Il rischio della condivisione

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Massimiliano Sinacori

12 Novembre 2018
Reading Time: 3 minutes
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Social e diritto d’autore

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Al giorno d’oggi molte persone pubblicano e condividono le proprie foto sui social network e, in molti casi, può accadere che il materiale fotografico messo in rete venga poi riutilizzato da parte di altri utenti. Tali azioni sono diventate per noi un’abitudine e, ormai, fanno parte della nostra quotidianità, ma siamo davvero sicuri di poter disporre liberamente delle foto pubblicate sui social da qualcun altro?

Ad esempio, andando a leggere con attenzione le condizioni d’uso di Facebook, uno dei social più utilizzati, all’art. 2 si può rilevare che l’utente è proprietario di tutti i contenuti e le informazioni dallo stesso pubblicati sul social e, inoltre, ha il diritto di controllare e decidere le modalità di condivisione attraverso le impostazioni sulla privacy e attraverso le impostazioni delle applicazioni. Pertanto, contrariamente a quanto si potrebbe pensare, la scelta di avere un profilo pubblico da parte di alcuni utenti non determina un’autorizzazione degli stessi all’utilizzo da parte di terzi del materiale pubblicato, salvo che ciò si limiti alla condivisione all’interno della stessa piattaforma e, tuttavia, mantenendo sempre riconoscibile la paternità del materiale condiviso.

È bene sapere che, nel nostro ordinamento, tutte le fotografie, comprese quelle pubblicate sui social network, sono tutelate dalla legge sul diritto d’autore L. 633/1941. Tale normativa fornisce tutela sia alle semplici fotografie che alle “opere fotografiche” in senso tecnico. Ai sensi dell’art. 87 della citata normativa, per semplici fotografie si intendono le “immagini di persone o di aspetti, elementi o fatti della vita naturale e sociale, ottenute col processo fotografico o con processo analogo, comprese le riproduzioni di opere dell’arte figurativa e i fotogrammi delle pellicole cinematografiche”, mentre le “opere fotografiche” si differenziano dalle prime in quanto sono connotate dai caratteri dell’originalità e della creatività della rappresentazione, secondo un’interpretazione soggettiva da parte dell’autore.

Gli articoli da 87 a 92 della Legge 633/1941 prevedono per la fotografia semplice una tutela che si estende per una durata di vent’anni dalla sua produzione e garantisce all’autore il diritto di esclusiva sulla riproduzione e diffusione del materiale fotografato, nonché il diritto al compenso derivante dall’eventuale sfruttamento della fotografia. Per quanto attiene invece le “opere fotografiche”, queste sono tutelate dalla disciplina generale sul diritto d’autore, pertanto, il creatore dell’opera potrà godere dei diritti patrimoniali e morali per una durata pari alla vita dello stesso autore e tale tutela si protrarrà per ulteriori settant’anni solari dopo la sua morte.

In linea generale, in base a quanto previsto dall’art. 90, affinché possano ritenersi applicabili le tutele sopra descritte è necessario che la foto, o l’opera, debba contenere il nome del fotografo, la data dell’anno di produzione della fotografia e il nome dell’opera d’arte fotografata. Tuttavia, la giurisprudenza di merito in materia è concorde nel riconoscere che la pubblicazione di una foto o di un’opera fotografica sul profilo social dell’autore rappresenti una presunzione, grave precisa e concordante in ordine alla titolarità dei diritti fotografici legati al materiale pubblicato (cfr. Trib. Roma sent. 12076/2015).

Alla luce di tale disciplina, è necessario fare grande attenzione alle modalità di utilizzo del materiale fotografico pubblicato da parte di terzi sui social perché, come evidenziato, si potrebbe incorrere in spiacevoli inconvenienti. Si deve tenere presente che per utilizzare materiale fotografico altrui, con modalità che non si limitino alla sola condivisione all’interno della piattaforma dove è avvenuta la pubblicazione da parte dello stesso autore (rendendo possibile risalire all’autore, alla data e al nome dell’opera), è necessario il consenso da parte dell’autore. L’eventuale utilizzo delle foto o delle “opere fotografiche” altrui, in assenza di tale autorizzazione, integrerebbe la lesione del diritto d’autore, determinando la possibilità per il creatore della foto di pretendere il risarcimento di tutti i danni morali e patrimoniali conseguenti.

I criteri che verranno presi in considerazione ai fini della valutazione dell’entità del danno da risarcire tengono conto dell’interazione di diversi fattori tra i quali: la qualità dell’opera, il tempo per cui si è protratto l’utilizzo non autorizzato, il mancato guadagno che l’autore non ha potuto percepire a causa dell’altrui sfruttamento dell’opera e l’eventuale utilità percepita dall’utilizzatore abusivo. Ai fini della liquidazione del danno nella pratica si è fatto riferimento anche alle tabelle utilizzate dalla SIAE nel “Compendio delle norme e dei compensi per la produzione dell’arte figurativa, plastica e fotografica”.

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