Come usare un drone?

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redazione

18 Settembre 2015
Reading Time: 6 minutes

Aeromobili a Pilotaggio Remoto

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Solo pochi anni fa quando si sentiva parlare di droni il pensiero andava a qualche film hollywoodiano oppure a sofisticatissime apparecchiature militari. Oggi, invece, il termine “drone” viene associato frequentemente agli Aeromobili a Pilotaggio Remoto (APR).                   

L’Italia, secondo gli ultimi dati, risulta essere il secondo paese al mondo per la presenza di droni. Ed è proprio questa esponenziale diffusione che potrebbe creare diversi problemi d’incolumità e di sicurezza pubblica; per questo motivo l’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile (ENAC) ha emanato uno specifico regolamento dedicato ai Mezzi Aerei a Pilotaggio Remoto.

Oggi giorno il drone rappresenta uno strumento prezioso per nuove professioni hi-tech legate ad esempio a rilievi fotografici ad alta risoluzione, ricostruzioni tridimensionali del territorio o altri tipi di scansioni più complesse, ma è anche una nuova possibilità per professionisti nello svolgere lavori già esistenti. Agricoltori, giornalisti, operatori video, geometri, ingegneri edili e aerospaziali e, ancora, organizzazioni di primo soccorso, Forze dell’Ordine e Militari, solo per citarne alcuni, stanno scoprendo come utilizzare al meglio questa nuova tecnologia per migliorare le loro attività.

Il regolamento prevede una classificazione degli APR in relazione alla loro massa al decollo e alle caratteristiche tecniche, nonché specifiche autorizzazione per i piloti. Il concetto di base è definire i livelli di sicurezza da assicurare nei diversi scenari di utilizzo dei SAPR. I “droni” sono considerati dei veri e propri aeromobili al pari dei più convenzionali elicotteri e aeroplani.

Il regolamento Enac distingue poi i mezzi aerei a pilotaggio remoto in: Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto (SAPR) e aeromodelli. I SAPR sono impiegati o destinati all’impiego in operazioni specializzate o in attività scientifiche, sperimentazione e ricerca e ad essi si applicano le previsioni del Codice della Navigazione.

Gli Aeromodelli non sono considerati aeromobili ai fini del loro assoggettamento alle previsioni del Codice della Navigazione e possono essere utilizzati esclusivamente per impiego ricreativo e sportivo. Tuttavia, il Regolamento contiene specifiche disposizioni e limitazioni applicabili all’impiego degli aeromodelli, in relazione allo spazio aereo e a garanzia della sicurezza di cose e persone al suolo e degli altri mezzi aerei.

Fondamentalmente le differenze tra SAPR e aeromodello vengono dedotte in funzione di: caratteristiche del mezzo; finalità delle operazioni; finalità del volo; condizione dello spazio nel quale i mezzi sono utilizzati. I SAPR di competenza dell’Enac sono: SAPR di massa massima al decollo non superiore a 150 kg; tutti quelli progettati o modificati per scopi di ricerca, sperimentazione o scientifici.

Non sono di competenza Enac: SAPR di Stato o quelli equiparati; SAPR che hanno caratteristiche di progetto tali per cui il pilota non ha la possibilità di intervenire nel controllo del volo; SAPR che svolgono attività in spazio chiuso (indoor); SAPR costituiti da palloni utilizzati per osservazioni scientifiche o palloni frenati.

I SAPR a loro volta sono classificati in due tipologie in funzione del peso: sistemi con mezzi aerei di massa massima al decollo inferiore ai 25 kg e sistemi con mezzi aerei di massa massima al decollo uguale o superiore ai 25 kg.

I SAPR possono essere impiegati per operazioni specializzate (cioè quelle attività che prevedono l’effettuazione di un servizio professionale a titolo oneroso) o attività di ricerca e sviluppo. Le operazioni possono essere effettuate in VLOS (Visual Line of Sight) ovvero condotte entro una certa distanza, sia orizzontale che verticale, che consenta al pilota di mantenere il contatto visivo continuativo con il mezzo, senza aiuto di strumenti per aumentare la vista, oppure in BLOS (Beyond Line of Sight), ovvero operazioni condotte ad una distanza che non consente al pilota di rimanere in contatto visivo diretto e costante con il mezzo.

Inoltre, vi è la fondamentale distinzione tra operazioni non critiche e critiche. Quelle non critiche sono operazioni specializzate condotte in VLOS che non prevedono il sorvolo, anche in caso di avarie e  malfunzionamenti, di aree congestionate, assembramenti di persone, agglomerati urbani o infrastrutture sensibili. Prima di iniziare operazioni non critiche, è necessario presentare all’ENAC la dichiarazione che attesti la rispondenza alle applicabili sezioni del Regolamento e indichi le condizioni e i limiti applicabili alle operazioni di volo previste.

In ogni caso il sorvolo di assembramenti di persone, cortei, manifestazioni sportive o inerenti forme di spettacolo è proibito. Per gli APR di massa massima al decollo uguale o superiore ai 25 kg è sempre necessaria una certificazione del mezzo aereo e un’autorizzazione rilasciata all’operatore, indipendentemente dalla criticità delle operazioni di volo. Le operazioni in VLOS sono consentite fino a una distanza massima sul piano orizzontale di 500 m e fino a un’altezza massima di 150 m, e devono essere condotte in modo sicuro e senza arrecare danni a terzi.

Le operazioni SAPR non possono essere condotte: all’interno dell’ATZ (Aerodrome Traffic Zone) di un aeroporto e nelle aree sottostanti le traiettorie di decollo e atterraggio; a una distanza inferiore a 5 km dall’aeroporto a meno che non sia istituita una ATZ a protezione delle operazioni di volo; all’interno delle zone regolamentate attive e delle zone proibite, riportate in AIP (Aeronautical Information Publication). Le operazioni degli SAPR all’interno dei CTR (porzioni di spazio aereo attraversate da traffico controllato da Torri e radar) sono consentite nei limiti stabiliti dalle operazioni in VLOS. Nelle aree sottostanti le traiettorie di decollo e atterraggio oltre i limiti dell’ATZ e fino a 15 km, il limite di altezza per le operazioni dei SAPR è fissato a 30 m. Le operazioni in BLOS possono essere condotte esclusivamente all’interno di spazi aerei segregati (temporanei o permanenti), fermo restando le limitazioni e le condizioni di utilizzo individuate dall’ENAC.

Per condurre un Apr bisogna essere in possesso di un appropriato riconoscimento di competenza, tranne per i mezzi di massa al decollo minore o uguale a 0,3 kg e con velocità massima minore o uguale a 60 km/h. Qualunque persona abbia una età minima di 18 anni e una idoneità psicofisica adeguata alle funzioni da assicurare, può ottenere un riconoscimento di competenza se dimostra di possedere le conoscenze aeronautiche basiche e la capacità di condurre un APR.

I riconoscimenti si distinguono in “attestato di pilota” e “licenza di pilota”, entrambi con validità di 5 anni, rinnovabili. L’attestato di pilota consente di condurre gli APR di massa inferiore a 25 kg, in condizioni di VLOS, ed è rilasciato “per categorie di APR”. Per il rilascio dell’attestato occorre una certificazione medica, la frequenza di un corso di formazione, un programma di addestramento e un esame pratico presso un centro di Addestramento APR approvato dall’ENAC. La licenza di pilota, rilasciata in applicazione delle procedure in uso per il rilascio delle altre licenze per il personale di volo, è invece necessaria per le operazioni BLOS o per gli APR di massa uguale o superiore a 25 kg.

Per quanto riguarda invece gli aeromodelli, l’aeromodellista ha la responsabilità di utilizzare il mezzo in modo da rispettare le regole dell’aria, non arrecare rischi a persone o beni a terra e ad altri utilizzatori dello spazio aereo, evitare collisioni in volo e dare precedenza a tutti. Non è richiesta una riserva di spazio aereo se gli aeromodelli hanno: massa operativa al decollo minore di 25 kg; massima superficie alare di 500 dm2; massimo carico alare di 250 g/dm2; massima cilindrata totale dei motori a pistoni di 250 cm3; o massima potenza totale dei motori elettrici 15 kW o massima spinta totale dei motori a turbina di 25 kg (250 N) o massima potenza totale motori turboelica 15 kW. Inoltre l’attività deve essere effettuata di giorno mantenendo un continuo contatto visivo con l’aeromodello, senza aiuto di dispositivi ottici e/o elettronici. L’attività di volo deve essere effettuata in aree istituite dall’ENAC per attività aeromodellistiche o in aree opportunamente selezionate dall’aeromodellista, di raggio massimo di 200 m. e di altezza non superiore a 70 m., non popolate, sufficientemente lontane da edifici, infrastrutture e istallazioni, all’esterno delle ATZ o a una distanza di almeno 5 km dal perimetro di un campo di volo privo di ATZ. Non è consentito il sorvolo delle aree proibite o regolamentate.

È consentita l’attività di volo fino a un’altezza massima di 150 m purché l’aeromodellista sia titolare di un attestato di aeromodellista con abilitazione al pilotaggio di aeromodelli rilasciato dall’Aero Club d’Italia. Su un aeromodello utilizzato in un luogo aperto al pubblico non possono essere installati dispositivi o strumenti che ne configurino l’uso in operazioni specializzate. L’effettuazione di operazioni specializzate con un SAPR senza la prevista autorizzazione dell’ENAC per operazioni critiche o senza la dichiarazione da parte dell’operatore per operazioni non critiche, comporta l’applicazione delle sanzioni prevista dall’art. 1174 del Codice della navigazione, senza escludere eventuali sanzioni per la violazione di disposizioni attinenti alla navigazione aerea, al codice della privacy e al codice penale.

Questo breve intervento vuole sensibilizzare chiunque utilizzi un drone, sia esso un SAPR o un aeromodello, a prestare particolare attenzione non solo nel rispetto delle norme vigenti ma anche e soprattutto per la propria ed altrui sicurezza. Consigliamo pertanto di leggere con attenzione il regolamento per i Mezzi Aerei a Pilotaggio Remoto (edizione 2° del 16 luglio 2015) disponibile sul sito web dell’Enac (www.enac.gov.it) che entrerà in vigore il 15 settembre 2015.

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