{"id":16601,"date":"2015-03-24T00:00:00","date_gmt":"2015-03-23T23:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/imagazine.it\/?p=16601"},"modified":"2015-03-24T00:00:00","modified_gmt":"2015-03-23T23:00:00","slug":"negoziazione-assistita-e-divorzio-lampo","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/imagazine.it\/home_desk\/negoziazione-assistita-e-divorzio-lampo\/","title":{"rendered":"Negoziazione assistita e divorzio lampo"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: justify;\"> \tNel recente decreto giustizia (decreto legge n. 132 del 12 settembre 2014, convertito nella legge n. 162\/2014), recante \u201cmisure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell\u2019arretrato in materia di processo civile\u201d, ha trovato ingresso nell\u2019ordinamento giuridico italiano la procedura di <strong>negoziazione assistita <\/strong>da uno o pi\u00f9 avvocati finalizzata a definire fuori dalle aule dei tribunali alcuni tipi di contenziosi, bloccando a monte l\u2019afflusso dei processi, offrendo un\u2019alternativa stragiudiziale all\u2019ordinaria risoluzione dei conflitti.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"> \tLa nuova procedura, che ha acquistato piena efficacia dal 9 febbraio 2015, prevede che le parti compongano un negoziato affidando all\u2019avvocato la gestione della controversia ma mantenendo anche un diretto coinvolgimento e presenza durante tutta la trattativa. Nell\u2019accordo (c.d. convenzione di negoziazione) le parti in lite convengono \u201cdi cooperare in buona fede e lealt\u00e0\u201d al fine di risolvere in via amichevole una controversia tramite l\u2019assistenza di avvocati, \u00e8 redatta in forma scritta a pena di nullit\u00e0 ed \u00e8, in alcuni casi, anche condizione di procedibilit\u00e0 per la domanda giudiziale.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"> \tLa legge prevede infatti che in taluni casi la procedura di negoziazione assistita, intesa almeno come invito a svolgerla, sia obbligatoria. L\u2019art. 3 del d.l. n. 132\/2014 impone espressamente il nuovo sistema in caso di liti riguardanti il risarcimento del danno da circolazione dei veicoli e natanti (di qualunque valore), nonch\u00e9 a coloro che intendano proporre in giudizio una domanda di pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti 50.000 euro. Tra le ipotesi esenti da tale obbligo ricordiamo i procedimenti per ingiunzione (inclusa l\u2019opposizione), i procedimenti di consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite (art.696-bis c.p.c.), i procedimenti di opposizione o incidentali di cognizione relativi alla esecuzione forzata, i procedimenti in camera di consiglio e l\u2019azione civile esercitata nel processo penale. Sono inoltre escluse dalla obbligatoriet\u00e0 le controversie su obbligazioni contrattuali derivanti da contratti conclusi tra professionisti e consumatori.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"> \tIl nuovo istituto assegna un ruolo determinante agli avvocati, ai quali vengono conferiti determinati poteri e attribuiti una serie di obblighi, cui attenersi scrupolosamente al fine di non incorrere in illeciti deontologici e disciplinari. All\u2019atto di conferimento dell\u2019incarico, l\u2019avvocato ha l\u2019obbligo di informare il proprio cliente della possibilit\u00e0 o dell\u2019obbligo di ricorrere alla negoziazione assistita. La legge, tuttavia non prevede una sanzione nel caso di omessa informativa, ma considera tale obbligo un dovere deontologico.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"> \tLa negoziazione assistita \u00e8 stata prevista anche in via facoltativa per giungere ad accordi tra coniugi in materia di separazione personale, alla cessazione degli effetti civili del matrimonio e modificazione delle condizioni di separazione o divorzio. La procedura rispecchia totalmente quella stabilita per la negoziazione assistita obbligatoria, salvo il fatto che non si ritiene l\u2019invito alla negoziazione condizione di procedibilit\u00e0 della domanda giudiziale e che i compensi all\u2019avvocato vadano pagati indipendentemente dal fatto che il soggetto si trovi nelle condizioni di poter essere ammesso al gratuito patrocinio. Nelle cause di separazione e divorzio il procedimento di negoziazione \u00e8 esperibile sia in assenza che in presenza di figli minori, di figli maggiorenni portatori di handicap gravi e di figli maggiorenni non autosufficienti: nel primo caso l\u2019accordo concluso \u00e8 vagliato esclusivamente dal procuratore della Repubblica; nel secondo caso (figli minori o non autosufficienti), al vaglio del pubblico ministero si aggiunge il possibile passaggio dinanzi al presidente del Tribunale.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"> \tL\u2019accordo raggiunto \u00e8 equiparato ai provvedimenti giudiziali che definiscono i procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"> \t<strong>Divorzio lampo<\/strong>. Sempre in materia di procedimenti di separazione o di divorzio il decreto giustizia n. 132\/2014, Capo III, art. 12, ha previsto anche una notevole semplificazione per ottenere lo scioglimento dei vincoli matrimoniali ove la domanda dei coniugi sia congiunta. I coniugi potranno comparire innanzi al Sindaco, quale ufficiale dello stato civile del loro Comune di residenza di uno di loro o presso il quale \u00e8 iscritto o trascritto l\u2019atto di matrimonio, per concludere un accordo di separazione o di scioglimento del matrimonio.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"> \tL\u2019assistenza dei difensori non \u00e8 obbligatoria. Tale modalit\u00e0 semplificata \u00e8 a disposizione dei coniugi solo se il rapporto non si presenti gravato da questioni interne e dunque richieda una pi\u00f9 accurata analisi della situazione. Nello specifico \u00e8 richiesto che non vi siano figli minori, figli portatori di handicap, figli non economicamente autosufficienti e a condizione che l\u2019accordo non contenga atti con cui si dispone il trasferimento di diritti patrimoniali.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"> \tAl fine di promuovere una riflessione sulla decisioni in questione \u00e8 stato comunque previsto un doppio passaggio dinanzi al Sindaco in qualit\u00e0 di ufficiale di Stato civile a distanza di 30 giorni. Oltre alla economicit\u00e0 della durata \u00e8 conveniente anche il costo di tale procedimento che consiste in 16 euro. All\u2019art. 12, co. 6, \u00e8 infatti previsto che \u201cil diritto fisso da esigere da parte del comune all\u2019atto della conclusione dell\u2019accordo (\u2026) e ricevuto dall\u2019ufficiale di stato civile del comune non pu\u00f2 essere stabilito in misura superiore all\u2019imposta di bollo prevista per le pubblicazioni di matrimonio\u201d, che appunto \u00e8 di solo 16 euro.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Leggi e matrimoni<\/p>\n","protected":false},"author":25,"featured_media":16602,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"dwc-title":[],"dwc-content":[],"footnotes":""},"categories":[6],"tags":[],"class_list":["post-16601","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-societa"],"rttpg_featured_image_url":{"full":["https:\/\/imagazine.it\/wp-content\/uploads\/2024\/01\/9404-1.webp",539,305,false],"landscape":["https:\/\/imagazine.it\/wp-content\/uploads\/2024\/01\/9404-1.webp",539,305,false],"portraits":["https:\/\/imagazine.it\/wp-content\/uploads\/2024\/01\/9404-1.webp",539,305,false],"thumbnail":["https:\/\/imagazine.it\/wp-content\/uploads\/2024\/01\/9404-1-150x150.webp",150,150,true],"medium":["https:\/\/imagazine.it\/wp-content\/uploads\/2024\/01\/9404-1-300x170.webp",300,170,true],"large":["https:\/\/imagazine.it\/wp-content\/uploads\/2024\/01\/9404-1.webp",539,305,false],"thumblist":["https:\/\/imagazine.it\/wp-content\/uploads\/2024\/01\/9404-1.webp",300,170,false],"thumbrelated":["https:\/\/imagazine.it\/wp-content\/uploads\/2024\/01\/9404-1.webp",500,283,false],"meccarouselthumb":["https:\/\/imagazine.it\/wp-content\/uploads\/2024\/01\/9404-1.webp",474,268,false],"gridsquare":["https:\/\/imagazine.it\/wp-content\/uploads\/2024\/01\/9404-1.webp",391,221,false],"tileview":["https:\/\/imagazine.it\/wp-content\/uploads\/2024\/01\/9404-1.webp",300,170,false],"1536x1536":["https:\/\/imagazine.it\/wp-content\/uploads\/2024\/01\/9404-1.webp",539,305,false],"2048x2048":["https:\/\/imagazine.it\/wp-content\/uploads\/2024\/01\/9404-1.webp",539,305,false],"newsup-slider-full":["https:\/\/imagazine.it\/wp-content\/uploads\/2024\/01\/9404-1.webp",539,305,false],"newsup-featured":["https:\/\/imagazine.it\/wp-content\/uploads\/2024\/01\/9404-1.webp",539,305,false],"newsup-medium":["https:\/\/imagazine.it\/wp-content\/uploads\/2024\/01\/9404-1.webp",539,305,false],"tptn_thumbnail":["https:\/\/imagazine.it\/wp-content\/uploads\/2024\/01\/9404-1.webp",250,141,false],"sow-carousel-default":["https:\/\/imagazine.it\/wp-content\/uploads\/2024\/01\/9404-1-272x182.webp",272,182,true]},"rttpg_author":{"display_name":"Massimiliano Sinacori","author_link":"https:\/\/imagazine.it\/home_desk\/author\/sinacori\/"},"rttpg_comment":0,"rttpg_category":"<a href=\"https:\/\/imagazine.it\/home_desk\/category\/societa\/\" rel=\"category tag\">SOCIET\u00c0<\/a>","rttpg_excerpt":"Leggi e matrimoni","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/imagazine.it\/home_desk\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/16601","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/imagazine.it\/home_desk\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/imagazine.it\/home_desk\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/imagazine.it\/home_desk\/wp-json\/wp\/v2\/users\/25"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/imagazine.it\/home_desk\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=16601"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/imagazine.it\/home_desk\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/16601\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/imagazine.it\/home_desk\/wp-json\/wp\/v2\/media\/16602"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/imagazine.it\/home_desk\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=16601"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/imagazine.it\/home_desk\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=16601"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/imagazine.it\/home_desk\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=16601"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}