{"id":22464,"date":"2017-01-23T00:00:00","date_gmt":"2017-01-22T23:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/imagazine.it\/?p=22464"},"modified":"2017-01-23T00:00:00","modified_gmt":"2017-01-22T23:00:00","slug":"danno-da-omessa-diagnosi-prenatale","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/imagazine.it\/home_desk\/danno-da-omessa-diagnosi-prenatale\/","title":{"rendered":"Danno da omessa diagnosi prenatale"},"content":{"rendered":"<p>Con la sentenza del 22 dicembre del 2015, n. 25767, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno delineato un nuovo orientamento volto a dirimere il forte contrasto giurisprudenziale inerente il delicato problema del risarcimento in caso di omessa diagnosi prenatale di malformazioni fetali e conseguente nascita di un figlio affetto da malattie genetiche.<\/p>\n<p>Nella vicenda in questione, i genitori di una bambina affetta da sindrome di Down convenivano in giudizio il ginecologo ritenendo sussistente la responsabilit\u00e0, in capo a quest\u2019ultimo, per il danno da \u2013 utilizzando la discutibile definizione giurisprudenziale \u2013 \u201cnascita indesiderata\u201d, assumendo che lo stesso avesse colposamente omesso di informarli rispetto alla possibilit\u00e0 di svolgere ulteriori esami di accertamento volti a verificare lo stato di salute del feto. Secondo la ricostruzione dei ricorrenti tale condotta omissiva avrebbe pregiudicato irrimediabilmente il diritto della madre di decidere se proseguire o interrompere la gravidanza, facendo sorgere cos\u00ec un diritto al risarcimento del danno sia in capo ai genitori che in capo alla figlia stessa.<\/p>\n<p>Le due questioni che hanno costituito oggetto di maggior interesse per la Suprema Corte riguardano: da un lato, l\u2019onere probatorio posto in capo ai genitori al fine di ottenere il risarcimento del danno e, dall\u2019altro, la possibilit\u00e0\u00a0di richiedere tale risarcimento da parte del figlio nato con disabilit\u00e0.<\/p>\n<p>In merito al primo punto le Sezioni Unite hanno evidenziato come, dopo il novantesimo giorno di gestazione, esista un vero e proprio diritto all\u2019autodeterminazione della gestante di scegliere liberamente per l\u2019interruzione della gravidanza, nel rispetto di quanto stabilito all\u2019art. 6 della Legge n. 194\/1978. L\u2019esercizio di tale diritto \u00e8, tuttavia, subordinato alla circostanza che l\u2019interruzione della gravidanza sia legalmente consentita. Con riferimento al caso in esame, la Corte ha ritenuto necessaria, ai fini della tutela risarcitoria, la sussistenza di rilevanti anomalie del nascituro, accertabili mediante appositi esami clinici, e che queste anomalie fossero, altres\u00ec, idonee a determinare un grave pericolo per lo stato di salute fisica o psichica della donna incinta. La Corte chiarisce, dunque, che il genitore che agisce per il risarcimento del danno ha l\u2019onere di provare, ai sensi dell\u2019art. 2697 c.c., che la madre, ove fosse stata tempestivamente informata dell\u2019anomalia fetale, avrebbe esercitato la facolt\u00e0 di interrompere la gravidanza nel rispetto delle condizioni di legge summenzionate.<\/p>\n<p>Secondo le Sezioni unite, in aderenza all\u2019orientamento maggioritario sviluppatosi nella giurisprudenza nazionale ed europea, tale onere probatorio pu\u00f2 essere assolto dal genitore anche in via presuntiva, fornendo la \u00a0dimostrazione di altre circostanze dalle quali si possa ragionevolmente risalire, per via induttiva, a quale\u00a0sarebbe stata la decisione della madre, ove correttamente informata. In particolare, la pro va non pu\u00f2 in alcun modo ritenersi raggiunta per il solo fatto che la gestante abbia richiesto di essere sottoposta a esami volti ad accertare la presenza di anomalie del feto, in quanto, da tale comportamento non \u00e8 possibile trarre deduzioni in ordine alla successiva scelta della donna di proseguire o meno la gravidanza. Ancor pi\u00f9 delicato \u00e8 il secondo punto affrontato nella sentenza, riguardante la possibilit\u00e0 di chiedere il risarcimento direttamente in capo al\u00a0nuovo nato. A creare un forte contrasto giurisprudenziale sulla questione era stata la sentenza n. 16754\/2012 con cui la Corte di Cassazione aveva aperto uno spiraglio rispetto al riconoscimento della legittimazione attiva in\u00a0capo al figlio per la violazione diretta del suo diritto alla salute. La recente sentenza in commento prende le distanze da questo orientamento cercando di dare una disciplina organica al problema anche alla luce dei principi dell\u2019ordinamento nazionale. Proprio sui principi di valutazione del danno viene a mancare il fondamento logico di un eventuale pretesa avanzata dal figlio nato con disabilit\u00e0. Secondo le Sezioni Unite ci\u00f2 che non \u00e8 possibile \u00e8 la comparazione tra la vita non sana e la non vita, che sarebbe l\u2019alternativa in concreto. Inoltre, la Corte rileva che nel nostro ordinamento, fermo restando il diritto alla salute, non esiste alcun diritto del nascituro a non nascere, pertanto tale situazione non pu\u00f2 essere oggetto di comparazione rispetto a una vita con disabilit\u00e0, tutelata al pari\u00a0di ogni altra vita.<\/p>\n<p>La ricostruzione che ha portato la Cassazione a negare la possibilit\u00e0 per il neonato con disabilit\u00e0 di chiedere il risarcimento del danno da \u201cnascita indesiderata\u201d, lungi dall\u2019essere influenzata da dinamiche di matrice politica, appare sorretta da forti argomentazioni giuridiche, pertanto sembra ragionevole, in questo caso, che il bene vita (sia pur questa gravata da una situazione di disabilit\u00e0, non per questo meno dignitosa) debba trovare adeguata tutela nella legislazione delle politiche sociali e non nelle dinamiche risarcitorie.<\/p>\n<p>Tale esclusione dalla tutela risarcitoria sussiste solamente nell\u2019ipotesi di omessa diagnosi, mentre, nel caso in cui la disabilit\u00e0 sia conseguenza diretta della colpa medica il nuovo nato avr\u00e0, giustamente, diritto al risarcimento del danno subito.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Nascite indesiderate<\/p>\n","protected":false},"author":25,"featured_media":22465,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"dwc-title":[],"dwc-content":[],"footnotes":""},"categories":[6],"tags":[],"class_list":["post-22464","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-societa"],"rttpg_featured_image_url":{"full":["https:\/\/imagazine.it\/wp-content\/uploads\/2024\/01\/17609-1.webp",750,453,false],"landscape":["https:\/\/imagazine.it\/wp-content\/uploads\/2024\/01\/17609-1.webp",750,453,false],"portraits":["https:\/\/imagazine.it\/wp-content\/uploads\/2024\/01\/17609-1.webp",750,453,false],"thumbnail":["https:\/\/imagazine.it\/wp-content\/uploads\/2024\/01\/17609-1-150x150.webp",150,150,true],"medium":["https:\/\/imagazine.it\/wp-content\/uploads\/2024\/01\/17609-1-300x181.webp",300,181,true],"large":["https:\/\/imagazine.it\/wp-content\/uploads\/2024\/01\/17609-1.webp",640,387,false],"thumblist":["https:\/\/imagazine.it\/wp-content\/uploads\/2024\/01\/17609-1.webp",300,181,false],"thumbrelated":["https:\/\/imagazine.it\/wp-content\/uploads\/2024\/01\/17609-1.webp",500,302,false],"meccarouselthumb":["https:\/\/imagazine.it\/wp-content\/uploads\/2024\/01\/17609-1.webp",474,286,false],"gridsquare":["https:\/\/imagazine.it\/wp-content\/uploads\/2024\/01\/17609-1.webp",391,236,false],"tileview":["https:\/\/imagazine.it\/wp-content\/uploads\/2024\/01\/17609-1.webp",300,181,false],"1536x1536":["https:\/\/imagazine.it\/wp-content\/uploads\/2024\/01\/17609-1.webp",750,453,false],"2048x2048":["https:\/\/imagazine.it\/wp-content\/uploads\/2024\/01\/17609-1.webp",750,453,false],"newsup-slider-full":["https:\/\/imagazine.it\/wp-content\/uploads\/2024\/01\/17609-1.webp",750,453,false],"newsup-featured":["https:\/\/imagazine.it\/wp-content\/uploads\/2024\/01\/17609-1.webp",750,453,false],"newsup-medium":["https:\/\/imagazine.it\/wp-content\/uploads\/2024\/01\/17609-1-720x380.webp",720,380,true],"tptn_thumbnail":["https:\/\/imagazine.it\/wp-content\/uploads\/2024\/01\/17609-1.webp",250,151,false],"sow-carousel-default":["https:\/\/imagazine.it\/wp-content\/uploads\/2024\/01\/17609-1-272x182.webp",272,182,true]},"rttpg_author":{"display_name":"Massimiliano Sinacori","author_link":"https:\/\/imagazine.it\/home_desk\/author\/sinacori\/"},"rttpg_comment":0,"rttpg_category":"<a href=\"https:\/\/imagazine.it\/home_desk\/category\/societa\/\" rel=\"category tag\">SOCIET\u00c0<\/a>","rttpg_excerpt":"Nascite indesiderate","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/imagazine.it\/home_desk\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/22464","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/imagazine.it\/home_desk\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/imagazine.it\/home_desk\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/imagazine.it\/home_desk\/wp-json\/wp\/v2\/users\/25"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/imagazine.it\/home_desk\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=22464"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/imagazine.it\/home_desk\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/22464\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/imagazine.it\/home_desk\/wp-json\/wp\/v2\/media\/22465"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/imagazine.it\/home_desk\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=22464"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/imagazine.it\/home_desk\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=22464"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/imagazine.it\/home_desk\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=22464"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}