{"id":17015,"date":"2015-06-12T00:00:00","date_gmt":"2015-06-11T23:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/imagazine.it\/?p=17015"},"modified":"2015-06-12T00:00:00","modified_gmt":"2015-06-11T23:00:00","slug":"pazienti-risarcimenti-e-responsabilita-medica","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/imagazine.it\/home_desk\/pazienti-risarcimenti-e-responsabilita-medica\/","title":{"rendered":"Pazienti, risarcimenti e responsabilit\u00e0 medica"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: justify;\"> \tNegli ultimi decenni molti fattori, tra cui il progresso scientifico, le accresciute aspettative di cura, l\u2019implemento delle ipotesi di intervento sanitario, hanno ampliato l\u2019ambito di indagine concernente la responsabilit\u00e0 del medico, tanto da travalicare i limiti del circoscritto rapporto che lega il medico al paziente e da far ritener preferibile la locuzione <strong>responsabilit\u00e0 medica<\/strong>, al fine di ricomprendere tutti i titoli di responsabilit\u00e0 in materia.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"> \t\u00c8 dato notorio, inoltre, che in Italia si sia registrato un rilevante aumento del numero di azioni giudiziali promosse nei confronti del personale medico e delle strutture ospedaliere. La situazione venutasi a creare \u00e8 molto complessa: un tempo le ipotesi nelle quali veniva riconosciuto un risarcimento a seguito di un errore sanitario erano rare; oggi, invece, si \u00e8 invertita. Ci\u00f2 ha ingenerato un circolo vizioso, etichettato con il nome di <strong>medicina difensiva<\/strong>: i medici si sono \u201cdifesi\u201d richiedendo esami diagnostici non necessari per i pazienti e particolarmente onerosi per il servizio sanitario, oppure rifiutandosi di trattare i casi pi\u00f9 complessi e a rischio denuncia. In questo contesto \u00e8 stata introdotta la <strong>Legge Balduzzi<\/strong>, Legge 8 novembre 2012 n.189, nata con l\u2019obiettivo di interrompere il fenomeno della medicina difensiva appena descritto, in quanto penalizzante anche per la spesa pubblica, e al contempo di promuovere un pi\u00f9 alto livello di tutela della salute.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"> \tAi sensi dell\u2019art.3 della suddetta legge \u201cl\u2019esercente la professione sanitaria che nello svolgimento della propria attivit\u00e0 si attiene a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunit\u00e0 scientifica non risponde penalmente per colpa lieve. In tali casi resta comunque l\u2019obbligo di cui all\u2019art.2043 c.c.\u201d. Il richiamo esplicito alla disciplina della responsabilit\u00e0 risarcitoria da fatto illecito (art.2043 c.c.) \u00e8 stato interpretato da alcuni come una sorta di \u201catecnico\u201d rinvio alla responsabilit\u00e0 risarcitoria dell\u2019esercente la professione (in tal senso, fra gli altri, Tribunale di Arezzo 14\/02\/2013 e Tribunale di Cremona 19\/09\/2013), mentre altri (Tribunale di Varese 29\/12\/2012) hanno inteso la previsione in esame come volta a chiarire che, in assenza di un contratto concluso con il paziente, la responsabilit\u00e0 del medico non andrebbe ricondotta nell\u2019alveo della responsabilit\u00e0 da inadempimento.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"> \tIl primo orientamento resterebbe fedele al consolidato indirizzo giurisprudenziale, instauratosi a partire dal 1999 con la sentenza della Corte di Cassazione n.22\/1\/1999, del \u201ccontatto sociale\u201d tra medico e paziente. Tale orientamento considera l\u2019autore della condotta attiva o omissiva produttiva del danno subito dal paziente, un soggetto con il quale il paziente non ha concluso un contratto diverso ed ulteriore rispetto a quello che obbliga la struttura nella quale il sanitario opera, che \u00e8 incontrovertibilmente di tipo contrattuale. Pertanto, in tema di responsabilit\u00e0 civile nell\u2019attivit\u00e0 medico-chirurgica, l\u2019ente ospedaliero risponde a titolo contrattuale per i danni subiti da un privato a causa della non diligente esecuzione della prestazione di un medico proprio dipendente ed anche l\u2019obbligazione di quest\u2019ultimo, bench\u00e9 non fondata su un atto scritto, ha natura contrattuale.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"> \tLogico corollario di questa impostazione \u00e8 l\u2019applicazione della relativa disciplina in tema di riparto dell\u2019onere della prova fra le parti, per la quale il paziente ha l\u2019onere di provare il solo contatto con il medico allegando semplicemente l\u2019inadempimento o l\u2019inesatto adempimento del medico, nonch\u00e9 del termine decennale di prescrizione dalla data del verificarsi del danno. A favore di questo tradizionale e maggioritario orientamento si \u00e8 anche espressa in pi\u00f9 casi la Suprema Corte la quale ha insistito sul fatto che il richiamo all\u2019art.2043 non intenda ricondurre la responsabilit\u00e0 civile del sanitario a quella extracontrattuale, bens\u00ec solo escludere, in tale ambito, l\u2019irrilevanza della colpa lieve.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"> \tTuttavia, il tenore letterale dell\u2019art.3 L.189\/2012 e le esplicite finalit\u00e0 perseguite dal legislatore del 2012 non sembrerebbero legittimare un\u2019interpretazione della norma nel senso che il richiamo all\u2019art.2043 c.c. sia atecnico o frutto di una svista. Il secondo orientamento, a riguardo, ritiene che il richiamo esplicito all\u2019art.2043 c.c. sia indubbiamente quello di limitare la responsabilit\u00e0 degli esercenti una professione sanitaria e alleggerire la loro posizione processuale. Avrebbe dunque una sua logica la minoritaria ma pi\u00f9 recente interpretazione fondata sulla convinzione che, a seguito della Legge Balduzzi, il danneggiato che agisca in giudizio nei confronti del medico con il quale \u00e8 venuto in contatto presso una struttura sanitaria, e senza avere con lo stesso concluso un contratto d\u2019opera professionale, debba provare la responsabilit\u00e0 dell\u2019esercente sostenendo la presenza di tutti gli elementi costitutivi dell\u2019illecito extracontrattuale. Corollario di tale orientamento sarebbe la prescrizione in cinque anni del diritto risarcitorio.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"> \tSe, poi, insieme al medico fosse convenuta anche la struttura sanitaria, la disciplina della responsabilit\u00e0 andrebbe distinta: extracontrattuale per il medico e contrattuale per la struttura, senza trascurare che essendo unico il fatto dannoso, qualora le domande siano fondate nei confronti di entrambi i convenuti, essi saranno ritenuti in solido al risarcimento del danno. La Corte di Cassazione il 20 marzo 2015 con sentenza n.5590 ha affrontato il caso in cui venga, invece, effettivamente provato un contratto tra esercente e paziente. Il danneggiato avr\u00e0 l\u2019onere di allegare i documenti comprovanti il contratto insieme con l\u2019aggravamento della situazione patologica e del relativo nesso di causalit\u00e0 con l\u2019azione o l\u2019omissione del sanitario, mentre l\u2019obbligato professionista dovr\u00e0 provare che la prestazione sia stata eseguita in modo diligente e che gli esiti peggiorativi siano determinati da un evento imprevisto e imprevedibile. Rimangono irrilevanti, sotto il profilo della distribuzione dell\u2019onere probatorio, i gradi di difficolt\u00e0 degli interventi posti in essere.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Gli orientamenti dopo la Legge Balduzzi<\/p>\n","protected":false},"author":25,"featured_media":17016,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"dwc-title":[],"dwc-content":[],"footnotes":""},"categories":[6],"tags":[],"class_list":["post-17015","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-societa"],"rttpg_featured_image_url":{"full":["https:\/\/imagazine.it\/wp-content\/uploads\/2024\/01\/10284-1.webp",421,315,false],"landscape":["https:\/\/imagazine.it\/wp-content\/uploads\/2024\/01\/10284-1.webp",421,315,false],"portraits":["https:\/\/imagazine.it\/wp-content\/uploads\/2024\/01\/10284-1.webp",421,315,false],"thumbnail":["https:\/\/imagazine.it\/wp-content\/uploads\/2024\/01\/10284-1-150x150.webp",150,150,true],"medium":["https:\/\/imagazine.it\/wp-content\/uploads\/2024\/01\/10284-1-300x224.webp",300,224,true],"large":["https:\/\/imagazine.it\/wp-content\/uploads\/2024\/01\/10284-1.webp",421,315,false],"thumblist":["https:\/\/imagazine.it\/wp-content\/uploads\/2024\/01\/10284-1.webp",300,224,false],"thumbrelated":["https:\/\/imagazine.it\/wp-content\/uploads\/2024\/01\/10284-1.webp",421,315,false],"meccarouselthumb":["https:\/\/imagazine.it\/wp-content\/uploads\/2024\/01\/10284-1.webp",421,315,false],"gridsquare":["https:\/\/imagazine.it\/wp-content\/uploads\/2024\/01\/10284-1.webp",347,260,false],"tileview":["https:\/\/imagazine.it\/wp-content\/uploads\/2024\/01\/10284-1.webp",300,224,false],"1536x1536":["https:\/\/imagazine.it\/wp-content\/uploads\/2024\/01\/10284-1.webp",421,315,false],"2048x2048":["https:\/\/imagazine.it\/wp-content\/uploads\/2024\/01\/10284-1.webp",421,315,false],"newsup-slider-full":["https:\/\/imagazine.it\/wp-content\/uploads\/2024\/01\/10284-1.webp",421,315,false],"newsup-featured":["https:\/\/imagazine.it\/wp-content\/uploads\/2024\/01\/10284-1.webp",421,315,false],"newsup-medium":["https:\/\/imagazine.it\/wp-content\/uploads\/2024\/01\/10284-1.webp",421,315,false],"tptn_thumbnail":["https:\/\/imagazine.it\/wp-content\/uploads\/2024\/01\/10284-1.webp",250,187,false],"sow-carousel-default":["https:\/\/imagazine.it\/wp-content\/uploads\/2024\/01\/10284-1-272x182.webp",272,182,true]},"rttpg_author":{"display_name":"Massimiliano Sinacori","author_link":"https:\/\/imagazine.it\/home_desk\/author\/sinacori\/"},"rttpg_comment":0,"rttpg_category":"<a href=\"https:\/\/imagazine.it\/home_desk\/category\/societa\/\" rel=\"category tag\">SOCIET\u00c0<\/a>","rttpg_excerpt":"Gli orientamenti dopo la Legge Balduzzi","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/imagazine.it\/home_desk\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/17015","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/imagazine.it\/home_desk\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/imagazine.it\/home_desk\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/imagazine.it\/home_desk\/wp-json\/wp\/v2\/users\/25"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/imagazine.it\/home_desk\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=17015"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/imagazine.it\/home_desk\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/17015\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/imagazine.it\/home_desk\/wp-json\/wp\/v2\/media\/17016"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/imagazine.it\/home_desk\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=17015"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/imagazine.it\/home_desk\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=17015"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/imagazine.it\/home_desk\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=17015"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}