{"id":14022,"date":"2014-05-08T00:00:00","date_gmt":"2014-05-07T23:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/imagazine.it\/?p=14022"},"modified":"2014-05-08T00:00:00","modified_gmt":"2014-05-07T23:00:00","slug":"processo-troppo-lungo-arriva-lindennizzo","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/imagazine.it\/home_desk\/processo-troppo-lungo-arriva-lindennizzo\/","title":{"rendered":"Processo troppo lungo? Arriva l&#8217;indennizzo"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: justify;\" class=\"ui-droppable\"> \tLa Corte di Cassazione, nei primi giorni dell\u2019anno nuovo, \u00e8 tornata a occuparsi di equo indennizzo per irragionevole durata del processo civile. La legge del 24 marzo 2001, n. 89, recante \u201cPrevisioni di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo e modifica dell\u2019articolo 375 c.p.c.\u201d nasce con lo scopo di rendere effettivo a livello interno il principio della durata ragionevole, introdotto dalla Costituzione in seguito alla riforma del suo articolo 111.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\" class=\"ui-droppable\"> \tIl legislatore nazionale, infatti, ha dato attuazione all\u2019articolo 6 della Convenzione Europea di salvaguardia dei diritti dell\u2019uomo e delle libert\u00e0 fondamentali, nella parte in cui lo stesso garantisce il diritto di chi abbia subito un danno patrimoniale o non patrimoniale in conseguenza della irragionevole durata del processo a ottenere il riconoscimento di un\u2019equa riparazione in suo favore.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\" class=\"ui-droppable\"> \tCon sentenza n. 585 del 14.01.2014 la Corte di legittimit\u00e0 a Sezioni Unite ha statuito che l\u2019indennizzo per la violazione della durata del processo previsto dall\u2019art. 2 della suddetta (la cosiddetta legge Pinto) compete anche a chi non si \u00e8 costituito (o per il tempo in cui non si \u00e8 costituito), poich\u00e9 comunque \u201cil contumace \u00e8 parte del giudizio\u201d.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\" class=\"ui-droppable\"> \tLa decisione trae origine da un ricorso volto a ottenere l\u2019equa riparazione del danno non patrimoniale conseguente alla durata non ragionevole di una causa civile di divisione ereditaria rimasta pendente avanti al Tribunale di Frosinone dal 6 dicembre 1976 e, all\u2019epoca della pronuncia, ancora pendente presso la Corte d\u2019Appello di Roma. L\u2019indennizzo inizialmente concesso al ricorrente era stato commisurato esclusivamente al tempo successivo al 23.05.1994, quando il ricorrente medesimo si era costituito dopo essere rimasto sino ad allora contumace.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\" class=\"ui-droppable\"> \tIl ricorso veniva fondato sul fatto che senza alcuna motivazione l\u2019indennizzo era stato limitato al periodo successivo alla costituzione in giudizio, quando n\u00e9 l\u2019art. 2 della legge 89 del 2001 n\u00e9 l\u2019art. 6 della Convenzione, subordinano il diritto all\u2019equa riparazione alla condizione dell\u2019attiva partecipazione al processo in oggetto.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\" class=\"ui-droppable\"> \tL\u2019articolo 2 della legge n. 89\/01 stabilisce, infatti, che: \u201cChi ha subito un danno patrimoniale o non patrimoniale per effetto di violazione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell\u2019uomo e delle libert\u00e0 fondamentali, sotto il profilo del mancato rispetto del termine ragionevole di cui all\u2019articolo 6, paragrafo 1, della Convenzione, ha diritto a una equa riparazione\u201d. L\u2019art. 6 della Convenzione attribuisce tale diritto ad \u201cogni persona\u201d relativamente alla \u201csua causa\u201d.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\" class=\"ui-droppable\"> \tSulla questione, attesi i diversi orientamenti tenuti dalla Corte in tempi passati, \u00e8 intervenuta la pronuncia delle Sezioni Unite. La Corte stessa, nella propria pronuncia, ha analizzato i due indirizzi giurisprudenziali dominanti nel corso degli ultimi 7 anni: secondo il primo, l\u2019indennizzo compete anche a chi non si \u00e8 costituito perch\u00e9 comunque il contumace \u00e8 parte del giudizio; cos\u00ec secondo le sentenze dd. 12.10.2007 n. 21508, dd. 02.04.2010 n. 8130, dd. 10.11.2011 n. 27091, dd. 14.12.2012 n. 23153 e dd. 21.02.2013 n. 4387.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\" class=\"ui-droppable\"> \tIl secondo orientamento, invece, ritiene che \u201cla necessit\u00e0 di una costituzione in giudizio della parte che invoca la tutela della legge a sanzionare l\u2019irragionevole durata \u00e8 premessa indiscutibile per una ragionevole operativit\u00e0 dell\u2019intero sistema della legge 89\/2001\u201d; ci\u00f2 in quanto tale sistema di liquidazione \u00e8 fondato sul \u201cconcreto patema che sulla parte ha avuto la durata del processo\u201d con la conseguenza che \u201csolo la parte che abbia, in realt\u00e0, attivamente partecipato al processo in quanto costituita pu\u00f2 subire quel patema d\u2019animo ovvero quella sofferenza psichica causata dal superamento del limite ragionevole di durata e quindi assumere la qualit\u00e0 di parte danneggiata\u201d.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\" class=\"ui-droppable\"> \tIl danneggiato in questo secondo ragionamento veniva contrapposto a chi \u201cha scelto, consapevolmente, di non costituirsi nel giudizio e quindi, di disinteressarsi dello stesso dimostrandosi, in linea potenziale, incurante degli effetti di una possibile decisione negativa nei suoi confronti\u201d.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\" class=\"ui-droppable\"> \tLe Sezioni Unite hanno ritenuto di aderire al primo orientamento e hanno esplicitato in motivazione i seguenti principi.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\" class=\"ui-droppable\"> \t1) In primo luogo il diritto a ottenere una pronuncia giudiziale tempestiva \u00e8 riconosciuto sia alla parte costituita che a quella contumace. \u201cTale tutela \u00e8 apprestata indistintamente a tutti coloro che sono coinvolti in un procedimento giurisdizionale\u201d.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\" class=\"ui-droppable\"> \t2) Di conseguenza risulterebbe arbitrario, secondo la Corte, escludere il contumace dalla garanzia di ragionevole durata in virt\u00f9 dell\u2019inserimento di questa nel complessivo insieme di garanzie che secondo l\u2019art. 111 della Costituzione costituiscono il principio del giusto processo, \u201cinsieme con quelle del contraddittorio, della parit\u00e0 delle parti, della terziet\u00e0 del giudice\u201d, tutte garanzie che certamente competono anche a chi non si sia costituito.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\" class=\"ui-droppable\"> \t3) La contumacia, in quanto potenziale elemento che pu\u00f2 influire sui tempi del giudizio, consiste anch\u2019essa in un comportamento della parte ed \u00e8 perci\u00f2 valutabile ai sensi della legge Pinto. Questa, infatti, statuisce all\u2019art.2 che \u201cnell\u2019accertare la violazione, il giudice valuta la complessit\u00e0 del caso, l\u2019oggetto del procedimento, il comportamento delle parti e del giudice durante il procedimento, nonch\u00e9 quello di ogni altro soggetto chiamato a concorrervi o a contribuire alla sua definizione\u201d.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\" class=\"ui-droppable\"> \t4) La scelta, invece, della contumacia pu\u00f2 dipendere da varie ragioni e non \u00e8 di per s\u00e9 indicativa della indifferenza per il risultato o i tempi della controversia. I Giudici hanno espressamente previsto quale motivo di contumacia anche \u201cla totale plausibilit\u00e0 o la assoluta infondatezza delle ragioni avversarie, che possono far apparire inutile affrontare le spese occorrenti per contrastarle, costituendosi in giudizio\u201d.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\" class=\"ui-droppable\"> \t5) \u201cL\u2019esito della causa, peraltro\u201d aggiungono \u201c\u00e8 ininfluente ai fini del riconoscimento del diritto all\u2019indennizzo, che compete anche alla parte soccombente\u201d. Questo risulta essere un principio indiscusso sulla legittimazione a ricorrere; infatti il diritto all\u2019equa riparazione del danno \u00e8 previsto a prescindere da quello che sia l\u2019esito della lite, ben potendo anche la parte soccombente aver subito un danno, soprattutto di tipo non patrimoniale, a causa della irragionevole durata del processo. A sostegno di questa tesi vi \u00e8 anche l\u2019espressa esclusione, ai sensi dell\u2019art.2 quinquies, dall\u2019equo indennizzo della parte eventualmente condannata ai sensi dell\u2019art. 96 c.p.c. per lite temeraria, con ci\u00f2 automaticamente ricomprendendo le altre parti (incolpevoli) nel diritto al risarcimento.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\" class=\"ui-droppable\"> \tLa Corte pertanto conclude con un principio generale secondo il quale \u201cla mancata costituzione in giudizio, pu\u00f2 influire sull\u2019<em>an <\/em>e sul <em>quantum <\/em>dell\u2019equa riparazione ma non costituisce di per s\u00e9 motivo per escludere senz\u2019altro il relativo diritto\u201d.\u00a0<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Il caso di irragionevole durata<\/p>\n","protected":false},"author":25,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"dwc-title":[],"dwc-content":[],"footnotes":""},"categories":[6],"tags":[],"class_list":["post-14022","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-societa"],"rttpg_featured_image_url":null,"rttpg_author":{"display_name":"Massimiliano Sinacori","author_link":"https:\/\/imagazine.it\/home_desk\/author\/sinacori\/"},"rttpg_comment":0,"rttpg_category":"<a href=\"https:\/\/imagazine.it\/home_desk\/category\/societa\/\" rel=\"category tag\">SOCIET\u00c0<\/a>","rttpg_excerpt":"Il caso di irragionevole durata","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/imagazine.it\/home_desk\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/14022","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/imagazine.it\/home_desk\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/imagazine.it\/home_desk\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/imagazine.it\/home_desk\/wp-json\/wp\/v2\/users\/25"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/imagazine.it\/home_desk\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=14022"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/imagazine.it\/home_desk\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/14022\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/imagazine.it\/home_desk\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=14022"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/imagazine.it\/home_desk\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=14022"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/imagazine.it\/home_desk\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=14022"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}