{"id":14904,"date":"2014-10-07T00:00:00","date_gmt":"2014-10-06T23:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/imagazine.it\/?p=14904"},"modified":"2014-10-07T00:00:00","modified_gmt":"2014-10-06T23:00:00","slug":"rivoluzione-affitti-attivo-il-fondo-contributivo","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/imagazine.it\/home_desk\/rivoluzione-affitti-attivo-il-fondo-contributivo\/","title":{"rendered":"Rivoluzione affitti: attivo il fondo contributivo"},"content":{"rendered":"<p class=\"ui-droppable\" style=\"text-align: justify;\"> \tIn tempi di crisi, si \u00e8 posta pi\u00f9 attenzione anche a chi non riesce a pagare l\u2019affitto dell\u2019immobile in cui vive: gli inquilini, se in possesso di determinati requisiti, potranno accedere a un fondo contributivo in grado di sanare questo ritardo nei pagamenti. \u00c8 quanto previsto dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto col Ministero dell\u2019Economia e delle Finanze, col decreto del 14.05.2014, in vigore dal 14.07.2014, data della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.<\/p>\n<p class=\"ui-droppable\" style=\"text-align: justify;\"> \tIl provvedimento prende le mosse dal Decreto Legge 31.08.2013 n. 102 recante \u201cDisposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalit\u00e0 immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonch\u00e9 di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici\u201d convertito, con modificazioni, nella Legge 28.10.2013, n. 124: il comma 5 dell\u2019art. 6 del citato Decreto Legge istituiva presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti un fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli, con una dotazione di circa 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015.<\/p>\n<\/p>\n<p class=\"ui-droppable\" style=\"text-align: justify;\"> \tLa \u201cmorosit\u00e0 incolpevole\u201d \u2013 recita l\u2019articolo 2 del Decreto Ministeriale \u2013 \u00e8 quella situazione di sopravvenuta impossibilit\u00e0 a provvedere al pagamento del canone locativo in ragione della perdita o consistente riduzione della capacit\u00e0 reddituale del nucleo familiare. Le cause della perdita\/consistente riduzione della capacit\u00e0 reddituale possono essere dovute a una delle seguenti cause, tassativamente elencate: a) perdita del lavoro per licenziamento; b) accordi aziendali o sindacali con consistente riduzione dell\u2019orario di lavoro; c) cassa integrazione ordinaria o straordinaria che limiti notevolmente la capacit\u00e0 reddituale; d) mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipici; e) cessazioni di attivit\u00e0 libero-professionali o di imprese registrate, derivanti da cause di forza maggiore o da perdita di avviamento in misura consistente; f) malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare che abbia comportato o la consistente riduzione del complessivo reddito del nucleo medesimo, o la necessit\u00e0 dell\u2019impiego di parte notevole del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche e assistenziali.<\/p>\n<p class=\"ui-droppable\" style=\"text-align: justify;\"> \tIl Decreto indica altres\u00ec i criteri per l\u2019accesso ai contributi previsti dal Fondo, demandando ai Comuni la verifica della sussistenza dei requisiti per l\u2019erogabilit\u00e0. In particolare, il richiedente deve: 1) avere un reddito I.S.E. non superiore ad \u20ac 35.000,00, o un reddito derivante da regolare attivit\u00e0 lavorativa con un valore I.S.E.E. non superiore ad \u20ac 26.000,00; 2) essere destinatario di un atto di intimazione di sfratto per morosit\u00e0, con citazione per la convalida; 3) essere titolare di un regolare contratto di locazione di unit\u00e0 immobiliare a uso abitativo regolarmente registrato (sono esclusi gli immobili appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9) e risiedere nell\u2019alloggio oggetto della procedura di rilascio da almeno un anno; 4) avere cittadinanza italiana, di un Paese dell\u2019Unione Europea ovvero, nei casi di cittadini non appartenenti all\u2019Unione Europea, possedere un regolare titolo di soggiorno.<\/p>\n<p class=\"ui-droppable\" style=\"text-align: justify;\"> \tIl Comune, inoltre, deve verificare che il richiedente, ovvero un componente del nucleo familiare, non sia titolare di diritto di propriet\u00e0, usufrutto, uso o abitazione nella provincia di residenza di altro immobile fruibile e adeguato alle esigenze del proprio nucleo familiare. Criterio preferenziale, per la concessione del contributo, \u00e8 la presenza all\u2019interno del nucleo familiare di almeno un componente che sia: minore, ovvero ultrasettantenne, ovvero con invalidit\u00e0 accertata per almeno il 74%, ovvero in carico ai servizi sociali o alle competenti aziende sanitarie locali per l\u2019attuazione di un progetto assistenziale individuale.<\/p>\n<p class=\"ui-droppable\" style=\"text-align: justify;\"> \tL\u2019importo massimo di contributo concedibile per sanare la morosit\u00e0 incolpevole accertata pu\u00f2 essere pari, nel massimo, a 8.000 euro. Ad avere priorit\u00e0 nella concessione dei contributi saranno, nell\u2019ordine, gli inquilini nei cui confronti sia stato emesso provvedimento di rilascio esecutivo per morosit\u00e0 incolpevole, che sottoscrivano con il proprietario dell\u2019alloggio un nuovo contratto a canone concordato, gli inquilini la cui ridotta capacit\u00e0 economica non consenta il versamento di un deposito cauzionale per stipulare un nuovo contratto di locazione (e in tal caso il Comune dovr\u00e0 prevedere le modalit\u00e0 per assicurare che il contributo sia versato contestualmente alla consegna dell\u2019immobile); infine, gli inquilini \u2013 ai fini del ristoro, anche parziale, del proprietario dell\u2019alloggio \u2013 che dimostrino la disponibilit\u00e0 di quest\u2019ultimo a consentire il differimento dell\u2019esecuzione del provvedimento di rilascio dell\u2019immobile.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Morosit\u00e0 incolpevole<\/p>\n","protected":false},"author":25,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"dwc-title":[],"dwc-content":[],"footnotes":""},"categories":[6],"tags":[],"class_list":["post-14904","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-societa"],"rttpg_featured_image_url":null,"rttpg_author":{"display_name":"Massimiliano Sinacori","author_link":"https:\/\/imagazine.it\/home_desk\/author\/sinacori\/"},"rttpg_comment":0,"rttpg_category":"<a href=\"https:\/\/imagazine.it\/home_desk\/category\/societa\/\" rel=\"category tag\">SOCIET\u00c0<\/a>","rttpg_excerpt":"Morosit\u00e0 incolpevole","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/imagazine.it\/home_desk\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/14904","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/imagazine.it\/home_desk\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/imagazine.it\/home_desk\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/imagazine.it\/home_desk\/wp-json\/wp\/v2\/users\/25"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/imagazine.it\/home_desk\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=14904"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/imagazine.it\/home_desk\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/14904\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/imagazine.it\/home_desk\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=14904"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/imagazine.it\/home_desk\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=14904"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/imagazine.it\/home_desk\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=14904"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}