{"id":15142,"date":"2014-11-24T00:00:00","date_gmt":"2014-11-23T23:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/imagazine.it\/?p=15142"},"modified":"2014-11-24T00:00:00","modified_gmt":"2014-11-23T23:00:00","slug":"due-mamme-e-una-figlia","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/imagazine.it\/home_desk\/due-mamme-e-una-figlia\/","title":{"rendered":"Due mamme e una figlia"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: justify;\"> \tRivoluzionaria la sentenza della trascorsa estate 2014 del Tribunale per i Minorenni di Roma che ha accolto, \u201cnell\u2019interesse della minore\u201d, la richiesta di adozione presentata da una donna convivente con la mamma biologica della bambina.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"> \tIl caso del quale si \u00e8 occupato il Tribunale \u00e8 quello di una bambina di cinque anni, della sua mamma biologica, e della sua compagna, sposatesi in Spagna e registrate come coppia convivente presso l\u2019apposito registro delle unioni civili tenuto dal Comune di residenza.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"> \tIl veicolo giuridico utilizzato \u00e8 \u201cl\u2019adozione c.d. in casi particolari\u201d, prevista dall\u2019art. 44, lettera d), della Legge n. 184\/1983, che risponde all\u2019intenzione del Legislatore di voler favorire il consolidamento dei rapporti tra il minore e i parenti o le persone che gi\u00e0 si prendono cura del minore stesso, prevedendo un\u2019adozione con effetti pi\u00f9 limitati rispetto a quella \u2018legittimante\u2019, ma con presupposti meno rigorosi. Soprattutto, la norma non prevede la necessit\u00e0 di un \u201crapporto di coniugio\u201d e dunque pu\u00f2 essere disposta a favore del convivente del genitore del bambino da adottare; pertanto, secondo la sentenza del Tribunale dei Minori di Roma, siccome tale norma non discrimina tra coppie conviventi eterosessuali o omosessuali, essa non pu\u00f2 non applicarsi anche a conviventi del medesimo sesso.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"> \tSul punto, peraltro, la Cassazione, con la nota sentenza n. 601\/2013, aveva gi\u00e0 stabilito che l\u2019orientamento sessuale del genitore non incide negativamente sulla crescita dei minori, n\u00e9 vi \u00e8 ragione per dubitare in astratto della capacit\u00e0 genitoriale delle persone omosessuali.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"> \tPer quanto riguarda nello specifico l\u2019istituto dell\u2019adozione, va sottolineato che non bisogna confondere l\u2019adozione \u201clegittimante\u201d con quella \u201cin casi particolari\u201d; la prima riguarda l\u2019adozione nel senso comune del termine, ovvero quella (nazionale o internazionale) che consente l\u2019adozione di minori in stato di abbandono ai sensi dell\u2019art. 6 L. 183\/1984, ed \u00e8 consentita solo alle coppie sposate da almeno tre anni, essendo, pertanto, interdetta a singoli o conviventi, siano questi etero ovvero omosessuali.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"> \tL\u2019adozione \u201cin casi particolari\u201d \u00e8 invece prevista dall\u2019art. 44, che ne disciplina compiutamente i casi specifici nelle lettere a), b), c), d), le quali concernono ipotesi in cui sia gi\u00e0 presente un legame tra il minore e l\u2019adulto che si prende cura di lui come se ne fosse il genitore, pertanto essa \u00e8 consentita anche alle persone singole e alle coppie conviventi. In questo caso lo Stato d\u00e0 rilevanza giuridica e protezione alla relazione tra il bambino e chi si occupa di lui. Non vi \u00e8 situazione di abbandono ma, al contrario, vi \u00e8 necessit\u00e0 di formalizzare una situazione di cura e di accoglienza attribuendone piena efficacia giuridica.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"> \tQuesta decisione del Tribunale si caratterizza per la dettagliata ed esaustiva illustrazione del ragionamento logico giuridico effettuato in relazione al caso concreto, al fine di giungere al riconoscimento dell\u2019adozione ex art. 44 lettera d) L. 183\/1984 nei confronti della convivente della madre della bambina.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"> \tI giudici hanno analizzato concretamente e compiutamente le circostanze della vicenda, decidendo secondo il miglior interesse della bambina a veder tutelato il rapporto con la persona che insieme alla madre ne segue la crescita e lo sviluppo, curandola, istruendola, educandola e mantenendola come se fosse un genitore biologico, indipendentemente dal suo orientamento sessuale: \u201cNon si pu\u00f2 non tenere conto \u2013 osserva il Collegio \u2013 che la bambina \u00e8 nata con la ricorrente e la sua compagna, madre biologica, instaurando con loro un legame inscindibile che, a prescindere da qualsiasi \u201cclassificazione giuridica\u201d non ha nulla di diverso rispetto a un vero e proprio vincolo genitoriale\u201d. Dunque, \u201cnegare alla bambina i diritti e i vantaggi che derivano da questo rapporto costituirebbe certamente una scelta non corrispondente all\u2019interesse della minore\u201d.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"> \tVa precisato, comunque, che col caso in questione non \u00e8 stato concesso un diritto ex novo, creando una situazione prima inesistente, ma si \u00e8 garantita una veste giuridica a una situazione di fatto gi\u00e0 esistente da anni, nell\u2019esclusivo interesse di una bambina che \u00e8 da sempre cresciuta e allevata da due donne, che ella stessa riconosce come riferimenti affettivi primari. E l\u2019art. 44, lettera d), costituisce \u201cl\u2019apposito strumento, configurandosi come una \u2018porta aperta\u2019 sui cambiamenti che la nostra societ\u00e0 ci propone con una continuit\u00e0 e una velocit\u00e0 cui il Legislatore fatica a tenere dietro, ma cui il Giudice non pu\u00f2 restare indifferente, se in ogni suo provvedimento deve, effettivamente, garantire l\u2019interesse superiore del minore\u201d.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"> \tDel resto, annota ancora il testo della sentenza, le due donne avevano fatto tutti i passi necessari a certificare proprio quella \u201cstabilit\u00e0\u201d richiesta dall\u2019or dall\u2019ordinamento alla coppia, dalla registrazione della loro unione presso il comune di Roma, al matrimonio in Spagna. A ci\u00f2 si sono aggiunte le positive relazioni degli assistenti sociali e degli insegnanti della bambina, oltre alle accertate capacit\u00e0 economiche delle due donne \u2013 entrambe libere professioniste \u2013 per far fronte agli impegni familiari.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"> \tIn definitiva, conclude il Tribunale per i Minorenni, \u201cnon si pu\u00f2 aderire al convincimento diffuso in parte della societ\u00e0, esclusivamente fondato, questo s\u00ec, su pregiudizi e condizionamenti\u201d, volto a stigmatizzare \u201cuna genitorialit\u00e0 diversa ma parimenti sana e meritevole di essere riconosciuta in quanto tale\u201d.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"> \tQuesta situazione \u00e8 comparabile con l\u2019istituto anglosassone <em>stepchild adoption <\/em>(l\u2019adozione del figlio naturale ovvero adottivo da parte del partner del genitore) gi\u00e0 riconosciuto in diverse pronunce giurisprudenziali della Corte Europea dei diritti umani. A questo proposito ricordiamo una recente sentenza di febbraio 2013, la quale ha stabilito che sia discriminatorio vietare l\u2019adozione di bambini alle coppie omosessuali, ove i piccoli siano figli di uno dei due partner della coppia.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"> \tOltre che nel Regno Unito, la <em>stepchild adoption <\/em>(adozione del figliastro) \u00e8 prevista in Paesi europei quali Spagna, Svezia, Norvegia, Danimarca, Belgio, Francia, Germania, Finlandia e Groenlandia, che pur non consentendo l\u2019adozione di bambini da parte di coppie dello stesso sesso, riconoscono a chi sia in convivenza registrata con persona dello stesso sesso l\u2019adozione di figli naturali e adottivi del partner.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"> \tUna sentenza che avr\u00e0 ampio seguito atteso che, secondo le stime, in Italia i bambini con genitori omosessuali sono circa 100.000.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Omosessualit\u00e0 e genitorialit\u00e0<\/p>\n","protected":false},"author":25,"featured_media":15143,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"dwc-title":[],"dwc-content":[],"footnotes":""},"categories":[6],"tags":[],"class_list":["post-15142","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-societa"],"rttpg_featured_image_url":{"full":["https:\/\/imagazine.it\/wp-content\/uploads\/2024\/01\/7924-1.webp",470,336,false],"landscape":["https:\/\/imagazine.it\/wp-content\/uploads\/2024\/01\/7924-1.webp",470,336,false],"portraits":["https:\/\/imagazine.it\/wp-content\/uploads\/2024\/01\/7924-1.webp",470,336,false],"thumbnail":["https:\/\/imagazine.it\/wp-content\/uploads\/2024\/01\/7924-1-150x150.webp",150,150,true],"medium":["https:\/\/imagazine.it\/wp-content\/uploads\/2024\/01\/7924-1-300x214.webp",300,214,true],"large":["https:\/\/imagazine.it\/wp-content\/uploads\/2024\/01\/7924-1.webp",470,336,false],"thumblist":["https:\/\/imagazine.it\/wp-content\/uploads\/2024\/01\/7924-1.webp",300,214,false],"thumbrelated":["https:\/\/imagazine.it\/wp-content\/uploads\/2024\/01\/7924-1.webp",470,336,false],"meccarouselthumb":["https:\/\/imagazine.it\/wp-content\/uploads\/2024\/01\/7924-1.webp",453,324,false],"gridsquare":["https:\/\/imagazine.it\/wp-content\/uploads\/2024\/01\/7924-1.webp",364,260,false],"tileview":["https:\/\/imagazine.it\/wp-content\/uploads\/2024\/01\/7924-1.webp",300,214,false],"1536x1536":["https:\/\/imagazine.it\/wp-content\/uploads\/2024\/01\/7924-1.webp",470,336,false],"2048x2048":["https:\/\/imagazine.it\/wp-content\/uploads\/2024\/01\/7924-1.webp",470,336,false],"newsup-slider-full":["https:\/\/imagazine.it\/wp-content\/uploads\/2024\/01\/7924-1.webp",470,336,false],"newsup-featured":["https:\/\/imagazine.it\/wp-content\/uploads\/2024\/01\/7924-1.webp",470,336,false],"newsup-medium":["https:\/\/imagazine.it\/wp-content\/uploads\/2024\/01\/7924-1.webp",470,336,false],"tptn_thumbnail":["https:\/\/imagazine.it\/wp-content\/uploads\/2024\/01\/7924-1.webp",250,179,false],"sow-carousel-default":["https:\/\/imagazine.it\/wp-content\/uploads\/2024\/01\/7924-1-272x182.webp",272,182,true]},"rttpg_author":{"display_name":"Massimiliano Sinacori","author_link":"https:\/\/imagazine.it\/home_desk\/author\/sinacori\/"},"rttpg_comment":0,"rttpg_category":"<a href=\"https:\/\/imagazine.it\/home_desk\/category\/societa\/\" rel=\"category tag\">SOCIET\u00c0<\/a>","rttpg_excerpt":"Omosessualit\u00e0 e genitorialit\u00e0","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/imagazine.it\/home_desk\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/15142","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/imagazine.it\/home_desk\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/imagazine.it\/home_desk\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/imagazine.it\/home_desk\/wp-json\/wp\/v2\/users\/25"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/imagazine.it\/home_desk\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=15142"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/imagazine.it\/home_desk\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/15142\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/imagazine.it\/home_desk\/wp-json\/wp\/v2\/media\/15143"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/imagazine.it\/home_desk\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=15142"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/imagazine.it\/home_desk\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=15142"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/imagazine.it\/home_desk\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=15142"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}