{"id":12230,"date":"2013-02-26T00:00:00","date_gmt":"2013-02-25T23:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/imagazine.it\/?p=12230"},"modified":"2013-02-26T00:00:00","modified_gmt":"2013-02-25T23:00:00","slug":"il-licenziamento-per-giustificato-motivo-oggettivo","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/imagazine.it\/home_desk\/il-licenziamento-per-giustificato-motivo-oggettivo\/","title":{"rendered":"Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo"},"content":{"rendered":"<p class=\"ui-droppable\" style=\"text-align: justify;\"> \tLa recente legge n. 92\/2012 \u00e8 intervenuta su vari aspetti del diritto del lavoro. In particolare, appaiono rilevanti le modifiche apportate in materia di licenziamento per giustificato motivo oggettivo: viene introdotta una rigida procedura preventiva che il datore di lavoro \u00e8 tenuto a osservare. Le nuove norme si applicano ai licenziamenti intimati dopo il 18 luglio 2012, data di entrata in vigore della c.d. legge Fornero.<\/p>\n<p class=\"ui-droppable\" style=\"text-align: justify;\"> \tIl licenziamento per giustificato motivo oggettivo, ai sensi dell\u2019elaborazione giurisprudenziale e dottrinale sviluppatasi intorno all\u2019art. 3 della l. 604\/1966, \u00e8 quello determinato da ragioni inerenti all\u2019attivit\u00e0 produttiva, all\u2019organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa. Concretamente, le ragioni che legittimano il licenziamento sono riconducibili o a specifiche esigenze aziendali, ovvero a comportamenti e situazioni facenti capo al prestatore di lavoro se costituenti motivo di risoluzione del rapporto.<\/p>\n<p class=\"ui-droppable\" style=\"text-align: justify;\"> \tIl datore di lavoro che abbia alle proprie dipendenze pi\u00f9 di quindici lavoratori nella stessa unit\u00e0 produttiva o nello stesso Comune, o comunque pi\u00f9 di sessanta complessivamente, deve seguire la procedura indicata nel nuovo testo dell\u2019art. 7 della l. 604\/1966 secondo cui:<\/p>\n<p class=\"ui-droppable\" style=\"text-align: justify;\"> \t1. il datore di lavoro \u2013 che ritenga di trovarsi in una delle situazioni legittimanti il licenziamento <em>de quo <\/em>\u2013 prima di formalizzare il recesso dal contratto di lavoro, ha l\u2019onere di inviare alla Direzione territoriale del lavoro del luogo in cui il lavoratore presta la sua opera e, per conoscenza, al lavoratore, una comunicazione scritta in cui siano indicati l\u2019intenzione di procedere al licenziamento, i motivi specifici alla base dello stesso, nonch\u00e9 le eventuali misure di assistenza alla ricollocazione;<\/p>\n<p class=\"ui-droppable\" style=\"text-align: justify;\"> \t2. nel termine perentorio di sette giorni decorrenti dalla ricezione di quanto previsto dal punto 1, la Direzione territoriale del lavoro convoca il datore di lavoro per un incontro consistente in un tentativo di conciliazione da svolgersi innanzi alla commissione provinciale di conciliazione ex art. 410 c.p.c. L\u2019incontro dovr\u00e0 svolgersi e concludersi entro venti giorni dalla convocazione della Direzione territoriale;<\/p>\n<p class=\"ui-droppable\" style=\"text-align: justify;\"> \t3. decorsi i venti giorni, nel caso in cui non si arrivasse a un accordo, il datore di lavoro potr\u00e0 comunicare il licenziamento al lavoratore in forma scritta, con la specificazione dei motivi che hanno determinato il licenziamento, nel rispetto del diritto del lavoratore a prestare il contrattuale periodo di preavviso oppure, in alternativa, a ricevere la relativa indennit\u00e0 sostitutiva. Qualora il lavoratore dovesse ritenere di essere stato illegittimamente licenziato ha diritto di impugnare il licenziamento. Entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione del licenziamento, il lavoratore ha l\u2019onere di far pervenire per iscritto al datore di lavoro l\u2019intenzione di proporre impugnazione avverso il provvedimento. Nel termine dei successivi centottanta giorni, il lavoratore potr\u00e0 adire l\u2019autorit\u00e0 giudiziaria mediante deposito di ricorso al Giudice del lavoro.<\/p>\n<p class=\"ui-droppable\" style=\"text-align: justify;\"> \tAi sensi del nuovo art. 18 dello Statuto dei Lavoratori, se il licenziamento intimato per giustificato motivo oggettivo simuli, in realt\u00e0, un licenziamento disposto per ragioni discriminatorie o disciplinari, trover\u00e0 applicazione la medesima disciplina sanzionatoria stabilita per i licenziamenti affetti da nullit\u00e0 perch\u00e9 discriminatori, per matrimonio, per maternit\u00e0, per motivo illecito determinante, per difetto di forma.<\/p>\n<p class=\"ui-droppable\" style=\"text-align: justify;\"> \tEsclusa l\u2019ipotesi descritta, la novella legislativa prevede due diversi regimi di tutela per il lavoratore a seconda della natura del motivo per il quale \u00e8 stato disposto il licenziamento:<\/p>\n<p class=\"ui-droppable\" style=\"text-align: justify;\"> \t1. nel caso in cui il motivo non sia di natura economica (per motivi legati alla condizione del lavoratore quali l\u2019inidoneit\u00e0 fisica o psichica, ovvero per superamento del periodo di malattia), ove venga accertata l\u2019illegittimit\u00e0 dello stesso, al lavoratore spetta la reintegrazione in servizio e il risarcimento del danno per le retribuzioni perse dalla data del licenziamento alla effettiva reintegrazione, oltre al versamento della correlativa contribuzione previdenziale. L\u2019entit\u00e0 del risarcimento non pu\u00f2 superare le 12 mensilit\u00e0. Dall\u2019entit\u00e0 del danno dovranno essere detratti il cd. <em>aliunde perceptum <\/em>(i guadagni che il lavoratore ha percepito per lo svolgimento effettivo di altre attivit\u00e0 lavorative) e il cd. <em>aliunde percipiendum <\/em>(i guadagni che avrebbe potuto percepire dedicandosi con diligenza alla ricerca di una nuova occupazione);<\/p>\n<p class=\"ui-droppable\" style=\"text-align: justify;\"> \t2. nell\u2019ipotesi in cui, invece, il motivo del licenziamento sia di natura economica, la nuova disciplina prevede che il Giudice possa applicare la medesima disciplina gi\u00e0 descritta \u2013 la reintegrazione e il risarcimento \u2013 nel caso in cui si accerti la manifesta insussistenza del fatto posto a giustificazione del licenziamento. \u00c8 previsto, invece, il pagamento di una indennit\u00e0 risarcitoria da un minimo di 12 ad un massimo di 24 mensilit\u00e0 dell\u2019ultima retribuzione globale, nei casi di licenziamento per motivi economici che risultino s\u00ec infondati, ma non manifestamente insussistenti. Nella determinazione dell\u2019indennit\u00e0 risarcitoria tra il minimo e il massimo, il giudice deve tener conto del numero dei dipendenti occupati dal datore di lavoro, delle dimensioni dell\u2019attivit\u00e0 economica, del comportamento e delle condizioni delle parti. Sotto il profilo procedurale la nuova legislazione \u00e8 decisamente innovativa: prevede che, a seguito della presentazione del ricorso, il Giudice del lavoro fissi con decreto l\u2019udienza di comparizione delle parti. L\u2019udienza deve essere fissata non oltre quaranta giorni dal deposito del ricorso. La sentenza, completa di motivazione, deve essere depositata in cancelleria entro dieci giorni dall\u2019udienza di discussione, con evidente abbattimento dei tempi processuali rispetto ai sessanta giorni previsti per il deposito della sentenza motivata nel procedimento ordinario del rito del lavoro.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Addio lavoro<\/p>\n","protected":false},"author":25,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"dwc-title":[],"dwc-content":[],"footnotes":""},"categories":[6],"tags":[],"class_list":["post-12230","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-societa"],"rttpg_featured_image_url":null,"rttpg_author":{"display_name":"Massimiliano Sinacori","author_link":"https:\/\/imagazine.it\/home_desk\/author\/sinacori\/"},"rttpg_comment":0,"rttpg_category":"<a href=\"https:\/\/imagazine.it\/home_desk\/category\/societa\/\" rel=\"category tag\">SOCIET\u00c0<\/a>","rttpg_excerpt":"Addio lavoro","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/imagazine.it\/home_desk\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/12230","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/imagazine.it\/home_desk\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/imagazine.it\/home_desk\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/imagazine.it\/home_desk\/wp-json\/wp\/v2\/users\/25"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/imagazine.it\/home_desk\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=12230"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/imagazine.it\/home_desk\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/12230\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/imagazine.it\/home_desk\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=12230"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/imagazine.it\/home_desk\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=12230"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/imagazine.it\/home_desk\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=12230"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}