{"id":16255,"date":"2015-01-21T00:00:00","date_gmt":"2015-01-20T23:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/imagazine.it\/?p=16255"},"modified":"2015-01-21T00:00:00","modified_gmt":"2015-01-20T23:00:00","slug":"vicini-dissidi-e-reati","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/imagazine.it\/home_desk\/vicini-dissidi-e-reati\/","title":{"rendered":"Vicini, dissidi e&#8230; reati"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: justify;\"> \tNell\u2019immaginario comune il termine <em>stalking <\/em>si ricollega all\u2019immagine di un ex partner o un corteggiatore che perseguita una donna o un uomo per motivi strettamente sentimentali, tuttavia le statistiche rilevano che una buona percentuale dei reati di <em>stalking<\/em> si commette nell\u2019ambito condominiale, una realt\u00e0 che da sempre rappresenta terreno fertile per la nascita di contrasti e dissidi che possono dirompere nell\u2019area penalmente rilevante.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"> \tLe ipotesi di minacce o molestie reiterate nel tempo e poste in essere, anche nei confronti di soggetti di volta in volta diversi, ma facenti parte di un gruppo identificabile, quale quello dei condomini che abitano in uno stesso palazzo, acquisiscono un disvalore particolare proprio dal punto di vista degli effetti del reato.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"> \t<strong>La fattispecie<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"> \tNon si tratta di un\u2019ipotesi speciale della ormai nota figura criminosa dello <em>stalking<\/em>, bens\u00ec di una sua particolare applicazione giurisprudenziale. Secondo i nuovi orientamenti della giurisprudenza le minacce rivolte nei confronti di una persona sola possono coinvolgerne altre, dunque anche coloro che vivono nello stesso complesso abitativo.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"> \tLa definizione del reato di <em>stalking<\/em> condominiale \u00e8 stata recentemente delineata dalla V Sezione della Corte di Cassazione penale (sentenza dell\u20198 maggio 2014, n.18999) ritenendo integrato dalle \u201csistematiche vessazioni ed i soprusi subiti da un condomino per opera di un altro condomino, il pi\u00f9 delle volte un vicino di casa, nonch\u00e9 quelle ripetute indistintamente a danno di tutti i soggetti facenti parte di un condominio, tali da provocare agli stessi uno stato di ansia\u201d.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"> \tConcretamente, quindi, si realizza nei casi in cui il soggetto persecutore volontariamente prosegua nella propria sistematica azione molesta e di disturbo, nonostante le numerose lamentele dei vicini condomini vittime di tali atteggiamenti, arrivando addirittura alla reazione minacciosa in caso qualcuno \u201cosi\u201d opporsi, ovviamente al fine di intimidire i condomini stessi e creare cos\u00ec un clima di ansia e paura nel condominio medesimo.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"> \tLa Corte ha inoltre superato l\u2019orientamento consolidato per il quale la fattispecie del reato di <em>stalking <\/em>necessita che dalla condotta molesta derivi un mutamento delle abitudini di vita della persona offesa o il timore per l\u2019incolumit\u00e0 propria o di un congiunto. Tali conseguenze non sono pertanto essenziali ai fini della sussistenza del reato, ritenendo sufficiente che la condotta abbia indotto nella vittima anche solo uno stato di ansia e di paura.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"> \tLa fattispecie dello <em>stalking<\/em> in tali ambiti di riferimento consente, pertanto, una maggiore tutela delle vittime poich\u00e9 valorizza la reale incidenza dell\u2019effetto delle condotte delittuose nella vita delle medesime e sanziona in maniera pi\u00f9 adeguata reati che possono avere una portata devastante, mentre le contravvenzioni valutate in forma continuata prima dell\u2019introduzione del reato di atti persecutori creavano un effetto deterrente relativo poich\u00e9 si connotavano per una portata sanzionatoria molto blanda.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"> \t<strong>Tre casi pratici<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"> \tIl primo caso si \u00e8 verificato nella primavera 2010 in una palazzina di Contr\u00e0 Do Rode, a Vicenza. La vicenda ha visto protagonisti una coppia di giovani fidanzati ai quali \u00e8 stato intimato di allontanarsi dal condominio per salvaguardare la serenit\u00e0 dei vicini<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"> \tsopraffatti dalla eccessiva goliardia dei due ragazzi. Le molestie erano iniziate con alcuni disturbi notturni ai quali erano conseguiti delle gentili e timide richieste di rispetto da parte degli altri condomini. Alle stesse sono seguite richieste pi\u00f9 stringenti soprattutto da parte di una famiglia in particolare, nei confronti della quale la coppia ha messo in atto sgradevoli comportamenti, dalle telefonate anonime fino al distacco della corrente dell\u2019appartamento vicino approfittando dell\u2019assenza della famiglia in ferie, con la conseguenza di aver fatto scongelare il frigorifero e il freezer provocando l\u2019avaria dei cibi e l\u2019inondazione dei pavimenti.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"> \tLa famiglia esasperata ha esposto denuncia, e i due giovani, indagati per <em>stalking<\/em>, hanno ricevuto l\u2019ordinanza di allontanamento dall\u2019appartamento dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Vicenza, e sono stati costretti a traslocare alla presenza delle forze dell\u2019ordine.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"> \tUn altro caso di interesse, sul quale si \u00e8 pronunciata nel 2011 la Corte di Cassazione penale (sentenza del 25 maggio 2011, n.20895), ha riguardato un condomino, affetto da una grave sindrome maniacale, il quale aveva posto in essere una serie di atti molesti contro alcune donne dell\u2019edificio abitativo. Sia le persone offese che i comportamenti tenuti dall\u2019uomo erano diversi, l\u2019unica cosa che accumunava la condotta dolosa era aver rivolto tali atti al genere femminile in un luogo determinato. La Corte ha ritenuto corretto ampliare la portata dell\u2019art.612 bis.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"> \tL\u2019imputato, pertanto, \u00e8 stato condannato per il reato di <em>stalking<\/em> ai danni dell\u2019intero genere femminile residente nel condominio. Bench\u00e9, infatti, vittime indirette degli atti persecutori siano state solo alcune donne, il fatto ha generato nelle altre paure e stati d\u2019ansia nell\u2019eventualit\u00e0 di incontrare l\u2019aggressore nell\u2019edificio, costringendole a mutare le proprie abitudini.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"> \tNel terzo caso, il reato di <em>stalking<\/em> condominiale \u00e8 stato anche riconosciuto con riguardo alla gestione dei rifiuti. Nel 2013 sempre la Corte di Cassazione penale (sentenza del 26 settembre 2013, n.39933) ha condannato un condomino, ancorch\u00e9 parente della parte direttamente offesa, responsabile del reato di atti persecutori realizzato insozzando quasi quotidianamente l\u2019abitazione ed il cortile di propriet\u00e0 di quest\u2019ultimo gettandovi rifiuti di ogni genere, cagionandogli in tal modo un perdurante e grave stato d\u2019ansia e il fondato pericolo per l\u2019incolumit\u00e0, al punto che la parte offesa si trasferiva altrove per alcuni periodi e rinunciava a coltivare presso la propria abitazione relazioni con i terzi. All\u2019imputato \u00e8 stato addebitato il pagamento in 5.000 euro della provvisionale destinati alla pulizia dell\u2019aerea che necessitava di interventi di sanificazione.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Lo stalking condominiale<\/p>\n","protected":false},"author":25,"featured_media":16256,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"dwc-title":[],"dwc-content":[],"footnotes":""},"categories":[6],"tags":[],"class_list":["post-16255","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-societa"],"rttpg_featured_image_url":{"full":["https:\/\/imagazine.it\/wp-content\/uploads\/2024\/01\/8512-1.webp",486,277,false],"landscape":["https:\/\/imagazine.it\/wp-content\/uploads\/2024\/01\/8512-1.webp",486,277,false],"portraits":["https:\/\/imagazine.it\/wp-content\/uploads\/2024\/01\/8512-1.webp",486,277,false],"thumbnail":["https:\/\/imagazine.it\/wp-content\/uploads\/2024\/01\/8512-1-150x150.webp",150,150,true],"medium":["https:\/\/imagazine.it\/wp-content\/uploads\/2024\/01\/8512-1-300x171.webp",300,171,true],"large":["https:\/\/imagazine.it\/wp-content\/uploads\/2024\/01\/8512-1.webp",486,277,false],"thumblist":["https:\/\/imagazine.it\/wp-content\/uploads\/2024\/01\/8512-1.webp",300,171,false],"thumbrelated":["https:\/\/imagazine.it\/wp-content\/uploads\/2024\/01\/8512-1.webp",486,277,false],"meccarouselthumb":["https:\/\/imagazine.it\/wp-content\/uploads\/2024\/01\/8512-1.webp",474,270,false],"gridsquare":["https:\/\/imagazine.it\/wp-content\/uploads\/2024\/01\/8512-1.webp",391,223,false],"tileview":["https:\/\/imagazine.it\/wp-content\/uploads\/2024\/01\/8512-1.webp",300,171,false],"1536x1536":["https:\/\/imagazine.it\/wp-content\/uploads\/2024\/01\/8512-1.webp",486,277,false],"2048x2048":["https:\/\/imagazine.it\/wp-content\/uploads\/2024\/01\/8512-1.webp",486,277,false],"newsup-slider-full":["https:\/\/imagazine.it\/wp-content\/uploads\/2024\/01\/8512-1.webp",486,277,false],"newsup-featured":["https:\/\/imagazine.it\/wp-content\/uploads\/2024\/01\/8512-1.webp",486,277,false],"newsup-medium":["https:\/\/imagazine.it\/wp-content\/uploads\/2024\/01\/8512-1.webp",486,277,false],"tptn_thumbnail":["https:\/\/imagazine.it\/wp-content\/uploads\/2024\/01\/8512-1.webp",250,142,false],"sow-carousel-default":["https:\/\/imagazine.it\/wp-content\/uploads\/2024\/01\/8512-1-272x182.webp",272,182,true]},"rttpg_author":{"display_name":"Massimiliano Sinacori","author_link":"https:\/\/imagazine.it\/home_desk\/author\/sinacori\/"},"rttpg_comment":0,"rttpg_category":"<a href=\"https:\/\/imagazine.it\/home_desk\/category\/societa\/\" rel=\"category tag\">SOCIET\u00c0<\/a>","rttpg_excerpt":"Lo stalking condominiale","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/imagazine.it\/home_desk\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/16255","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/imagazine.it\/home_desk\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/imagazine.it\/home_desk\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/imagazine.it\/home_desk\/wp-json\/wp\/v2\/users\/25"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/imagazine.it\/home_desk\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=16255"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/imagazine.it\/home_desk\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/16255\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/imagazine.it\/home_desk\/wp-json\/wp\/v2\/media\/16256"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/imagazine.it\/home_desk\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=16255"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/imagazine.it\/home_desk\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=16255"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/imagazine.it\/home_desk\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=16255"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}