento necessario e fondamentale per l\u2019abitabilit\u00e0 di un appartamento. Il codice civile all\u2019art. 1117\u00a0ricomprende l\u2019ascensore fra quei beni comuni per i quali sussiste, in virt\u00f9 della loro funzione idonea al godimento di tutti i condomini, la presunzione di condominialit\u00e0.<\/p>\n<p>Negli edifici di pi\u00f9 recente realizzazione l\u2019ascensore \u00e8 presente quale elemento imprescindibile gi\u00e0 nella fase di progettazione delle strutture, pertanto i maggiori problemi sorgono con riferimento a edifici condominiali la cui costruzione non ricomprendeva originariamente la realizzazione di tale opera. Le pi\u00f9 recenti pronunce giurisprudenziali in materia condominiale hanno delineato un evidente ampliamento del diritto del singolo condomino all\u2019installazione di un ascensore nel proprio condominio che ne sia ancora sprovvisto.<\/p>\n<p>L\u2019installazione <em>ex novo <\/em>costituisce una innovazione per la quale, ai sensi dell\u2019art. 1120 c.c., \u00e8 previsto un regime attenuato di maggioranze ai fini dell\u2019approvazione in assemblea per la realizzazione della nuova opera. Tale disciplina \u00e8 frutto di una costante evoluzione sia del diritto positivo che di quello giurisprudenziale. Il primo passaggio significativo \u00e8 stato compiuto con l\u2019introduzione da parte del legislatore dell\u2019art. 2 della Legge n. 13 del 1989, riguardante le \u201cDisposizioni per favorire il superamento e l\u2019eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati\u201d. La norma in questione dispone che la decisione di installare un ascensore condominiale possa essere adottata ai sensi dell\u2019art. 1136 secondo e terzo comma del Codice Civile, che prevede: in prima convocazione, la validit\u00e0 della deliberazione qualora venga riportato un numero di voti che rappresenti la \u00a0maggioranza dei partecipanti e almeno la met\u00e0 del valore dell\u2019edificio, in seconda convocazione, la maggioranza si abbassa a un terzo dei condomini e quantomeno un terzo del valore dell\u2019edificio.<\/p>\n<p>La portata di tale norma \u00e8 stata poi estensivamente ampliata dalla sentenza n. 14786 del 2009 della Corte Costituzionale. Con questa pronuncia la Corte ha avuto modo di chiarire il contenuto del primo comma dell\u2019art. 2 della Legge n. 13\/1989 precisando che l\u2019abbassamento del quorum richiesto per l\u2019installazione dell\u2019ascensore trovi applicazione non solamente in presenza di disabili residenti nel condominio ma anche quando l\u2019innovazione stessa possa favorire l\u2019eliminazione di barriere architettoniche presenti nell\u2019edificio. La Corte operando questa\u00a0interpretazione della normativa ha mosso i primi passi importanti verso il riconoscimento di un vero e proprio diritto dei disabili ad accedere senza difficolt\u00e0 a tutti gli edifici e non solo alla propria abitazione.<\/p>\n<p>Questo orientamento si \u00e8 consolidato con la sentenza n. 10852 del 16 maggio 2014 con cui la Corte di Cassazione ha ritenuto legittima l\u2019installazione di un ascensore esterno, avvenuta senza previa deliberazione, le cui spese sono state integralmente sostenute dal condomino disabile che ne ha disposto la realizzazione. Leggendo della sentenza in questione si coglie chiaramente come questa decisione sia il frutto di una evoluzione giurisprudenziale orientata a dare maggiore tutela alle persone diversamente abili. Un passaggio importante della\u00a0motivazione contenuta nella sentenza si richiama proprio a un precedente, dove la stessa Cassazione rilevava che: \u201cin tema di condominio, l\u2019installazione di un ascensore, al fine di eliminare le barriere architettoniche, realizzata da un condomino su parte di un cortile e di muro comuni, deve considerarsi indispensabile ai fini dell\u2019accessibilit\u00e0 dell\u2019edificio e della reale abitabilit\u00e0 dell\u2019appartamento\u201d, con la conseguenza che, \u201cove siano rispettati i limiti di uso delle cose comuni\u201d, tale facolt\u00e0 possa configurare un vero e proprio potere ai sensi dell\u2019art. 1102 c.c. Ci\u00f2 in deroga alle norme sulle distanze previste dai regolamenti edilizi, ex art. 79 TUE. (cfr. Cass. n. 14096\/2012)<\/p>\n<p>Fermo restando l\u2019importanza di tale pronuncia, che anche chi scrive condivide pienamente, \u00e8 bene ricordare che tutti i diritti, come anche quello di cui si tratta, sono soggetti a dei limiti che \u00e8 bene conoscere e tenere presenti. Nel caso di specie, il diritto all\u2019installazione di un ascensore deve misurarsi con tre categorie di limiti: la disciplina della destinazione delle parti comuni, le norme sul decoro architettonico e, infine, il diritto di luci e vedute. Poich\u00e9 l\u2019ascensore rientra fra le innovazioni di cui all\u2019art. 1120 c.c., proprio ai sensi del quarto comma di tale disposizione, la realizzazione dell\u2019opera \u00e8 vietata quando la stessa possa rendere talune parti comuni inservibili all\u2019uso o al godimento anche di un solo condomino. La giurisprudenza sul punto ha precisato che l\u2019installazione debba considerarsi illegittima solamente nel caso in cui abbia determinato la concreta inutilizzabilit\u00e0 di una parte comune secondo la sua naturale fruibilit\u00e0.<\/p>\n<p>Per quanto attiene il limite del decoro architettonico, l\u2019innovazione pu\u00f2 essere impedita soltanto se l\u2019alterazione dell\u2019edificio determini un reale deprezzamento dell\u2019edificio, e anche in questa ipotesi la diminuzione di valore andr\u00e0, in ogni caso, comparata all\u2019utilit\u00e0 rappresentata dalla realizzazione della nuova opera. \u00c8 altres\u00ec pacifico che ove la modificazione non arrechi alcun tipo di pregiudizio economicamente valutabile, l\u2019installazione non possa\u00a0essere impedita per ragioni di natura meramente estetica.<\/p>\n<p>Il limite pi\u00f9 significativo \u00e8 rappresentato da quei diritti che sono strettamente connessi al diritto di propriet\u00e0, in quanto i poteri dell\u2019assemblea non possono certamente invadere le sfere di propriet\u00e0 dei singoli condomini. Va evidenziato che le spese per la manutenzione dell\u2019opera vanno sostenute, secondo le previsioni dell\u2019art. 1121 c.c., dai condomini che hanno provveduto alla realizzazione e per l\u2019effetto ne hanno acquisito la propriet\u00e0, fermo restando che l\u2019uso pu\u00f2 essere comunque consentito anche ai condomini originariamente dissenzienti, che abbiano\u00a0successivamente manifestato la volont\u00e0 di usare l\u2019ascensore, provvedendo alla proporzionale partecipazione\u00a0delle spese per l\u2019installazione e per la manutenzione.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Case e accessibilit\u00e0<\/p>\n","protected":false},"author":25,"featured_media":22996,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"dwc-title":[],"dwc-content":[],"footnotes":""},"categories":[5],"tags":[],"class_list":["post-22995","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-attualita"],"rttpg_featured_image_url":{"full":["https:\/\/imagazine.it\/wp-content\/uploads\/2024\/01\/18604-1.webp",750,507,false],"landscape":["https:\/\/imagazine.it\/wp-content\/uploads\/2024\/01\/18604-1.webp",750,507,false],"portraits":["https:\/\/imagazine.it\/wp-content\/uploads\/2024\/01\/18604-1.webp",750,507,false],"thumbnail":["https:\/\/imagazine.it\/wp-content\/uploads\/2024\/01\/18604-1-150x150.webp",150,150,true],"medium":["https:\/\/imagazine.it\/wp-content\/uploads\/2024\/01\/18604-1-300x203.webp",300,203,true],"large":["https:\/\/imagazine.it\/wp-content\/uploads\/2024\/01\/18604-1.webp",640,433,false],"thumblist":["https:\/\/imagazine.it\/wp-content\/uploads\/2024\/01\/18604-1.webp",300,203,false],"thumbrelated":["https:\/\/imagazine.it\/wp-content\/uploads\/2024\/01\/18604-1.webp",500,338,false],"meccarouselthumb":["https:\/\/imagazine.it\/wp-content\/uploads\/2024\/01\/18604-1.webp",474,320,false],"gridsquare":["https:\/\/imagazine.it\/wp-content\/uploads\/2024\/01\/18604-1.webp",385,260,false],"tileview":["https:\/\/imagazine.it\/wp-content\/uploads\/2024\/01\/18604-1.webp",300,203,false],"1536x1536":["https:\/\/imagazine.it\/wp-content\/uploads\/2024\/01\/18604-1.webp",750,507,false],"2048x2048":["https:\/\/imagazine.it\/wp-content\/uploads\/2024\/01\/18604-1.webp",750,507,false],"newsup-slider-full":["https:\/\/imagazine.it\/wp-content\/uploads\/2024\/01\/18604-1.webp",750,507,false],"newsup-featured":["https:\/\/imagazine.it\/wp-content\/uploads\/2024\/01\/18604-1.webp",750,507,false],"newsup-medium":["https:\/\/imagazine.it\/wp-content\/uploads\/2024\/01\/18604-1-720x380.webp",720,380,true],"tptn_thumbnail":["https:\/\/imagazine.it\/wp-content\/uploads\/2024\/01\/18604-1.webp",250,169,false],"sow-carousel-default":["https:\/\/imagazine.it\/wp-content\/uploads\/2024\/01\/18604-1-272x182.webp",272,182,true]},"rttpg_author":{"display_name":"Massimiliano Sinacori","author_link":"https:\/\/imagazine.it\/home_desk\/author\/sinacori\/"},"rttpg_comment":0,"rttpg_category":"<a href=\"https:\/\/imagazine.it\/home_desk\/category\/attualita\/\" rel=\"category tag\">ATTUALIT\u00c0<\/a>","rttpg_excerpt":"Case e accessibilit\u00e0","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/imagazine.it\/home_desk\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/22995","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/imagazine.it\/home_desk\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/imagazine.it\/home_desk\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/imagazine.it\/home_desk\/wp-json\/wp\/v2\/users\/25"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/imagazine.it\/home_desk\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=22995"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/imagazine.it\/home_desk\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/22995\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/imagazine.it\/home_desk\/wp-json\/wp\/v2\/media\/22996"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/imagazine.it\/home_desk\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=22995"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/imagazine.it\/home_desk\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=22995"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/imagazine.it\/home_desk\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=22995"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}